PRESIDENZA del CONSIGLIO dei MINISTRI – Decreto del 15 settembre 2023
Disposizioni in materia di certificazione attestante la qualificazione delle attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e ideazione
Art. 1
Oggetto
1. Il presente decreto reca, ai sensi e per gli effetti dell’art. 23, commi da 2 a 8, del decreto-legge n. 73 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, disposizioni in materia di certificazione attestante la qualificazione delle attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e ideazione estetica, di cui, rispettivamente, ai commi 200, 201 e 202 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ai fini del riconoscimento del credito d’imposta nelle misure previste dai commi da 203 a 203-quater della stessa norma, la qualificazione delle attività di ricerca e sviluppo ai sensi dell’art. 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, nonchè la qualificazione delle attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica, ai fini del riconoscimento del credito d’imposta in misura maggiorata per le attività di innovazione tecnologica previsto dal quarto periodo del comma 203 e dai successivi commi 203-quinquies e 203-sexies del medesimo art. 1 della predetta legge n. 160 del 2019.
Art. 2
Albo dei certificatori
1. È istituito l’albo dei certificatori abilitati al rilascio delle certificazioni di cui all’art. 1 (di seguito «albo»).
2. L’albo di cui al comma 1 è tenuto presso la Direzione generale per la politica industriale, l’innovazione e le PMI del Ministero delle imprese e del made in Italy, nel proseguo anche Direzione generale competente, che, con decreto direttoriale, stabilisce, entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, le modalità informatiche e i termini per la presentazione delle domande di iscrizione all’albo, nonchè le ulteriori regole e procedure per la verifica delle domande di iscrizione, la formazione, l’aggiornamento e la gestione dello stesso.
3. Possono presentare domanda di iscrizione all’albo dei certificatori le persone fisiche, in possesso di titolo di laurea idoneo rispetto all’oggetto della certificazione, che dichiarino:
a) di non aver subito condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per i reati indicati nell’art. 94, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per i reati di cui al libro II, titolo VII, capo III ed all’art. 640, comma 1, del codice penale, nonchè che non sussistano le condizioni di cui al comma 2 del predetto art. 94;
b) di aver svolto, nei tre anni precedenti la data di presentazione della domanda d’iscrizione, comprovate e idonee attività relative alla presentazione, valutazione o rendicontazione di almeno quindici progetti, da indicare puntualmente nella domanda di iscrizione stessa con i relativi riferimenti che ne consentano l’individuazione, collegati all’erogazione di contributi e altre sovvenzioni relative alle attività di ricerca, sviluppo e innovazione;
c) i medesimi soggetti devono altresì dichiarare, al fine degli adempimenti di cui al comma 7, la pendenza, al momento della presentazione della domanda, di procedimenti per i reati richiamati alla lettera a), ovvero di atti impositivi anche non resisi definitivi dell’Amministrazione finanziaria, ricevuti nel triennio precedente, per maggiori imposte complessivamente superiori a euro 50.000,00.
4. Possono altresì presentare domanda d’iscrizione all’albo dei certificatori le imprese svolgenti professionalmente servizi di consulenza aventi ad oggetto progetti di ricerca, sviluppo e innovazione che, al momento della presentazione della domanda, soddisfino i requisiti di cui al comma 3 ed inoltre:
a) abbiano sede legale o unità locale attiva sul territorio nazionale e siano iscritte al registro delle imprese;
b) non siano sottoposte a procedura concorsuale e non si trovino in stato di liquidazione volontaria, liquidazione giudiziale, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente, fatta salva l’applicazione dell’art. 94, comma 5, lettera d) ultimo periodo, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
c) non sono destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’art. 9 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
5. Possono, inoltre, presentare domanda di iscrizione all’albo dei certificatori, purchè in possesso dei requisiti di cui al comma 3 e di cui al comma 4, lettere a) e b), in quanto compatibili:
a) i centri di trasferimento tecnologico in ambito Industria 4.0, ai sensi del decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico 22 dicembre 2017, e successive modificazioni ed integrazioni;
b) i centri di competenza ad alta specializzazione ai sensi del decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico 29 gennaio 2018;
c) i poli europei dell’innovazione digitale (EDIH e Seal of excellence) selezionati a valle delle call ristrette della Commissione europea e definiti all’art. 2, punto 5), del regolamento (UE) 694/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2021 che istituisce il Programma Europa digitale per il periodo 2021-2027 e abroga la decisione (UE) 2240/2015;
d) le università statali, le università non statali legalmente riconosciute e gli enti pubblici di ricerca.
6. Per le società ed i soggetti di cui ai commi 4 e 5, i requisiti prescritti:
i) dal comma 3, lettere a) e c), si intendono riferiti ai soggetti di cui all’art. 94, comma 3 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, oltre che al responsabile tecnico di cui all’art. 3, comma 6, del presente decreto;
ii) dal comma 3, lettera b), si intendono riferiti al responsabile tecnico.
