PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – Decreto 9 settembre 2021
Statizzazione e razionalizzazione delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica non statali
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intendono:
a. per «Istituzioni», gli istituti superiori musicali non statali e le accademie non statali di belle arti oggetto del processo di statizzazione di cui all’art. 22-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;
b. per «Dotazione organica complessiva», la dotazione organica del personale docente e tecnico-amministrativo degli istituti superiori musicali non statali e delle accademie non statali di belle arti oggetto del processo di statizzazione di cui all’art. 22-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, determinata complessivamente ai sensi dell’art. 2 del presente decreto;
c. per «Dotazione organica d’istituzione», la dotazione organica del personale docente e tecnico-amministrativo di ciascuno degli istituti superiori musicali non statali e delle accademie non statali di belle arti oggetto del processo di statizzazione di cui all’art. 22-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, determinata ai sensi dell’art. 3 del presente decreto;
d. per «Costo equivalente», gli indici di costo medio equivalente delle qualifiche AFAM – personale a tempo indeterminato, di cui alla Tabella 1 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2019, n. 143;
e. per «Profili professionali amministrativi», i profili professionali previsti per la sezione AFAM dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Istruzione e ricerca del 19 aprile 2018 e dal decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2019, n. 143, ovvero «Direttore amministrativo – EP2», «Direttore di ragioneria o di biblioteca – EP1», «Collaboratore», «Assistente», «Coadiutore»;
f. per «Qualifica docente», le qualifiche di docente di I fascia e docente di II fascia, previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro del 19 aprile 2018, di cui la qualifica di docente di II fascia, ai sensi dell’art. 98 dello stesso CCNL, è da intendersi «ad esaurimento»;
g. per «Settore disciplinare», ciascuno dei settori disciplinari di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 3 luglio 2009, n. 89, e al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 3 luglio 2009, n. 90, e successive modificazioni.
2. Per le finalità di cui al presente decreto si considerano «in servizio» anche coloro che, alle date indicate, risultino assenti in applicazione di disposizioni di legge o contrattuali, nonché coloro che siano in servizio in forza di comandi o distacchi da altri enti.
Art. 2
Determinazione della dotazione organica complessiva
1. La dotazione organica complessiva del personale docente e tecnico-amministrativo delle istituzioni è costituita complessivamente dal:
a. personale docente e non docente, in servizio presso le istituzioni al 24 giugno 2017, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
b. personale docente e non docente, in servizio presso le istituzioni al 24 giugno 2017, con contratto di lavoro subordinato atempo determinato;
c. personale non docente, in servizio presso le istituzioni al 24 giugno 2017, con contratto di lavoro flessibile;
d. personale docente, in servizio presso le istituzioni al 24 giugno 2017, con contratto di lavoro flessibile con un impegno orario, nell’anno accademico 2016/2017, pari ad almeno settantacinque ore.
Art. 3
Determinazione della dotazione organica d’istituzione
1. La dotazione organica del personale docente di ciascuna istituzione è pari, per ogni ruolo docente, complessivamente al:
a. personale docente, in servizio presso le istituzioni al 24 giugno 2017, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
b. personale docente, in servizio presso le istituzioni al 24 giugno 2017, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con un impegno orario, nell’anno accademico 2016/2017, pari ad almeno centoventicinque ore;
c. personale docente, in servizio presso le istituzioni al 24 giugno 2017, con contratto di lavoro flessibile con un impegno orario, nell’anno accademico 2016/2017, pari ad almeno centoventicinque ore.
2. La dotazione organica del personale tecnico-amministrativo di ciascuna istituzione è pari, per ogni profilo professionale come individuato in base agli atti risultanti dalla domanda di statizzazione, complessivamente al:
a. personale non docente, in servizio presso le istituzioni al 24 giugno 2017, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
b. personale non docente, in servizio presso le istituzioni al 24 giugno 2017, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato;
c. personale non docente, in servizio presso le istituzioni al 24 giugno 2017, con contratto di lavoro flessibile.
