PRESIDENZA del CONSIGLIO dei MINISTRI – Decreto del 2 dicembre 2024

Reddito di libertà per le donne vittime di violenza

Art. 1

Ambito e definizioni

1. Con il presente decreto si provvede a definire i criteri per la ripartizione delle risorse stanziate dall’art. 1, comma 187, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, per le finalità di cui all’art. 105-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante «Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza». Le risorse ammontano a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

Art. 2

Criteri di riparto e modalità di trasferimento delle risorse

1. Il riparto tra le regioni delle risorse finanziarie di cui all’art. 1, per un importo pari ad euro 30 milioni, si basa sui dati Istat al 1° gennaio 2024 riferiti alla popolazione femminile residente nei comuni di ciascuna regione appartenente alla fascia di età 18-67 anni, secondo la tabella 1 allegata al presente decreto.

2. Le risorse attribuite con il presente decreto a ciascuna regione possono essere incrementate dalle medesime regioni con ulteriori risorse proprie trasferite direttamente ad INPS.

3. Le risorse di cui al presente decreto possono essere ulteriormente incrementate con le risorse disponibili a valere sul bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri – CDR 8 Pari opportunità.

4. Le risorse di cui al presente decreto sono trasferite all’INPS dal Dipartimento per le pari opportunità sulla base della programmazione della spesa massima stabilita per le singole regioni, secondo la tabella 1, entro trenta giorni dall’avvenuta registrazione del presente decreto da parte degli organi di controllo.

Art. 3

Istanza per accedere al «reddito di libertà»

1. Per le finalità di cui all’art. 1 è riconosciuto un contributo denominato «reddito di libertà», stabilito nella misura massima di euro 500,00 euro pro capite su base mensile per un massimo di dodici mensilità.

2. Il reddito di libertà è riconosciuto, su istanza di parte, e per il tramite del comune di riferimento, nella misura prevista al comma 1, alle donne vittime di violenza che si trovino in condizioni di povertà, con o senza figli, seguite dai centri antiviolenza riconosciuti dalle regioni e dai servizi sociali, al fine di sostenerle nel percorso di fuoriuscita dalla violenza, favorendone l’emancipazione economica. La condizione di povertà, legata ad uno stato di bisogno straordinario o urgente, è dichiarata dal servizio sociale professionale di riferimento territoriale nella stessa dichiarazione di cui al comma 5.

3. Le domande sono presentate all’INPS, tra il 1° gennaio e il 31 dicembre di ogni anno, e possono essere ripresentate, negli anni successivi, laddove non prese in considerazione per incapienza delle risorse finanziarie.

4. Non può essere accolta più di un’istanza riferita alla donna vittima di violenza e presentata nella medesima regione o in altra regione. La misura non può essere erogata se la richiedente ha già beneficiato della stessa prestazione.

5. La domanda è presentata all’INPS sulla base del modello predisposto di un’autocertificazione dell’interessata, allegando la dichiarazione firmata dal rappresentante legale del centro antiviolenza di cui al comma 2 che ha preso in carico la stessa, che ne attesti il percorso di emancipazione ed autonomia intrapreso e la dichiarazione del servizio sociale professionale di riferimento, che ne attesti lo stato di bisogno legato alla situazione straordinaria o urgente.

6. Il reddito di libertà è finalizzato a sostenere prioritariamente le spese per assicurare l’autonomia abitativa e la riacquisizione dell’autonomia personale nonchè il percorso scolastico e formativo dei/delle figli/figlie minori e non è incompatibile con altri strumenti di sostegno come l’assegno di inclusione.

7. Il reddito di libertà è riconosciuto ed erogato da INPS previa richiesta tramite modello di domanda predisposto dal medesimo istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso entro il limite delle risorse assegnate a ciascuna regione con il presente decreto e anche tenuto conto delle risorse economiche eventualmente incrementate, ai sensi dell’art. 2, comma 2 da ciascuna regione, attraverso risorse proprie, secondo le scelte programmatiche di ciascuna regione, nonchè delle risorse eventualmente incrementate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – CDR 8 Pari opportunità ai sensi dell’art. 2, comma 3.

8. Non saranno prese in carico dall’INPS le istanze di richiesta del reddito di libertà non conformi ai criteri indicati nel presente decreto.

9. L’INPS può procedere alla revoca del contributo erogato, qualora dovessero intervenire motivi ostativi al mantenimento dello stesso.

Art. 4

Monitoraggio

1. L’INPS fornisce, con cadenza almeno trimestrale, alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le pari opportunità e al Ministero dell’economia e delle finanze – Ragioneria generale dello Stato e alle regioni, i dati statistici sulle domande presentate e sulle prestazioni erogate, suddivisi per regioni, ed ogni altra informazione utile ai fini del monitoraggio della misura.

2. Qualora dal monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del limite di spesa di cui all’art. 3, comma 7, con riferimento alle somme assegnate e ripartite dal presente decreto eventualmente incrementate ai sensi dell’art. 2, comma 2, da ciascuna regione, attraverso risorse proprie, secondo le scelte programmatiche di ciascuna regione, o dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – CDR 8 Pari opportunità ai sensi dell’art. 2, comma 3, l’INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

Art. 5

Disciplina transitoria

1. In sede di prima applicazione, stante la rideterminazione della misura del reddito di libertà ai sensi dell’art. 3, le domande presentate all’INPS e non accolte per incapienza dei fondi alla data di entrata in vigore del presente decreto, conservano priorità, a condizione che siano ripresentate entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al fine di comprovare l’attuale sussistenza dei requisiti di cui all’art. 3.

2. Le domande ripresentate ai sensi del comma 1 sono liquidate dall’INPS secondo l’ordine cronologico della presentazione dell’istanza originaria nei limiti delle risorse disponibili.

3. Le domande presentate all’INPS e non accolte per incapienza dei fondi alla data di entrata in vigore del presente decreto e non ripresentate ai sensi del comma 1 decadono in via definitiva. Resta ferma la possibilità per l’interessata di presentare un’autonoma nuova domanda ai sensi del predetto art. 3.

4. Decorso il termine di quarantacinque giorni di cui al comma 1, è possibile la presentazione della domanda da parte di tutti coloro che siano in possesso dei requisiti di cui al predetto art. 3.

Art. 6

Efficacia

1. Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per la registrazione ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Tabella 1

RIPARTO DELLE RISORSE “FONDO PER IL REDDITO DI LIBERTÀ PER LE DONNE VITTIME DI VIOLENZA” ANNI 2024-2026

(Testo dell’allegato)