PRESIDENZA del CONSIGLIO dei MINISTRI – Decreto del 13 maggio 2026

Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante: «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri».

Art. 1

Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012 e successive modificazioni, recante ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri

1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012  sono apportate le seguenti modifiche:  

a) all’art. 14, il comma 4 e’ sostituito dal seguente comma: «4. Il Dipartimento si articola in non piu’ di dieci uffici e in non piu’ di ventidue servizi, ivi compreso l’Ispettorato per la funzione pubblica. Presso il Dipartimento e’ istituito un posto di funzione dirigenziale di livello generale, da conferire ai sensi dell’art. 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.»

 b) all’art. 24-ter:

 1. al comma 1, dopo le parole «dei programmi di trasformazione digitale.» sono aggiunte le seguenti:

 «Il Dipartimento assicura altresi’ l’efficace espletamento delle attivita’ di supporto al Presidente del Consiglio dei ministri per l’esercizio delle funzioni di cui all’art. 5, comma 3, lettera b-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e per quelle di supporto ad ogni altra ulteriore funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei ministri nell’area funzionale dell’innovazione tecnologica e della transizione digitale.».

 2. al comma 3, le parole «Il Dipartimento si articola in non piu’ di due uffici e in non piu’ di tre servizi» sono sostituite dalle seguenti:

 «Il Dipartimento si articola in non piu’ di tre uffici e in non piu’ di otto servizi».

 c) all’art. 24-quater:

 1. al comma 2, dopo le parole «raccolta dei dati concernenti le persone con disabilita’» sono aggiunte le seguenti:

 «cura le attivita’ di competenza connesse con le attivita’ di cura e di assistenza del caregiver familiare e con il registro di cui all’art. 1, comma 708, della legge 30 dicembre 2025, n. 199»;

 2. il comma 3 e’ sostituito dal seguente comma:

 «3. Il Dipartimento si articola in non piu’ di due Uffici e in non piu’ di cinque servizi.».

 d) all’art. 32:

 1. al comma 5-bis, dopo le parole «che si articola in non piu’ di due servizi» sono aggiunte le seguenti:

«, a cui si aggiunge un posto di funzione dirigenziale di livello generale, da conferire ai sensi dell’art. 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.».

Art. 2

 Disposizioni finali e oneri

 1. Entro trenta giorni dalla registrazione del presente provvedimento da parte della Corte dei conti, sono adottati i decreti di organizzazione interna delle strutture generali di cui al presente decreto.

 2. L’attuale organizzazione del Dipartimento della funzione pubblica, del Dipartimento per la trasformazione digitale, del Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità e dell’Ufficio infrastrutture critiche del Segretario generale resta ferma sino all’entrata in vigore dei decreti di organizzazione interna di cui al comma 1.

 3. Con separato provvedimento sono modificate le dotazioni organiche della Presidenza del Consiglio dei ministri.

 4. Agli oneri derivanti dal presente decreto si provvede:

 a) nell’ambito delle risorse di cui all’art. 1, comma 283, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, con riferimento alle modifiche di cui all’art. 1, comma 1, lettera a), del presente decreto;

 b) nell’ambito delle risorse di cui all’art. 3, comma 5, del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito con modificazioni, dalla legge 20 aprile 2026, n. 50, con riferimento alle modifiche di cui all’art. 1, comma 1, lettera b), del presente decreto;

 c) nell’ambito delle risorse di cui all’art. 1, comma 284, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, con riferimento alle modifiche di cui all’art. 1, comma 1, lettera c), del presente decreto;

 d) nell’ambito delle risorse di cui all’art. 2, comma 18, del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 aprile 2026, n. 50, con riferimento alle modifiche di cui all’art. 1, comma 1, lettera d), del presente decreto;