PRESIDENZA del CONSIGLIO dei MINISTRI – Decreto del 1° agosto 2025

Disposizioni applicative per la fruizione delle misure per il sostegno ai punti vendita non esclusivi di quotidiani e periodici di cui all’articolo 2 del D.P.C.M. 17 aprile 2025

Articolo 1

(Misure a sostegno dei punti vendita in via non prevalente di quotidiani e periodici)

1. Ai sensi dell’articolo 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 aprile 2025, agli esercenti attività commerciali di rivendita di quotidiani e periodici in via non prevalente, che svolgono la suddetta attività in comuni privi di edicole, è riconosciuto un contributo, per l’anno 2025, per un importo fino a 4.000 euro, pari al 60 per cento delle spese sostenute pro-quota nell’anno 2024 per: IMU, TASI, CUP, TARI, canoni di locazione, servizi di fornitura di energia elettrica, servizi telefonici e di collegamento a Internet, acquisto o noleggio di registratori di cassa o di registratori telematici, acquisto o noleggio di dispositivi POS e altre spese sostenute per la trasformazione digitale e l’ammodernamento tecnologico, al netto dell’IVA ove prevista. Le spese ammissibili al contributo sono calcolate ai sensi dell’articolo 3, comma 2. L’agevolazione di cui al presente comma è riconosciuta entro il limite complessivo di 3 milioni di euro che costituisce tetto di spesa.

2. Il contributo è riconosciuto alla singola impresa anche nel caso di più punti vendita siti in comuni privi di edicole, entro comunque il limite dell’importo di cui al comma 1.

Articolo 2

(Requisiti)

1. Costituiscono requisiti di ammissione al beneficio di cui all’articolo 1:

a) lo svolgimento in via non prevalente dell’attività di rivendita di quotidiani e periodici, comprovata dal possesso del codice ATECO 47.62.10 – commercio al dettaglio di giornali, periodici e riviste, di cui al Registro delle imprese, quale codice di attività secondario;

b) la sede del punto vendita in un comune privo di imprese esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di quotidiani e periodici, con codice di classificazione ATECO 47.62.10 primario e/o prevalente;

c) nel caso di impresa che si avvalga di personale alle proprie dipendenze, essere in regola con l’adempimento degli obblighi contributivi e previdenziali;

d) non essere sottoposti a procedure di liquidazione volontaria, coatta amministrativa o giudiziale.

Articolo 3

(Determinazione del contributo)

1. Il contributo è pari al 60 per cento delle spese sostenute pro quota nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 2024, al netto dell’IVA ove prevista, per le seguenti voci di spesa ed entro l’importo massimo di 4.000 euro:

a) Imposta municipale unica – IMU;

b) Tassa per i servizi indivisibili – TASI;

c) Canone unico patrimoniale – CUP;

d) Tassa sui rifiuti – TARI;

e) Spese per canoni di locazione;

f) Spese per i servizi di fornitura di energia elettrica;

g) Spese per i servizi telefonici e di collegamento a Internet;

h) Spese per l’acquisto o il noleggio di registratori di cassa o registratori telematici e di dispositivi POS;

i) Altre spese sostenute per la trasformazione digitale e l’ammodernamento tecnologico.

2. Le spese ammissibili al contributo sono commisurate al rapporto tra i ricavi provenienti dalla vendita di quotidiani e periodici ed i ricavi complessivi, riferiti all’anno 2024, del singolo punto vendita, sito in comune privo di punti vendita esclusivi per la rivendita di quotidiani e periodici.

3. La domanda non è ricevibile qualora l’applicazione dei criteri di calcolo di cui al presente articolo determini un contributo pari o inferiore a 200 euro.

