PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – Decreto 30 novembre 2021
Ripartizione, termini, modalità di accesso e rendicontazione dei contributi per la realizzazione di interventi di sostegno alle attvità economiche finalizzati a contrastare fenomeni di deindustrializzazione per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:
a) «fondo»: il fondo di sostegno ai comuni marginali di cui all’art. 1, comma 196, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
b) «consorzio industriale»: ciascun consorzio industriale ricadente nei territori di cui all’art. 1, comma 200, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
Art. 2
Finalità
1. In attuazione dell’art. 1, comma 200, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il presente decreto definisce, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, il riparto delle risorse tra i consorzi industriali, a valere sul fondo per la realizzazione di interventi di sostegno alle attività economiche finalizzati a contrastare fenomeni di deindustrializzazione, nonché i termini, le modalità di accesso e di rendicontazione dell’impiego delle risorse, la loro verifica ed eventuale redistribuzione.
Art. 3
Ripartizione del Fondo
1. Le risorse del fondo pari a 48 milioni di euro per l’anno 2021, 43 milioni di euro per l’anno 2022 e 45 milioni di euro per l’anno 2023, sono ripartite in pari misura tra i consorzi industriali di seguito indicati:
Consorzio per lo sviluppo industriale del Lazio Meridionale;
Consorzio per lo sviluppo industriale del Sud Pontino;
Consorzio per io sviluppo industriale Roma-Latina;
Consorzio per lo sviluppo industriale Piceno Consind;
Consorzio per lo sviluppo industriale di Frosinone;
Consorzio per lo sviluppo industriale della Provincia di Rieti.
Art. 4
Attività agevolatili
1. Le risorse del fondo, come indicate e ripartite all’art. 3, sono destinate a contrastare fenomeni di deindustrializzazione attraverso la concessione di incentivi economici in favore di imprese manifatturiere che realizzano investimenti volti al potenziamento o riqualificazione di insediamenti produttivi già esistenti, ovvero per l’insediamento di nuove unità produttive.
2. Gli incentivi di cui al comma 1 devono ricomprendere almeno uno dei seguenti ambiti: iniziative per agevolare la ristrutturazione o la realizzazione dell’immobile ove l’attività manifatturiera è svolta, l’ammodernamento e l’ampliamento per innovazione di prodotto e di processo di attività industriali, incluse le innovazioni tecnologiche e quelle volte alla digitalizzazione dei processi, gli investimenti immateriali, la conversione di attività produttive a significativo impatto ambientale verso modelli di maggiore sostenibilità ambientale ed economica, l’avvio di nuove unità produttive.
3. Sono ammissibili i costi relativi a: acquisto di macchinari, impianti, arredi, attrezzature e beni, anche immateriali, inerenti agli ambiti di cui al comma 2, nonché opere murarie e opere impiantistiche strumentali.
4. Il decreto di cui all’art. 6, comma 1, disciplina le modalità e i termini per la realizzazione dell’ investimento.
5. I contributi di cui al presente articolo sono concessi nei limiti della dotazione finanziaria prevista sotto forma di sovvenzione a titolo di aiuti «de minimis», nel rispetto delle condizioni e degli importi previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013.
Art. 5
Soggetti beneficiari
1. Possono beneficiare degli incentivi le imprese manifatturiere già insediate nei territori comunali di competenza dei consorzi industriali di cui all’art. 3, ovvero le imprese che intendono insediare nuove unità produttive nelle medesime aree.
2. I soggetti beneficiari dovranno, inoltre, alla data di presentazione dell’istanza di cui all’art. 6:
a) essere regolarmente costituiti e iscritti nel registro delle imprese;
b) non essere in stato di liquidazione o di fallimento e non essere soggetti a procedura di fallimento o di concordato preventivo.
Art. 6
Gestione delle risorse, modalità di accesso e rendicontazione
1. Con decreto del direttore dell’Agenzia per la coesione territoriale sono stabilite le modalità, il contenuto e i termini per la presentazione delle domande di accesso al contributo, nonché le disposizioni di rendicontazione e ogni altro elemento utile ai fini dello svolgimento della procedura e del successivo impiego delle risorse.
2. L’Agenzia per la coesione territoriale, ad esito dell’istruttoria, individua i beneficiari del contributo aventi titolo ed eroga le relative somme.
3. La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche di coesione, dispone, per il tramite del Ministero dell’economia e delle finanze, il trasferimento delle risorse del Fondo di cui all’art. 3 all’Agenzia per la coesione territoriale per l’attuazione degli interventi di cui al presente decreto, su richiesta formale della medesima Agenzia effettuata in ragione delle singole annualità di legge.
Art. 7
Monitoraggio
1. Il monitoraggio dei contributi è effettuato attraverso il sistema della Banca dati unitaria del Ministero dell’economia e delle finanze, di cui all’art. 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
2. Il sostegno concesso ad ogni attività economica è identificato dal codice unico di progetto.
3. L’Agenzia per la coesione territoriale effettua controlli a campione sull’utilizzo dei contributi di cui al presente decreto.
Art. 8
Revoca del contributo
1. Il contributo di cui all’art. 4 è revocato, integralmente o parzialmente, nel caso di mancato, parziale o irregolare utilizzo, verificato attraverso il monitoraggio o i controlli di cui all’art. 7.
Art. 9
Riassegnazione delle risorse inutilizzate o revocate
1. Le risorse rimaste inutilizzate all’esito della procedura di cui all’art. 6, nonché quelle recuperate ai sensi dell’art. 8, sono riassegnate al fondo, anche ai fini dell’eventuale scorrimento delle graduatorie approvate, nel rispetto, ove possibile, del criterio di riparto di cui all’art. 3.
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