7. Il Ministero delle imprese e del made in Italy in relazione alle dichiarazioni rese ai sensi del comma 3, lettera c), dai soggetti di cui al presente articolo, considerate l’entità, la gravità e comunque la rilevanza delle fattispecie nonchè la disposizione di cui all’art. 94, comma 7, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, può, con provvedimento motivato, negare l’iscrizione all’albo dei certificatori o ammetterla con prescrizioni. Qualora le fattispecie insorgano successivamente, il Ministero delle imprese e del made in Italy procede, ove ricorrano i suddetti presupposti, al riesame della iscrizione all’albo nonchè eventualmente delle certificazioni rilasciate ai sensi dell’art. 4, commi 2 e 3.
8. È fatto obbligo ai soggetti iscritti all’albo dei certificatori di comunicare alla Direzione generale competente ogni variazione relativa alle dichiarazioni rese nella domanda di iscrizione, contestualmente al verificarsi della variazione medesima e comunque non oltre i successivi quindici giorni.
9. La perdita dei requisiti di cui al presente articolo comporta la cancellazione dall’Albo dei certificatori. La cancellazione dall’albo può essere disposta anche per la mancata osservanza, da parte del soggetto certificatore, degli obblighi di cui ai commi 1 e 3, ultimo periodo, dell’art. 4, considerate l’entità, la gravità, e la rilevanza degli inadempimenti.
10. La Direzione generale competente, nell’esercizio dei propri poteri di vigilanza e controllo, esegue idonei controlli anche a campione sui soggetti iscritti al fine di verificare la permanenza dei requisiti.
Art. 3
Procedura e contenuto della certificazione
1. La certificazione di cui all’art. 1 del presente decreto può esser richiesta dai soggetti che abbiano effettuato o intendano effettuare investimenti in attività ammissibili ai fini del riconoscimento dei crediti d’imposta di cui all’art. 23, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, a condizione che le violazioni relative all’utilizzo dei suddetti crediti d’imposta non siano state già constatate con processo verbale o contestate con atto impositivo.
2. L’impresa che intende avvalersi della procedura di certificazione deve farne richiesta al Ministero delle imprese e del made in Italy, tramite l’apposito modello e secondo le modalità informatiche definiti con il decreto direttoriale di cui all’art. 2, comma 2, nel quale dovrà essere data indicazione del soggetto certificatore incaricato dall’impresa per l’esperimento delle attività di certificazione e della dichiarazione di accettazione dell’incarico da parte dello stesso.
3. La certificazione attestante la qualificazione delle attività inerenti a progetti o sottoprogetti di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e ideazione estetica, ai fini dell’ammissibilità al credito d’imposta ovvero ai fini dell’applicazione della maggiorazione del credito per i progetti di innovazione tecnologica finalizzati al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 o di transizione ecologica, è rilasciata dal soggetto iscritto all’albo sulla base dei criteri e delle regole previsti negli articoli 2, 3, 4 e 5 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 26 maggio 2020, nonchè in coerenza con le «Linee guida» di cui al successivo comma 5.
4. La certificazione deve comunque contenere, oltre alla sottoscrizione ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:
i) le informazioni concernenti le capacità organizzative e le competenze tecniche dell’impresa richiedente la certificazione o dei soggetti esterni a cui la ricerca è stata commissionata, al fine di attestarne l’adeguatezza rispetto all’attività effettuata o programmata;
ii) la descrizione dei progetti o dei sottoprogetti realizzati o in corso di realizzazione e delle diverse fasi inerenti agli stessi ovvero, nel caso degli investimenti non ancora effettuati, la descrizione dei progetti o sottoprogetti da iniziare;
iii) le motivazioni tecniche sulla base delle quali viene attestata la sussistenza dei requisiti per l’ammissibilità al credito d’imposta o il riconoscimento della maggiorazione di aliquota;
iv) la dichiarazione, sotto la propria responsabilità, da parte del soggetto certificatore nonchè, nel caso delle società e degli enti di cui all’art. 2, commi 4 e 5, anche dei tecnici ed esperti valutatori che sottoscrivono la certificazione ai sensi del comma 6 del presente articolo, di non versare in situazioni di conflitto di interesse, derivanti anche da rapporti di coniugio o parentela entro il quarto grado, e, comunque, di non avere rapporti diretti o indiretti di partecipazione o cointeressenza nell’impresa certificata o comunque altri interessi economici ricollegabili agli investimenti nelle attività oggetto di certificazione o al soggetto che sottoscrive la relazione tecnica asseverata di cui all’art. 1, comma 206, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
v) tutte le ulteriori informazioni e gli altri elementi descrittivi ritenuti utili dal soggetto certificatore per la completa rappresentazione della fattispecie agevolativa, in funzione delle attività di vigilanza da parte del Ministero delle imprese e del made in Italy di cui al successivo art. 4 del presente decreto e per l’effettuazione dei controlli dell’Agenzia delle entrate sulla corretta applicazione del credito d’imposta ai sensi del comma 207 dell’art. 1 della citata legge n. 160 del 2019.
