PRESIDENZA del CONSIGLIO dei MINISTRI – Decreto del 19 ottobre 2022
Istituzione e funzionamento del Nucleo di valutazione dell’impatto della regolamentazione (G.U. 23 dicembre 2022, n. 299)
Art. 1
Istituzione del Nucleo di valutazione dell’impatto della regolamentazione – NUVIR
1. È istituito il Nucleo di valutazione dell’impatto della regolamentazione, di seguito «NUVIR», presso il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri, di seguito «Dipartimento», con il compito di assicurare ad esso il supporto tecnico alle funzioni di coordinamento delle attività di analisi e verifica dell’impatto della regolamentazione di cui all’art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonchè la valutazione degli impatti economici e sociali di iniziative normative del Governo.
2. Il NUVIR è un organismo tecnico posto alle dirette dipendenze del Capo del Dipartimento. In conformità a quanto previsto dal regolamento di cui all’art. 1, comma 4, della legge 17 maggio 1999, n. 144, il NUVIR svolge la propria attività in piena autonomia di giudizio, organizzativa e funzionale, in posizione di indipendenza, al fine di assicurare l’imparzialità delle funzioni valutative cui è preposto.
Art. 2
Funzioni del NUVIR
1. Il Dipartimento si avvale del NUVIR per la verifica della qualità dei processi valutativi e delle relazioni sull’analisi dell’impatto della regolamentazione (AIR) e sulla verifica di impatto della regolamentazione (VIR), nonchè per la definizione delle metodologie in materia di AIR e di VIR e per il rafforzamento delle competenze delle amministrazioni nelle predette materie.
2. Il NUVIR formula, pareri relativi alle richieste di esenzione dall’AIR e cura la valutazione degli impatti economici e sociali delle iniziative normative del Governo segnalate dal Dipartimento.
3. Il NUVIR fornisce, inoltre, supporto tecnico al Dipartimento con riferimento alle seguenti attività:
a) programmazione dell’attività normativa, con riferimento agli aspetti relativi all’AIR, alla VIR e alla consultazione;
b) esame dei «Piani biennali per la valutazione e la revisione della regolamentazione» trasmessi dalle amministrazioni statali per la pianificazione delle VIR;
c) svolgimento di riunioni di coordinamento con le amministrazioni statali, volte ad approfondire aspetti relativi alle analisi e alle verifiche di impatto;
d) redazione della «Relazione annuale sullo stato di attuazione dell’analisi dell’impatto della regolamentazione», di cui all’art. 19, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2017, n. 169;
e) programmazione e svolgimento delle consultazioni curate direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri;
f) definizione e realizzazione di percorsi formativi dedicati all’AIR, alla VIR e alle consultazioni, in collaborazione con la Scuola nazionale dell’amministrazione.
4. Il NUVIR, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, opera in raccordo con l’Unità per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione, con particolare riferimento alle verifiche d’impatto della regolamentazione, anche al fine di garantire maggiore qualità, coerenza ed efficacia della normazione.
Art. 3
Composizione del NUVIR
1. Il NUVIR è composto da cinque esperti, incluso il coordinatore, appartenenti anche ad altre amministrazioni pubbliche, enti pubblici, anche economici, ovvero esterni all’ amministrazione.
2. I componenti del NUVIR sono selezionati secondo i criteri e le modalità previste dal regolamento di cui all’art. 1, comma 4, della legge 17 maggio 1999, n. 144, tra esperti dotati di elevata qualificazione scientifica e professionale ed esperienza pluriennale nel campo della valutazione, qualitativa e quantitativa, di atti normativi o di politiche pubbliche, con particolare riferimento ai profili economici e sociali.
3. I componenti del NUVIR sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Capo del Dipartimento e restano in carica per un periodo di quattro anni, rinnovabili, a decorrere dalla data dell’effettiva presa di servizio.
4. I componenti del NUVIR non possono, per il periodo di permanenza nel NUVIR, assumere incarichi o prestare consulenze che possano porli in situazioni di conflitto di interesse. Qualora conferiti a dipendenti pubblici, gli incarichi di componente del Nucleo sono autorizzati dalle amministrazioni di appartenenza secondo la normativa vigente. I componenti del NUVIR rilasciano apposita dichiarazione attestante l’inesistenza di cause di incompatibilità con l’incarico assunto ovvero l’assenza di situazioni di conflitto di interesse in ordine all’attività del NUVIR. La sopravvenienza, durante l’esecuzione dell’incarico, di ragioni di incompatibilità o di condizioni di conflitto di interesse, costituisce causa di decadenza dall’incarico.
5. I componenti del NUVIR hanno obbligo di riservatezza e si astengono dalla trattazione di affari nei quali essi stessi, o loro parenti ed affini, hanno interesse.
6. L’inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 è causa di decadenza dall’incarico.
Art. 4
Coordinatore del NUVIR
1. Il coordinatore del NUVIR svolge i seguenti compiti:
a) coordina e organizza i lavori del NUVIR, assegna specifici incarichi individuali o di gruppo e assicura il coordinamento con il Dipartimento;
b) propone le attività di formazione e aggiornamento per i componenti del NUVIR;
c) rappresenta all’esterno il NUVIR, anche per quanto concerne i rapporti con corrispondenti strutture operanti presso istituzioni dell’Unione europea o di altri Paesi.
2. Nel caso in cui sia impossibilitato a svolgere temporaneamente le proprie funzioni, il coordinatore delega in sua vece un componente del NUVIR.
Art. 5
Trattamento economico e di missione
1. Il trattamento economico spettante ai componenti del NUVIR e il relativo aggiornamento sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Capo del Dipartimento, in ragione dell’impegno temporale, delle attività richieste e della funzione esercitata, nonchè delle specifiche professionalità e competenze possedute. In sede di prima applicazione, spettano, sulla base dei criteri indicati al primo periodo e al netto dei contributi a carico dell’amministrazione ed eventuale IVA se dovuta:
a) al coordinatore del NUVIR un compenso annuo lordo non superiore a euro 79.416,98;
b) ai restanti componenti del NUVIR:
1) a una unità un compenso annuo lordo non superiore a euro 69.721,42;
2) a una unità un compenso annuo lordo non superiore a euro 59.831,42;
3) a due unità un compenso annuo lordo non superiore a euro 50.149,91.
2. Ai componenti del NUVIR è corrisposto il rimborso delle spese di missione preventivamente autorizzate dal Capo del Dipartimento e debitamente documentate. Ai membri del NUVIR è attribuito il trattamento di missione riconosciuto ai dirigenti di seconda fascia della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Art. 6
Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente decreto, si provvede a valere sui pertinenti capitoli di bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Art. 7
Abrogazioni
1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2008, come modificato dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 luglio 2009 e del 5 dicembre 2019, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’art. 1, il comma 1-bis è abrogato;
b) all’art. 3, comma 2, la parola: «diciotto» è sostituita dalla seguente: «tredici» e le parole da «, e cinque» fino alla fine del periodo sono soppresse;
c) all’art. 3, comma 3, il secondo periodo è soppresso;
d) all’art. 3, comma 5, il terzo e il quarto periodo sono soppressi.
Art. 8
Disposizioni finali
1. Il presente decreto ha efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2023.
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