PRESIDENZA del CONSIGLIO dei MINISTRI – Decreto del 10 novembre 2023
Parametri per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di attività di lavoro sportivo retribuita al personale delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
Art. 1
Finalità
1. Il presente decreto individua i parametri sulla base dei quali le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, valutano la sussistenza delle condizioni per il rilascio dell’autorizzazione allo svolgimento dell’attivita’ di lavoro sportivo retribuita, di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, da parte dei dipendenti pubblici.
Art. 2
Requisiti per il rilascio dell’autorizzazione
1. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione di cui all’art. 1, le amministrazioni titolari del rapporto di lavoro devono autorizzare lo svolgimento dell’attivita’ di lavoro sportivo al verificarsi delle seguenti condizioni:
a) assenza di cause di incompatibilita’ di diritto, che possano ostacolare l’esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente. La valutazione deve essere effettuata tenendo presente la qualifica del dipendente, la posizione professionale e le attivita’ assegnate;
b) l’insussistenza di conflitto di interessi in relazione all’attivita’ lavorativa svolta nell’ambito dell’amministrazione;
2. L’attivita’ di lavoro sportivo autorizzata deve essere svolta al di fuori dell’orario di lavoro e non deve pregiudicare il regolare svolgimento del servizio ne’ intaccare l’indipendenza del lavoratore, esponendo l’amministrazione al rischio di comportamenti che non siano funzionali al perseguimento dei canoni di buon andamento e imparzialita’ dell’azione amministrativa.
3. Resta fermo che l’attivita’ autorizzata, in relazione al tempo di svolgimento e alla durata della prestazione di lavoro sportivo, non deve pregiudicare il regolare svolgimento delle attivita’ dell’ufficio cui il dipendente e’ assegnato. A tal fine, in relazione ai dipendenti che svolgono attivita’ a contatto con il pubblico, le amministrazioni verificano, ai fini dell’autorizzazione, che la prestazione di lavoro sportivo non confligga con il regolare e ordinato svolgimento del servizio.
4. L’amministrazione, per i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno, verifica, altresi’, che la prestazione di lavoro sportivo non rivesta carattere di prevalenza in relazione al tempo e alla durata. Si considera prevalente l’attivita’ che impegna il dipendente per un tempo superiore al 50% dell’orario di lavoro settimanale stabilito dal contratto collettivo nazionale di riferimento.
5. Le condizioni previste per il rilascio dell’autorizzazione di cui al comma 1, lettera a) e b), devono sussistere congiuntamente e permanere per tutta la durata di svolgimento dell’attivita’ di lavoro sportivo da parte del dipendente.
Art. 3
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni provvedono all’attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto e’ sottoposto agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.