PRESIDENZA del CONSIGLIO dei MINISTRI – Decreto del 20 settembre 2023
Organizzazione del Dipartimento per le politiche della famiglia
Art. 1
Ambito di disciplina e funzioni
1. Nell’ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Dipartimento per le politiche della famiglia di seguito denominato Dipartimento, è organizzato secondo le disposizioni del presente decreto.
2. Il Dipartimento è la struttura di supporto al Presidente del Consiglio dei ministri o all’Autorità politica delegata che opera nell’area funzionale inerente alla promozione e al coordinamento delle politiche della famiglia, della natalità, delle adozioni, dell’infanzia e dell’adolescenza.
3. Il Dipartimento, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, fornisce supporto al Presidente per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche per la famiglia nelle sue componenti e problematiche generazionali e relazionali, nonchè delle funzioni di competenza statale già attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall’art. 46, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di coordinamento delle politiche volte alla tutela dei diritti e alla promozione del benessere della famiglia, di interventi per il sostegno della maternità e della paternità, di conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di cura della famiglia, di misure di sostegno alla famiglia, alla genitorialità e alla natalità, anche al fine del contrasto della crisi demografica, nonchè delle funzioni concernenti l’Osservatorio nazionale sulla famiglia di cui all’art. 1, comma 1250, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il Dipartimento, altresì, provvede: alla gestione delle risorse finanziarie relative alle politiche per la famiglia e per il sostegno alla natalità, e, in particolare, alla gestione del fondo di cui all’art. 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, secondo le finalità previste dall’art. 1, comma 1250, della legge n. 296 del 2006, ivi incluse quelle relative all’informazione e comunicazione a sostegno della componente anziana dei nuclei familiari di cui alla legge 23 marzo 2023, n. 33; alla promozione e al coordinamento delle azioni del Governo in materia di relazioni giuridiche familiari. Nell’ambito del Dipartimento opera l’Osservatorio nazionale per l’assegno unico e universale per i figli a carico, di cui all’art. 9 del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, con funzioni di supporto tecnico-scientifico per l’analisi, il monitoraggio e la valutazione d’impatto dell’assegno unico e universale per i figli a carico.
4. Il Dipartimento, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera b), del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, fornisce supporto al Presidente per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche per le adozioni, anche internazionali, di minori italiani e stranieri, restando fermo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2007, n. 108, in ordine alla Presidenza della Commissione per le adozioni internazionali da parte del Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato per la famiglia.
Il Dipartimento, in particolare, provvede alla realizzazione degli interventi in materia di adozione e di affidamento di cui all’art. 1, comma 1250, della legge n. 296 del 2006 e degli interventi volti a sostenere le politiche in materia di adozioni internazionali di cui all’art. 1, comma 411, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
5. Il Dipartimento, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera c), del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, fornisce supporto al Presidente per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche per l’infanzia e l’adolescenza, anche con riferimento allo sviluppo dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, fatte salve, con riferimento a tali servizi, le competenze del Ministero dell’istruzione, nonchè delle funzioni di competenza statale già attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall’art. 46, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di coordinamento delle politiche per il sostegno dell’infanzia e dell’adolescenza e per la tutela dei minori anche con riferimento al diritto degli stessi a una famiglia e al diritto di ascolto, fatte salve le competenze del medesimo Ministero in materia di politiche per l’integrazione e l’inclusione sociale. A tal fine, il Dipartimento assicura le funzioni di competenza del Governo nell’ambito dell’Osservatorio nazionale per l’infanzia e l’adolescenza ed esercita le competenze già proprie del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l’infanzia e l’adolescenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, nonchè quelle relative all’Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, di cui all’art. 17, comma 1-bis, della legge 3 agosto 1998, n. 269; organizza periodicamente e, comunque, almeno ogni tre anni, la Conferenza nazionale sull’infanzia e sull’adolescenza, con il supporto della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le Commissioni parlamentari competenti; realizza gli interventi in materia di politiche per l’infanzia e l’adolescenza di cui all’art. 1, comma 1250, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; gestisce, ai sensi dell’art. 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 25, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, il Fondo nazionale per l’infanzia e l’adolescenza di cui all’art. 1 della legge 28 agosto 1997, n. 285; realizza, in collaborazione con il Ministero dell’istruzione e con l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, periodiche campagne informative di prevenzione e di sensibilizzazione sul fenomeno del cyberbullismo, di cui all’art. 3, comma 5, della legge 29 maggio 2017, n. 71; cura gli adempimenti relativi all’attuazione dell’art. 1, commi dal 59 al 61, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, concernenti il Fondo «Asili nido e scuole dell’infanzia».
