PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – Decreto 30 novembre 2017

Modifiche al decreto 17 novembre 2015, di organizzazione interna del Dipartimento della funzione pubblica

Art. 1

Modifiche al decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 17 novembre 2015

1. Al decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 17 novembre 2015 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’art. 6, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. L’Ufficio è articolato nei seguenti servizi:

a) “Servizio per la semplificazione e le relazioni con i cittadini”: cura delle attività di semplificazione normativa; supporto e consulenza alle altre pubbliche amministrazioni; analisi e risposta alle segnalazioni dei cittadini e delle imprese; predisposizione di proposte per il miglioramento dei rapporti tra amministrazione e cittadini; predisposizione della relazione sugli oneri introdotti ed eliminati e della relazione sul bilancio degli oneri, cura delle iniziative di consultazione telematica dei cittadini e delle imprese;

b) “Servizio per la standardizzazione, la semplificazione delle procedure e la misurazione”: cura delle attività coordinate con regioni e enti locali di standardizzazione e semplificazione delle procedure e della modulistica e delle attività connesse all’attuazione dell’Agenda per la semplificazione; cura della predisposizione e dell’attuazione del programma di misurazione degli oneri e dei tempi;

c) “Servizio per il rafforzamento della capacità amministrativa in materia di semplificazione”: cura delle iniziative per l’implementazione delle politiche di semplificazione e per il rafforzamento della capacità amministrativa; pianificazione, promozione e verifica delle attività relative ai progetti finanziati dai fondi nazionali ed europei; monitoraggio e verifica dell’attuazione degli interventi di semplificazione.»;

b) all’art. 11, comma 2, lettera c), le parole «esegue i controlli di primo livello sugli interventi, sia a titolarità che a regia, nonché i controlli preliminari sulle procedure di aggiudicazione per gli interventi dei quali il Dipartimento è beneficiario», sono sostituite dalle seguenti: «esegue i controlli di primo livello sugli interventi a regia».

Art. 2

Disposizioni finali

1. L’efficacia del presente decreto decorre dalla data di registrazione da parte della Corte dei conti.