PRESIDENZA del CONSIGLIO DEI MINISTRI – Decreto del 17 ottobre 2022
Criteri e modalità di utilizzo delle risorse del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare per l’anno 2022 (G.U. 27 dicembre 2022, n. 30)
Art. 1
Finalità
1. Il presente decreto stabilisce i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare per l’anno 2022 pari, complessivamente, a euro 24.849.974,00, ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate alle regioni, per il successivo trasferimento agli ambiti territoriali, che le utilizzano per interventi di sollievo e sostegno destinati al caregiver familiare, di cui all’art. 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dando priorità:
a) ai caregiver di persone in condizione di disabilità gravissima, così come definita dall’art. 3 del decreto 26 settembre 2016 del Ministro del lavoro e delle politiche recante «Riparto delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per le non autosufficienze, anno 2016», tenendo anche conto dei fenomeni di insorgenza anticipata delle condizioni previste dall’art. 3 del medesimo decreto;
b) ai caregiver di coloro che non hanno avuto accesso alle strutture residenziali a causa delle disposizioni normative emergenziali, comprovata da idonea documentazione;
c) a programmi di accompagnamento finalizzati alla deistituzionalizzazione e al ricongiungimento del caregiver con la persona assistita.
Art. 2
Tipologie di azioni finanziabili
1. Le regioni, sentite le autonomie locali e le organizzazioni rappresentative di categoria nel rispetto dei modelli organizzativi regionali, individuano nel dettaglio i progetti da attuare nell’ambito delle seguenti tipologie di azioni finanziabili:
a) interventi di assistenza diretta in favore dei caregiver regionali mediante l’erogazione di contributi di sollievo o assegni di cura;
b) interventi di assistenza diretta o indiretta tramite la predisposizione di bonus socio-sanitari utilizzabili per prestazioni di assistenza socio-sanitaria;
c) assistenza diretta o indiretta per la fruizione di prestazioni di tregua dall’assistenza alla persona con disabilità, attuabili con interventi di sollievo, ad esempio per il fine settimana che favoriscano una sostituzione nell’assistenza o un ricovero in struttura residenziale aventi carattere di temporaneità;
d) attivazione e sviluppo di progetti finalizzati a percorsi di sostegno psicologico individuale o di gruppo;
e) interventi volti ad attività di formazione dei nuclei familiari che assistono persone con disabilità grave e gravissima o comunque rientranti nella definizione di cui all’art. 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
f) Interventi programmati per effetto del decreto 18 dicembre 2021 recante “Criteri e modalità di utilizzo delle risorse del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare per l’anno 2021”.
Art. 3
Criteri di riparto delle risorse
1. Le risorse finanziarie di cui all’art. 1 sono ripartite tra ciascuna regione sulla base dei medesimi criteri utilizzati per la ripartizione del Fondo per le non autosufficienze 2022-2024, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 ottobre 2022.
2. Le regioni possono cofinanziare gli interventi di cui all’art. 1, comma 2, anche attraverso la valorizzazione di risorse umane, di beni e servizi messi a disposizione dalle stesse regioni per la realizzazione dei citati interventi.
3. Ai fini del cofinanziamento di cui al comma 2 non sono considerate utili altre risorse di derivazione statale.
Art. 4
Erogazione delle risorse
1. Le regioni adottano, nell’ambito della generale programmazione di integrazione socio-sanitaria e nell’ambito della programmazione delle risorse del Fondo per le non autosufficienze e del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver, specifici indirizzi integrati di programmazione per l’attuazione degli interventi di cui all’art. 1, nel rispetto dei modelli organizzativi regionali e di confronto con le autonomie locali, prevedendo il coinvolgimento delle organizzazioni di rappresentanza delle persone con disabilità.
2. L’Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei ministri trasferisce alle regioni le risorse secondo gli importi indicati nella tabella 1 allegata al presente decreto di cui forma parte integrante a seguito di specifica richiesta, nella quale sono indicati gli indirizzi di programmazione di cui al comma 1, la tipologia degli interventi di cui agli articoli 1 e 2, nonché la compartecipazione finanziaria di cui all’art. 3, comma 2.