3. Nei limiti della spesa relativa alla dotazione organica complessiva di cui all’art. 2 valutata al costo equivalente, le dotazioni organiche d’istituzione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo possono essere integrate in base ai seguenti criteri, indicati in ordine di priorità:
a. attribuzione di un direttore amministrativo – EP2 ad ogni istituzione che ne sia priva, considerando, a tal fine, come istituzione ogni insieme di istituzioni che abbiano presentato progetti di fusione ovvero ogni insieme di istituzioni che abbiano presentato progetti di federazione che prevedano un solo direttore amministrativo;
b. attribuzione di un direttore di ragioneria – EP1 ad ogni istituzione che ne sia priva, considerando, a tal fine, come istituzione ogni insieme di istituzioni che abbiano presentato progetti di fusione ovvero ogni insieme di istituzioni che abbiano presentato progetti di federazione che prevedano un solo direttore di ragioneria;
c. attribuzione di assistenti ad ogni istituzione che ne abbia un numero inferiore a tre, fino al raggiungimento di tre assistenti in organico, considerando, a tal fine, come istituzione ogni insieme di istituzioni che abbiano presentato progetti di fusione;
d. attribuzione di coadiutori ad ogni istituzione che ne abbia un numero inferiore a quattro, fino al raggiungimento di quattro coadiutori in organico, considerando, a tal fine, come istituzione ogni insieme di istituzioni che abbiano presentato progetti di fusione;
e. attribuzione di docenti ad ogni istituzione che presenti un rapporto tra il numero di studenti, calcolato ai sensi dell’art. 2, comma 1, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 2 aprile 2019, e il numero di docenti superiore a ventidue, fino al raggiungimento di un rapporto pari a ventidue, arrotondando per difetto valori compresi tra ventidue e ventitrè.
4. La dotazione organica di ciascuna Istituzione è rideterminabile da parte della medesima istituzione ai sensi dell’art. 7, comma 6, lettera d), e comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132.
5. Le conversioni di posti di organico vacanti del personale docente in posti del personale tecnico-amministrativo e viceversa sono possibili in seguito all’avvenuta statizzazione e al completamento dell’inquadramento del personale di cui all’art. 4 del presente decreto.
6. Ai fini dell’inquadramento del personale di cui all’art. 4 del presente decreto e delle successive procedure di statizzazione, le istituzioni, a seguito dell’adozione del decreto di statizzazione che approva la dotazione organica, comunicano al Ministero dell’università e della ricerca la ripartizione della dotazione organica di personale docente in cattedre e settori disciplinari, previa delibera del consiglio di amministrazione su proposta del consiglio accademico. L’individuazione delle cattedre e le eventuali successive conversioni di cattedra non costituiscono variazione della dotazione organica.
7. L’individuazione di cattedre di docenza di II fascia comporta, per ciascuna cattedra, l’accantonamento della differenza tra il costo equivalente di un docente di I fascia e il costo equivalente di un docente di II fascia, ai fini della trasformazione delle cattedre di II fascia in cattedre di I fascia ai sensi dell’art. 1, comma 893, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
Art. 4
Inquadramento del personale
1. Alla luce della definizione delle dotazioni organiche, il processo di inquadramento nei ruoli dello Stato avviene secondo le modalità indicate di seguito.
2. Ai fini dell’inquadramento, ciascuna istituzione predispone due distinti elenchi.
3. Nell’«Elenco A» è collocato il personale, che, presentata apposita istanza, risulta in possesso dei seguenti requisiti:
a. essere in servizio presso l’istituzione alla data del 24 giugno 2017 con contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato relativo al medesimo profilo professionale e, per i docenti, al medesimo settore disciplinare per i quali si presenta istanza;
b. per il personale docente, se in servizio alla data del 24 giugno 2017 con contratto non a tempo indeterminato, aver maturato, al momento della presentazione dell’istanza, un’anzianità pari ad almeno tre anni, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, intendendo, a tal fine, l’aver prestato servizio per tre anni accademici, con svolgimento per ciascuno di tali anni di almeno centoventicinque ore di insegnamento, presso le istituzioni di cui all’art. 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, nonché presso le istituzioni di cui al comma 1 dell’art. 22-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, comprensive delle ore per la partecipazione agli esami di ammissione, promozione, idoneità, licenza e diploma nel corso del medesimo anno accademico, e computando, a tal fine, tutte le ore di contratto o incarico previste per l’anno accademico 2020/2021, ancorché non ancora svolte;
c. per il personale tecnico amministrativo, se in servizio con contratto non a tempo indeterminato, aver maturato, al momento della presentazione dell’istanza, un’anzianità pari ad almeno trentasei mesi, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.
