PRESIDENZA del CONSIGLIO dei MINISTRI – Decreto del 2 aprile 2025
Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, con riferimento alle seguenti strutture: Ufficio del Consigliere militare del Presidente del Consiglio dei ministri, Dipartimento della funzione pubblica, Dipartimento per la trasformazione digitale, Ufficio per le politiche spaziali e aerospaziali e Ufficio del Segretario generale
Art. 1
Attuazione dell’art. 5, comma 5, del decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 134
1. In attuazione di quanto previsto dall’art. 5, comma 5, del decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 134, è istituito nell’ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri il punto di contatto unico in materia di resilienza dei soggetti critici (PCU).
Le funzioni di PCU, ai sensi dell’art. 5, comma 6, del decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 134, ad eccezione di quella prevista dalla lettera i) dello stesso comma 6, sono esercitate dal Consigliere militare del Presidente del Consiglio dei ministri con il supporto fornito dal competente Ufficio che opera all’interno dell’Ufficio del Segretario generale di cui all’articolo 32 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, come modificato dal presente decreto.
2. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri operano le autorità settoriali competenti (ASC) designate ai sensi dell’art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 134 del 2024 che esercitano le competenze alle stesse attribuite dal medesimo decreto legislativo. A tal fine, sono istituite:
a) con collocazione presso il Dipartimento della funzione pubblica di cui all’articolo 14 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, e successive modificazioni, l’ASC per gli enti della pubblica amministrazione, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera l), del decreto legislativo n. 134 del 2024, individuati con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, secondo quanto previsto dall’art. 5, comma 1, lettera i), del medesimo decreto legislativo;
b) presso l’Ufficio per le politiche spaziali e aerospaziali di cui all’art. 24-quinquies del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, e successive modificazioni, l’ASC per il settore dello spazio, prevista dall’art. 5, comma 1, lettera g), del decreto legislativo n. 134 del 2024.
3. Con apposito protocollo di intesa, sottoscritto dal Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Consigliere militare del Presidente del Consiglio dei ministri, sono definite le modalità di svolgimento delle attività di supporto al punto di contatto unico di cui al comma 1.
Art. 2
Attuazione dell’art. 11 del decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 138
1. In attuazione di quanto previsto dall’art. 11, comma 2, del decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 138, la Presidenza del Consiglio dei ministri è designata quale Autorità di settore NIS, a supporto dell’Autorità nazionale competente NIS e per fornire collaborazione alla stessa, secondo le modalità di cui all’art. 40, comma 2, lettera c), del medesimo decreto legislativo, nei seguenti settori:
a) settore gestione dei servizi TIC, di cui al numero 9 dell’allegato I del decreto legislativo n. 138 del 2024, in collaborazione con l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale;
b) settore dello spazio, di cui al numero 10 dell’allegato I del decreto legislativo n. 138 del 2024;
c) settore delle pubbliche amministrazioni, di cui all’art. 3, commi 6 e 7 del decreto legislativo n. 138 del 2024;
d) società in house e società partecipate o a controllo pubblico, di cui al numero 4 dell’allegato IV del decreto legislativo n. 138 del 2024.
2. I compiti previsti dal decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 138, per la Presidenza del Consiglio dei ministri, quale Autorità di settore NIS, sono svolti dal competente Ufficio che opera all’interno dell’Ufficio del Segretario generale, con il supporto delle strutture competenti della medesima Presidenza del Consiglio dei ministri, secondo quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° ottobre 2012, come modificato dal presente decreto.
Art. 3
Modifiche all’art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, relativo alle denominazioni riportate nel decreto medesimo
1. All’art. 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, concernente le denominazioni, dopo la lettera h) sono inserite le seguenti lettere:
«i) PCU: punto di contatto unico in materia di resilienza dei soggetti critici di cui dall’art. 5, comma 5, del decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 134;
l) ASC: autorità settoriali competenti di cui all’art. 5 del decreto legislativo n. 134 del 2024;
m) Autorità di settore NIS: l’Autorità di settore che supporta l’Autorità nazionale competente NIS e collabora con essa, secondo le modalità di cui all’art. 40, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 138».