3. Alla richiesta di cui al comma 2, da inviare in formato elettronico all’indirizzo Pec: ufficio.disabilita@pec.governo.it entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, deve essere allegata una delibera di giunta regionale concernente il piano di massima delle attività per la realizzazione degli interventi da finanziare ai fini della valorizzazione del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare, comprensivo di un cronoprogramma di attuazione e dei relativi costi.
4. L’Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede, entro quarantacinque giorni dalla ricezione della richiesta di cui al comma 2, all’erogazione, in un’unica soluzione, delle risorse destinate a ciascuna regione, previa verifica della coerenza degli interventi con le finalità di cui all’art. 1 e con le tipologie di azioni finanziabili di cui all’art. 2 del presente decreto.
5. Le regioni procedono al trasferimento della quota delle risorse spettanti agli ambiti territoriali, secondo quanto previsto nella programmazione regionale, e nel rispetto dei modelli organizzativi regionali entro sessanta giorni dall’effettivo versamento delle stesse alle regioni da parte dell’Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità. L’erogazione agli ambiti territoriali è comunicata all’Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità in formato elettronico all’indirizzo Pec: ufficio.disabilita@pec.governo.it entro trenta giorni dall’effettivo trasferimento delle risorse.
6. In virtù del principio generale di trasparenza di cui all’art. 1 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, le regioni comunicano alla Presidenza del Consiglio dei ministri-Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità tutti i dati necessari al monitoraggio delle risorse trasferite di cui al comma 2, entro sessanta giorni dalla erogazione delle medesime da parte degli ambiti territoriali, secondo le modalità di cui all’Allegato A che forma parte integrante del presente decreto.
Art. 5
Monitoraggio annualità precedenti
1. L’erogazione delle risorse assegnate dal presente decreto per l’annualità 2022 è comunque subordinata alla trasmissione, mediante la compilazione del suddetto Allegato A, dei dati di monitoraggio relativi alle risorse già liquidate e messe a disposizione delle regioni per le annualità 2018-2019-2020.
Art. 6
Oneri finanziari
1. Agli oneri derivanti dal presente decreto si provvede, per l’anno 2022, a valere sul capitolo di spesa 861, P.G.1, Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare, del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, iscritto nel CdR 20 «Politiche in favore delle persone con disabilità» per l’esercizio finanziario 2022.
Allegato 1
TABELLA 1
Riparto tra le regioni delle risorse loro destinate a valere sul Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare
Fondi previsti per l’annualità 2022
| Regioni | Quota regionale di riparto (%) | Somme assegnate alla Regione – Annualità 2022 |
| Abruzzo | 2,37 | 588.944,38 |
| Basilicata | 1,05 | 260.924,73 |
| Calabria | 3,42 | 849.869,11 |
| Campania | 8,54 | 2.122.187,78 |
| Emilia-Romagna | 7,75 | 1.925.872,99 |
| Friuli Venezia-Giulia | 2,34 | 581.489,39 |
| Lazio | 9,15 | 2.273.772,62 |
| Liguria | 3,28 | 815.079,15 |
| Lombardia | 15,93 | 3.958.600,86 |
| Marche | 2,80 | 695.799,27 |
| Molise | 0,65 | 161.524,83 |
| Piemonte | 7,91 | 1.965.632,94 |
| Puglia | 6,68 | 1.659.978,26 |
| Sardegna | 2,92 | 725.619,24 |
| Sicilia | 8,19 | 2.035.212,87 |
| Toscana | 7,02 | 1.744.468,17 |
| Umbria | 1,71 | 424.934,56 |
| Valle d’Aosta | 0,25 | 62.124,94 |
| Veneto | 8,04 | 1.997.937,91 |
| TOTALE | 100 | 24.849.974,00 |
Allegato A
MONITORAGGIO DEI FLUSSI FINANZIARI
| 1. Atto che dispone il riparto delle risorse | Numero e data del provvedimento |
| 2. Estremi del pagamento quietanzato (numero, data e importi liquidati) | ||
| Annualità | ||
| Numero dei caregiver familiari | Importo | Pagamento (numero e data) |
| 3. Indicare le modalità di designazione e di accettazione del ruolo di cura dei caregiver familiari ai fini dell’utilizzo delle risorse |
| 4. Indicare i criteri e gli indicatori utilizzati per la designazione dei caregiver familiari ai fini dell’utilizzo delle risorse |