4. Nell’«Elenco B» è collocato il personale non iscritto nell’«Elenco A», il quale, presentata apposita istanza, risulta in possesso dei seguenti requisiti:
a. essere in servizio presso l’istituzione alla data del 1° dicembre 2020 con contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato o con contratto di lavoro flessibile relativo al medesimo profilo professionale e, per i docenti, al medesimo settore disciplinare per i quali si presenta istanza;
b. per il personale docente, se in servizio con contratto non a tempo indeterminato, aver maturato, al momento della presentazione dell’istanza, un’anzianità pari ad almeno tre anni, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, intendendo, a tal fine, l’aver prestato servizio per tre anni accademici, con svolgimento, per ciascuno di tali anni, di almeno centoventicinque ore di insegnamento, presso le istituzioni di cui all’art. 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, nonché presso le istituzioni di cui al comma 1 dell’art. 22-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, comprensive delle ore per la partecipazione agli esami di ammissione, promozione, idoneità, licenza e diploma nel corso del medesimo anno accademico, e computando, a tal fine, tutte le ore di contratto o incarico previste per l’anno accademico 2020/2021 ancorché non ancora svolte;
c. per il personale tecnico-amministrativo, se in servizio con contratto non a tempo indeterminato, aver maturato, al momento della presentazione dell’istanza, un’anzianità pari ad almeno trentasei mesi, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.
5. L’istituzione verifica che la modalità utilizzata per la selezione, che ha dato luogo alla stipula del contratto, è riconducibile a una procedura concorsuale pubblica ai sensi del comma 6.
6. Ai fini del presente decreto, per procedura concorsuale pubblica si intende qualsiasi procedura concorsuale ordinaria, per esami e/o titoli, ovvero prevista in una normativa di legge. Ai fini del presente decreto rilevano le seguenti fattispecie di selezione del personale a tempo indeterminato, determinato o con contratto di lavoro flessibile:
a. per il personale docente, concorso per esami e/o titoli, collocazione in una graduatoria nazionale e/o d’istituto e/o ad esaurimento, ovvero procedura comparativa;
b. per il personale tecnico amministrativo, concorso per esami e/o titoli, collocazione in una graduatoria nazionale e/o d’istituto e/o ad esaurimento o procedura comparativa ovvero, per il profilo di coadiutore, avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento.
7. Il passaggio nei ruoli avviene, prioritariamente, per il personale collocato nell’«Elenco A» e, in subordine, per il personale collocato nell’«Elenco B», secondo l’ordine delle graduatorie di cui all’art. 5, nei limiti della dotazione organica approvata con decreto di statizzazione e delle risorse a tal fine stanziate.
Art. 5
Gradualità e criteri di inquadramento
1. Per procedere all’inquadramento nei ruoli dello Stato, ciascuna istituzione redige, per ciascun settore disciplinare per il quale è prevista almeno una cattedra nella dotazione organica di cui all’art. 3, comma 6, e distintamente per gli elenchi «A» e «B», una graduatoria per il personale docente e, per ciascun profilo tecnico-amministrativo e distintamente per gli elenchi «A» e «B», una graduatoria per il personale tecnico-amministrativo, in base ai punteggi indicati di seguito:
a. per il personale docente, reclutato in base alle procedure di cui all’art. 4, comma 6, titolare di un contratto a tempo indeterminato rientrante nell’ex comparto AFAM: punti 10 per ogni anno accademico di titolarità nel medesimo Settore disciplinare presso l’istituzione che redige la graduatoria o presso altre Istituzioni statizzande e/o istituzioni di cui all’art. 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, computando, a tal fine, anche l’anno accademico in corso;
b. per il personale docente, reclutato in base alle procedure di cui all’art. 4, comma 6, titolare di un contratto a tempo indeterminato rientrante nell’ex comparto AFAM: punti 5 per ogni anno accademico di titolarità in altro Settore disciplinare presso l’istituzione che redige la graduatoria o presso altre istituzioni statizzande e/o istituzioni di cui all’art. 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, computando, a tal fine, anche l’anno accademico in corso;