5. Il Ministero delle imprese e del made in Italy provvede, entro il 31 dicembre 2023, all’elaborazione e alla pubblicazione di «Linee guida» integrative per la corretta applicazione del credito d’imposta e al loro aggiornamento per tener conto dell’evoluzione della prassi interpretativa e delle eventuali modifiche normative sopravvenute.
Con le stesse «Linee guida» possono essere adottati schemi di certificazione riferiti alle diverse tipologie di investimenti e attività e ai diversi settori e comparti economici.
6. Nel caso delle società e dei soggetti indicati nei commi 4 e 5 dell’art. 2 del presente decreto, la certificazione è sottoscritta da uno o più responsabili tecnici competenti ed esperti per lo specifico settore o progetto di ricerca in possesso dei requisiti di cui all’art. 2, comma 3, ed è controfirmata dal rappresentante legale della società o dell’ente ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
7. Con il medesimo decreto direttoriale di cui all’art. 2, comma 2, del presente decreto sono inoltre stabilite le procedure informatiche attraverso le quali i certificatori inviano al Ministero delle imprese e del made in Italy la certificazione rilasciata e l’eventuale ulteriore documentazione richiesta ai sensi del successivo art. 4.
Art. 4
Vigilanza sulle attività di certificazione
1. I soggetti certificatori sono tenuti, notiziandone l’impresa, a inviare al Ministero delle imprese e del made in Italy, tramite la procedura informatica prevista all’art. 3, comma 7, copia della certificazione di cui all’art. 3, entro quindici giorni dalla data di rilascio all’impresa.
2. Il Ministero delle imprese e del made in Italy esercita la vigilanza e il controllo sulle attività svolte dai certificatori, verificando la correttezza formale delle certificazioni rilasciate e procedendo, sulla base di idonei piani di controllo, alla verifica nel merito della rispondenza del loro contenuto alle disposizioni agevolative ed alle «Linee guida». La certificazione, una volta decorsi i termini di cui al successivo comma 3, esplica effetti vincolanti nei confronti dell’amministrazione finanziaria in relazione alla sola qualificazione delle attività inerenti a progetti o sottoprogetti di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e ideazione estetica di cui all’art. 3, comma 3, tranne nel caso in cui, sulla base di una non corretta rappresentazione dei fatti, la certificazione sia stata rilasciata per una attività diversa da quella concretamente realizzata. Restano ferme le attività di controllo contemplate dal comma 207 dell’art. 1 della legge n. 160 del 2019 aventi a oggetto profili diversi da quelli inerenti alla qualificazione delle attività per le quali è stata richiesta la certificazione. Sono in ogni caso fatti salvi, anche su segnalazione dell’amministrazione finanziaria, i poteri di vigilanza e autotutela, ivi inclusi quelli di cui all’art. 2, comma 7.
3. Per l’esame delle certificazioni, il Ministero delle imprese e del made in Italy può richiedere al soggetto certificatore, dandone notizia all’impresa, entro e non oltre novanta giorni dalla data di ricezione della certificazione, l’invio della documentazione tecnica nonchè contrattuale e contabile rilevante ai fini della valutazione.
Il soggetto certificatore è tenuto a inviare la documentazione entro i quindici giorni successivi, prorogabili in situazioni straordinarie di ulteriori quindici giorni a seguito di richiesta motivata. Il Ministero delle imprese e del made in Italy completa l’attività di controllo nei sessanta giorni successivi all’invio della documentazione integrativa. In caso di mancato invio della documentazione integrativa richiesta la certificazione non produce effetti.
4. I soggetti richiedenti la certificazione sono tenuti al versamento al bilancio dello Stato dei diritti di segreteria stabiliti nella somma di euro 252,00 per certificazione. Con il decreto direttoriale di cui all’art. 2, comma 2, del presente decreto, sono stabilite le relative modalità di versamento.
5. Con analogo decreto direttoriale, da emanarsi entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti le modalità, i termini e gli adempimenti per lo scambio di comunicazioni e informazioni tra il Ministero delle imprese e del made in Italy e l’amministrazione finanziaria ai fini delle attività di vigilanza e di controllo delle certificazioni e della corretta applicazione delle disposizioni agevolative oggetto del presente decreto.
Art. 5
Entrata in vigore
1. Il presente decreto è inviato agli organi di controllo per la registrazione e produce i suoi effetti decorsi quindici giorni dalla sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
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