PRESIDENZA del CONSIGLIO dei MINISTRI – Decreto del 15 maggio 2026
Modalità di messa a disposizione, su richiesta della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei dati aggregati e anonimizzati di cui sono titolari i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, del CAD
Art. 1
Oggetto
1. In sede di prima applicazione dell’art. 50-ter, comma 4, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (CAD), il presente decreto disciplina le modalità di messa a disposizione, su richiesta della Presidenza del Consiglio dei ministri dei dati aggregati e anonimizzati di cui sono titolari i soggetti di cui all’art. 2, comma 2, del CAD.
2. Sono fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36.
Art. 2
Osservatorio strategico dati
1. In apposita infrastruttura tecnologica della Piattaforma digitale nazionale dati (PDND) di cui all’art. 50-ter del CAD, separata dall’infrastruttura tecnologica dedicata all’interoperabilità dei sistemi informativi di cui al comma 2 del medesimo articolo, è attivato l’Osservatorio strategico dati finalizzato al supporto di politiche pubbliche basate sui dati. La progettazione, realizzazione e gestione della suddetta infrastruttura è affidata alla società PagoPA S.p.a.
2. Nell’Osservatorio strategico dati sono resi disponibili, con le modalità di cui all’art. 4, i dati aggregati e anonimizzati di cui sono titolari i soggetti di cui all’art. 2, comma 2, del CAD.
Art. 3
Progetti dell’Osservatorio strategico dati
1. La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per la trasformazione digitale individua, anche sulla base delle proposte presentate dai soggetti di cui all’art. 2, comma 2, del CAD, i progetti dell’Osservatorio strategico dati da avviare.
2. Per ogni progetto sono specificati:
a. la relativa finalità e i risultati attesi;
b. le tipologie di dati funzionali a ciascun progetto e i soggetti di cui all’art. 2, comma 2, del CAD, titolari delle basi dati cui tali dati si riferiscono;
c. in riferimento a ciascun dato o insieme omogeneo di dati da conferire all’Osservatorio strategico dati funzionale al progetto stesso, se si tratta di dati che rientrano nell’ambito di applicazione del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36 o, in caso contrario, le cause di esclusione;
d. le direttive per l’individuazione delle misure tecniche necessarie ad escludere il trattamento di dati personali, tra cui l’anonimizzazione;
e. l’eventuale soggetto operante per garantire la messa a disposizione in forma anonima dei dati personali ai sensi dell’art. 50-ter, comma 4, del CAD da cancellare tempestivamente al termine delle operazioni di anonimizzazione;
f. le direttive per l’individuazione delle misure tecniche necessarie ad escludere il trattamento di informazioni commerciali riservate, compresi i segreti commerciali o i contenuti protetti dai diritti di proprietà intellettuale, tra cui l’aggregazione.
3. I progetti che implicano l’anonimizzazione dei dati personali di cui al comma 2, lettere d) ed e) da conferire all’Osservatorio strategico dati, il cui trattamento presenta un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, sono comunicati al Garante per la protezione dei dati personali e possono essere avviati se è decorso il termine di quarantacinque giorni dalla predetta comunicazione senza che il Garante abbia adottato una diversa determinazione delle misure da adottarsi a garanzia degli interessati.
4. Nella comunicazione al Garante per la protezione dei dati personali di cui al comma 3, la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per la trasformazione digitale, trasmette le informazioni di cui al comma 2, nonchè la valutazione d’impatto sulla protezione dei dati di cui all’art. 35 del regolamento (UE) n. 679/2016.
5. I dati riconducibili a ciascun progetto sono conservati separatamente e sugli stessi e’ possibile avviare ulteriori progetti secondo le modalità di cui all’art. 4, del presente decreto.
6. La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per la trasformazione digitale ogni sei mesi effettua attività volte a verificare a campione che i dati aggregati e anonimizzati resi disponibili all’Osservatorio strategico dati non consentano la reidentificazione, neanche indiretta, degli interessati.
Art. 4
Modalità di messa a disposizione dei dati nell’Osservatorio strategico dati
1. I soggetti di cui all’art. 2, comma 2, del CAD, rendono accessibili all’Osservatorio strategico dati i dati richiesti anche per il tramite della piattaforma dedicata all’interoperabilità dei sistemi informativi di cui all’art. 50-ter, comma 2, del CAD (PDND).
2. I risultati dei progetti e i dati su cui gli stessi si basano sono messi a disposizione dei soggetti di cui all’art. 2, comma 2, del CAD, anche al fine di verificare la correttezza delle proprie basi di dati, anche mediante i servizi della piattaforma dedicata all’interoperabilità dei sistemi informativi di cui all’art. 50-ter, comma 2, del CAD, nonchè dei soggetti che hanno diritto a riceverli e riutilizzarli secondo la normativa vigente.
3. I risultati dei progetti, inclusi i dati su cui gli stessi si basano, opportunamente aggregati, sono messi a disposizione anche in formato aperto secondo le previsioni del CAD e del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36 e riportano l’indicazione dei soggetti titolari delle basi di dati coinvolte nei progetti.
4. Una sintesi dei progetti di cui all’art. 3 è pubblicata sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per la trasformazione digitale, inclusi i dettagli di cui all’art. 3, comma 2 e gli esiti di cui all’art. 3, comma 6.
Art. 5
Disposizioni finali
1. All’attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto si provvede nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.