c. per il personale docente, reclutato in base alle procedure di cui all’art. 4, comma 6, che ha prestato servizio con contratto a tempo determinato rientrante nell’ex comparto AFAM: punti 8 per ogni anno accademico di titolarità (intendendo, a tal fine, l’aver svolto nel corso del medesimo anno accademico almeno centoventicinque ore di insegnamento, comprensive delle ore per la partecipazione agli esami di ammissione, promozione, idoneità, licenza e diploma) nel medesimo Settore disciplinare presso l’istituzione che redige la graduatoria o presso altre istituzioni statizzande e/o istituzioni di cui all’art. 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, computando, a tal fine, tutte le ore di contratto o incarico previste per l’anno accademico in corso;
d. per il personale docente, reclutato in base alle procedure di cui all’art. 4, comma 6, che ha prestato servizio con contratto a tempo determinato rientrante nell’ex comparto AFAM: punti 3 per ogni anno accademico di titolarità (intendendo, a tal fine, l’aver svolto nel medesimo anno accademico almeno centoventicinque ore di insegnamento, comprensive delle ore per la partecipazione agli esami di ammissione, promozione, idoneità, licenza e diploma) in altro Settore disciplinare presso l’istituzione che redige la graduatoria o presso altre istituzioni statizzande e/o istituzioni di cui all’art. 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, computando, a tal fine, tutte le ore di contratto o incarico previste per l’anno accademico in corso;
e. per il personale docente, reclutato in base alle procedure di cui all’art. 4, comma 6, che ha prestato servizio con contratto di lavoro flessibile: punti 7 per ogni anno accademico di titolarità (intendendo, a tal fine, l’aver svolto nel medesimo anno accademico almeno centoventicinque ore di insegnamento, comprensive delle ore per la partecipazione agli esami di ammissione, promozione, idoneità, licenza e diploma) nel medesimo Settore disciplinare presso l’istituzione che redige la graduatoria o presso altre istituzioni statizzande e/o istituzioni di cui all’art. 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, computando, a tal fine, tutte le ore di contratto o incarico previste per l’anno accademico in corso;
f. per il personale docente, reclutato in base alle procedure di cui all’art. 4, comma 6, che ha prestato servizio con contratto di lavoro flessibile: punti 2 per ogni anno accademico di titolarità (intendendo, a tal fine, l’aver svolto nel medesimo anno accademico almeno centoventicinque ore di insegnamento, comprensive delle ore per la partecipazione agli esami di ammissione, promozione, idoneità, licenza e diploma) in altro Settore disciplinare presso l’istituzione che redige la graduatoria o presso altre istituzioni statizzande e/o istituzioni di cui all’art. 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, computando, a tal fine, tutte le ore di contratto o incarico previste per l’anno accademico in corso;
g. per il personale tecnico-amministrativo, reclutato in base alle procedure di cui all’art. 4, comma 6, titolare di un contratto a tempo indeterminato rientrante nell’ex comparto AFAM o nell’ex comparto regioni e autonomie locali: punti 1 per ogni mese o frazione superiore a quindici giorni di servizio effettivo, prestato presso l’istituzione che redige la graduatoria o presso altre istituzioni statizzande e/o istituzioni di cui all’art. 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508;
h. per il personale tecnico-amministrativo, reclutato in base alle procedure di cui all’art. 4, comma 6, che ha prestato servizio con contratto a tempo determinato rientrante nell’ex comparto AFAM o nell’ex comparto regioni e autonomie locali: punti 0,8 per ogni mese o frazione superiore a quindici giorni di servizio effettivo prestato presso l’istituzione che redige la graduatoria o presso altre istituzioni statizzande e/o istituzioni di cui all’art. 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508;
i. per il personale tecnico-amministrativo reclutato in base alle procedure di cui all’art. 4, comma 6, che ha prestato servizio con contratto di lavoro flessibile: punti 0,7 per ogni mese o frazione superiore a quindici giorni di servizio effettivo prestato presso l’istituzione che redige la graduatoria o presso altre istituzioni statizzande e/o istituzioni di cui all’art. 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508.
2. I punteggi di cui al comma 1, se attribuiti per servizi relativi ai corsi di cui all’art. 15, commi 3 e 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60, sono moltiplicati per un coefficiente pari a 0,3 (zero virgola tre) nella sola porzione riferita a tali servizi.
3. Al momento della formazione delle graduatorie di cui al comma 1 è attribuita, in ogni caso e a prescindere dal punteggio attribuito, priorità al personale in servizio con contratto a tempo indeterminato.