Articolo 4

(Modalità di presentazione delle domande)

1. I soggetti che intendono accedere al contributo di cui all’articolo 1 del presente provvedimento presentano apposita domanda, per via telematica, al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, attraverso la procedura disponibile sul portale www.impresainungiorno.gov.it. Le domande per via telematica possono essere presentate dal 15 ottobre 2025 (ore 10.00) al 13 novembre (ore 17.00) e devono includere apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi degli articoli 38 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, redatta e sottoscritta attraverso la suddetta procedura telematica, attestante:

a) il possesso dei requisiti di cui all’articolo 2 del presente decreto;

b) la tipologia delle spese, tra quelle indicate al comma 1 dell’articolo 3, con il relativo importo, sostenute nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 2024;

c) i ricavi provenienti dalla vendita di quotidiani e periodici e i ricavi complessivi del singolo punto vendita riferiti all’anno 2024, come risultanti dalla contabilità aziendale;

d) che la sede del punto vendita è sita in un comune privo di edicole, ai sensi dell’articolo 2;

e) gli estremi del conto corrente intestato al beneficiario.

2. La documentazione attestante le spese sostenute e la contabilità aziendale deve essere conservata dai soggetti beneficiari del contributo e resa disponibile su richiesta dell’amministrazione in sede di controllo.

Articolo 5

(Erogazione del contributo)

1. Acquisite le domande, il Dipartimento per l’informazione e l’editoria provvede a formare l’elenco dei soggetti ai quali è riconosciuto il contributo, con l’importo spettante, per ciascun beneficiario. L’elenco di cui al presente comma è approvato con decreto del Capo del Dipartimento per l’informazione e l’editoria e pubblicato sul sito istituzionale dello stesso Dipartimento.

2. Il contributo è erogato, al netto delle previste ritenute erariali, mediante accredito sul conto corrente intestato all’impresa istante, dichiarato nella domanda ai sensi dell’articolo 4 del presente decreto.

3. L’impresa si impegna a mantenere l’attività di rivendita non esclusiva di quotidiani e periodici almeno per i successivi dodici mesi decorrenti dalla data di ammissione al contributo.

Articolo 6

(Disposizioni finali)

1. Il contributo di cui al presente decreto è riconosciuto nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”.

2. Il Dipartimento per l’informazione e l’editoria assicura l’attuazione del presente decreto, ivi compresi gli adempimenti relativi al Registro Nazionale degli aiuti di Stato, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. I contributi sono riconosciti ed erogati agli aventi diritto nel limite di spesa previsto dall’articolo 2, comma 1, del D.P.C.M. 17 aprile 2025. In caso di insufficienza delle risorse disponibili in relazione alle istanze ammesse, si procede al riparto proporzionale tra tutti i soggetti aventi diritto, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del medesimo D.P.C.M. 17 aprile 2025. In tal caso, nell’elenco dei beneficiari approvato con decreto del Capo del Dipartimento per l’informazione e l’editoria e pubblicato sul sito istituzionale dello stesso Dipartimento sarà indicato l’importo risultante dalla ripartizione proporzionale.

4. In considerazione della necessità di garantire la più rapida e tempestiva fruizione dei contributi a favore di tutti i richiedenti in possesso dei requisiti di legge, il Capo del Dipartimento per l’informazione e l’editoria è autorizzato all’eventuale utilizzo di un apposito conto corrente bancario o postale dedicato, nel rispetto delle prescrizioni dettate dalla direttiva del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei ministri in data 8 novembre 2017, presso un ente o un istituto che garantisca la gestione massiva dei predetti pagamenti.

5. Il Dipartimento per l’informazione e l’editoria effettua verifiche, anche a campione, sul possesso dei requisiti e sul rispetto delle condizioni previste dalla normativa vigente per beneficiare delle agevolazioni. Qualora, a seguito dei controlli effettuati, il Dipartimento accerti l’insussistenza di uno o più dei requisiti previsti, ovvero nel caso in cui risultino false le dichiarazioni rese, procede alla revoca del riconoscimento e al recupero dei contributi erogati.

6. I soggetti beneficiari dei contributi erogati ai sensi del presente decreto sono tenuti a comunicare tempestivamente al Dipartimento per l’informazione e l’editoria l’eventuale perdita dei requisiti di ammissibilità al beneficio richiesto, nonché ogni altra variazione che incida sulla concessione dello stesso.