Art. 4
Modifiche all’art. 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, relativo all’Ufficio del Consigliere militare
1. All’art. 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, concernente l’Ufficio del Consigliere militare, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «infrastrutture critiche» sono sostituite dalle parole «resilienza dei soggetti critici»;
b) al comma 2, le parole «la segreteria infrastrutture critiche» sono soppresse;
c) dopo il comma 2 è inserito il seguente comma:
«2-bis. Il Consigliere militare svolge le funzioni di PCU di cui al decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 134, con il supporto fornito dal competente Ufficio che opera all’interno dell’Ufficio del Segretario generale, di cui all’art. 32 del presente decreto.».
Art. 5
Modifiche all’art. 14 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, concernente il Dipartimento della funzione pubblica
1. All’art. 14 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, concernente il Dipartimento per la funzione pubblica, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2 è inserito il seguente comma:
«2-bis. Presso il Dipartimento opera un servizio di livello dirigenziale non generale quale Autorità settoriale competente (ASC) relativa al settore degli enti della pubblica amministrazione individuati con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’art. 5, comma 1, lettera i), del predetto decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 134, per l’esercizio delle competenze di cui al medesimo decreto. Il servizio di cui al presente comma svolge anche i compiti a supporto dell’Ufficio del Segretario generale per i settori di cui all’art. 11, comma 2, lettera a), numeri 3) e 4) del decreto legislativo n. 138 del 2024.»;
b) al comma 4, le parole: «diciannove servizi» sono sostituite dalle seguenti: «venti servizi».
Art. 6
Modifiche all’art. 24-ter del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, concernente il Dipartimento per la trasformazione digitale
1. All’art. 24-ter del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, concernente il Dipartimento per la trasformazione digitale, dopo il comma 1, è inserito il seguente comma:
«1-bis. Il Dipartimento svolge i compiti a supporto dell’Ufficio del Segretario generale per i settori di cui all’art. 11, comma 2, lettera a), numero 1), del decreto legislativo n. 138 del 2024.».
Art. 7
Modifiche all’art. 24-quinquies del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, concernente l’Ufficio per le politiche spaziali e aerospaziali
1. All’art. 24-quinquies del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, concernente l’Ufficio per le politiche spaziali e aerospaziali, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1, è inserito il seguente comma:
«1-bis. Presso l’Ufficio opera un servizio di livello dirigenziale non generale quale Autorità settoriale competente relativa al settore dello spazio, ai sensi dell’art. 5, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 134, per l’esercizio delle competenze di cui al medesimo decreto. Il servizio di cui al presente comma svolge anche i compiti a supporto dell’Ufficio del Segretario generale per i settori di cui all’articolo 11, comma 2, lettera a), numero 2), del decreto legislativo n. 138 del 2024.»;
b) al comma 2, le parole: «due servizi» sono sostituite dalle seguenti: «tre servizi».
Art. 8
Modifiche all’art. 32 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, concernente l’Ufficio del Segretario generale
1. All’art. 32 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, concernente l’Ufficio del Segretario generale, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 5, è inserito il seguente comma:
«5-bis. Nell’ambito delle competenze del PCU, ai fini amministrativo-gestionali, presso l’Ufficio opera un Ufficio di livello dirigenziale generale con compiti di supporto al Consigliere militare in materia di resilienza dei soggetti critici, che si articola in non più di due servizi e svolge le funzioni definite dal Protocollo d’intesa di cui all’art. 1, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato in attuazione dell’art. 5, comma 5, del decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 134. Al medesimo Ufficio di livello dirigenziale generale sono attribuiti i compiti della Presidenza del Consiglio dei ministri quale Autorità di settore NIS, ai sensi del decreto legislativo n. 138 del 2024, con il supporto delle competenti strutture della stessa Presidenza del Consiglio, secondo quanto previsto dal presente decreto.»;
b) al comma 7, le parole: «commi 5 e 6» sono sostituite dalle seguenti: «commi 5, 5-bis e 6».
Art. 9
Disposizioni finali
1. Entro trenta giorni dalla data di registrazione del presente provvedimento da parte della Corte dei conti, sono adottati i decreti di organizzazione interna delle strutture generali di cui al presente decreto.
2. L’attuale organizzazione dell’Ufficio del Segretario generale, del Dipartimento per la trasformazione digitale, dell’Ufficio per le politiche spaziali e aerospaziali e del Dipartimento della funzione pubblica resta ferma sino all’entrata in vigore dei decreti di organizzazione interna di cui al comma 1.
3. Con successivo provvedimento sono modificate le dotazioni organiche della Presidenza del Consiglio dei ministri.
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