4. Ai fini dell’inquadramento nei ruoli dello Stato, per il solo personale docente, è attribuito un punteggio aggiuntivo a coloro che sono in possesso dei titoli accademici e professionali, come di seguito specificato:
a. diploma conseguito in base al previgente ordinamento o diploma accademico di II livello rilasciato dalle istituzioni di cui all’art. 1 della legge n. 508 del 1999, dalle istituzioni di cui all’art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 212 del 2005, riconosciute dal Ministero dell’università e della ricerca, o titolo di studio equivalente rilasciato da istituzioni di istruzione superiore estere, laurea magistrale (biennale, a ciclo unico o vecchio ordinamento) rilasciata da università statali o non statali legalmente riconosciute: punti 10 per ciascun titolo attinente al medesimo Settore disciplinare e punti 5 per ciascun titolo attinente ad altro Settore disciplinare;
b. diploma conseguito in base al previgente ordinamento o diploma accademico di I livello rilasciato dalle istituzioni di cui all’art. 1 della legge n. 508 del 1999, dalle istituzioni di cui all’art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 212 del 2005, riconosciute dal Ministero dell’università e della ricerca, o titolo di studio equivalente rilasciato da istituzioni di istruzione superiore estere, laurea rilasciata da Università statali o non statali legalmente riconosciute: punti 6 per ciascun titolo attinente al medesimo Settore disciplinare, punti 3 per ciascun titolo attinente ad altro Settore disciplinare. Tali titoli sono oggetto di valutazione solo se non è attribuito il punteggio di cui alla lettera a. del presente comma;
c. diploma di perfezionamento rilasciato dall’Accademia nazionale di S. Cecilia in Roma: punti 10 per ciascun titolo;
d. dottorato di ricerca rilasciato da università statali e nonstatali legalmente riconosciute, o titolo di studio equivalente rilasciato da istituzioni di istruzione superiore estere, o titoli di cui all’art. 3, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 212 del 2005: punti 8 per ciascun titolo;
e. master di I o di II livello rilasciato dalle istituzioni di cui all’art. 1 della legge n. 508 del 1999, dalle istituzioni di cui all’art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 212 del 2005 riconosciute dal Ministero dell’università e della ricerca, o titolo di studio equivalente rilasciato da istituzioni di istruzione superiore estere, da università statali o non statali legalmente riconosciute, compreso ogni altro titolo di specializzazione o perfezionamento post lauream di cui all’art. 3, comma 1, lettere c) ed e), del decreto del Presidente della Repubblica n. 212 del 2005: punti 2 per ciascun titolo, fino a un massimo di punti 4.
5. In caso di accorpamento o soppressione dell’istituzione, disposti ai sensi dell’art. 2, comma 6, del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 22 febbraio 2019, n. 121, si applicano le disposizioni del presente decreto ai fini della determinazione e approvazione delle dotazioni organiche, nonché dell’inquadramento del relativo personale nei ruoli dello Stato. Le procedure previste dall’art. 3, al comma 6, dall’art. 4 e dal presente articolo, ai commi da 1 a 4, sono poste in essere dall’istituzione. Se l’istituzione non provvede, il potere sostitutivo è attribuito al competente ufficio del Ministero dell’università e della ricerca. L’assegnazione del personale presso le sedi delle istituzioni statali o in corso di statizzazione è disposta sulla base di criteri definiti con decreto del Ministro dell’università e della ricerca.
Art. 6
Inquadramento contrattuale
1. L’inquadramento avviene mediante la sottoscrizione di contratto di lavoro a tempo indeterminato, nell’ambito dei profili professionali previsti per la sezione AFAM dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto «Istruzione e ricerca», con assegnazione all’istituzione per la quale l’istanza di inquadramento presentata è stata accolta.
2. Per il personale già in servizio con contratto di natura subordinata stipulato ai sensi del CCNL del comparto Istruzione e ricerca ovvero ai sensi di precedente CCNL del comparto AFAM, l’inquadramento avviene nell’ambito della medesima classe stipendiale di appartenenza, ovvero in base ai servizi prestati e valutati ai fini dell’attribuzione dei punteggi di cui al comma 1, nonché ai servizi prestati precedentemente. Ai fini dell’applicazione dell’art. 485 del decreto legislativo n. 297 del 1994, richiamato dall’art. 19 del CCNL del comparto AFAM del 4 agosto 2010, è riconosciuto il servizio pre-ruolo anche prestato negli istituti musicali pareggiati e nelle accademie di belle arti legalmente riconosciute.
3. Per il personale già in servizio con contratto di natura subordinata stipulato ai sensi di CCNL diverso da quello di cui al comma 1, l’inquadramento avviene nella classe stipendiale con 0-2 anni di anzianità di servizio del CCNL Istruzione e ricerca – sezione AFAM. Il personale conserva il trattamento economico complessivo precedente ove più favorevole. L’eventuale differenza rispetto al nuovo inquadramento retributivo è riconosciuta mediante assegno personale, progressivamente riassorbibile al maturare dell’anzianità di servizio.
4. Per il personale già in servizio con contratto di natura diversa da quelli di cui ai commi 1 e 2, l’inquadramento avviene nella classe stipendiale con 0-2 anni di anzianità di servizio del CCNL Istruzione e ricerca – sezione AFAM. Il personale conserva il trattamento economico complessivo precedente su base annua ove più favorevole. L’eventuale differenza rispetto al nuovo inquadramento retributivo è riconosciuta mediante assegno personale, progressivamente riassorbibile al maturare dell’anzianità di servizio.
5. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 rimangono in vigore fino a diverso inquadramento, definito con uno o più decreti del Ministero dell’università e della ricerca, sentiti il Ministero dell’economia e delle finanze e la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica.
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