6. Il Dipartimento assicura la presenza del Governo negli organismi nazionali, europei e internazionali competenti in materia di politiche della famiglia, della natalità, dell’infanzia e dell’adolescenza.
Art. 2
Indirizzo politico-amministrativo
1. Il Presidente del Consiglio dei ministri o l’Autorità politica delegata è l’organo di indirizzo politico-amministrativo del Dipartimento e definisce le priorità e gli obiettivi da conseguire, verificando anche la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e della gestione del Dipartimento agli indirizzi impartiti.
Art. 3
Il Capo del Dipartimento
1. Il Capo del Dipartimento, nominato ai sensi degli articoli 18, 21 e 28, della legge 23 agosto 1988, n. 400, cura l’organizzazione e il funzionamento del Dipartimento e risponde della sua attività e dei risultati raggiunti, in relazione agli atti di indirizzo politico e agli obiettivi strategici fissati dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall’Autorità politica delegata, coordina l’attività degli Uffici di livello dirigenziale generale e assicura il corretto ed efficiente raccordo tra i predetti Uffici e quelli di diretta collaborazione del Presidente del Consiglio dei ministri o dell’Autorità politica delegata.
2. Il Capo del Dipartimento cura le attività di controllo gestionale, di predisposizione degli obiettivi nell’ambito della direttiva annuale e di valutazione della dirigenza, nonchè il coordinamento delle attività del Dipartimento in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza; coordina l’attività di comunicazione istituzionale e quella interna, inclusa la documentazione video-fotografica sulle attività istituzionali del Dipartimento.
3. Il Capo del Dipartimento cura i rapporti con Il Segretario generale, con gli altri Dipartimenti e Uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri; può affidare incarichi specifici a singoli dirigenti e funzionari ovvero istituire gruppi di lavoro.
4. Il Capo del Dipartimento si avvale di una propria Segreteria, di livello non dirigenziale, anche con funzioni di relazioni con il pubblico e di comunicazione, e può essere coadiuvato da una Segreteria tecnica, composta da personale di livello non dirigenziale, che lo supporta nell’esercizio delle proprie attribuzioni.
5. Le funzioni vicarie, nei casi di assenza o di impedimento del Capo del Dipartimento, sono attribuite, dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall’Autorità politica delegata, al dirigente coordinatore di uno degli Uffici del Dipartimento. In mancanza di tale attribuzione, le funzioni sono svolte dal dirigente coordinatore di uno degli Uffici con maggiore anzianità nella qualifica in servizio presso il Dipartimento.
6. Il Presidente del Consiglio dei ministri o l’Autorità politica delegata, su proposta del Capo del Dipartimento, può conferire l’incarico di Vice Capo del Dipartimento a uno dei dirigenti coordinatori degli Uffici del Dipartimento.
7. Alle dirette dipendenze del Capo del Dipartimento e per le funzioni trasversali, strumentali all’attuazione delle politiche del Dipartimento, opera un Servizio di livello dirigenziale non generale denominato «Servizio per gli affari giuridici, amministrativi e di bilancio», che provvede:
a) all’istruttoria e alla redazione di pareri giuridici di competenza del Dipartimento, fatte salve diverse determinazioni del Capo del Dipartimento in ordine a materie particolarmente specialistiche;
b) all’istruttoria e alla predisposizione di convenzioni, accordi e contratti, con enti pubblici e privati, da sottoporre alla firma del Capo del Dipartimento, fatte salve diverse determinazioni in ordine a materie particolarmente specialistiche;
c) all’istruttoria e alla predisposizione delle risposte agli atti di sindacato ispettivo in tutte le materie di competenza del Dipartimento, anche attraverso elementi informativi specialistici provenienti dagli Uffici;
d) all’esame e allo studio delle questioni, di carattere generale e particolare, attinenti alla posizione giuridica ed economica del personale di ruolo, di prestito o dei consulenti ed esperti estranei all’amministrazione, ai sensi dell’art. 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;
e) alla gestione del ciclo di progetto nel quadro dei fondi europei;
f) all’istruttoria e alla predisposizione degli avvisi pubblici e dei bandi di gara, anche europei, da sottoporre alla firma del Capo del Dipartimento, nonchè a tutti i correlati adempimenti amministrativi, preliminari e successivi;
g) alla raccolta delle proposte degli Uffici relative alla gestione del personale e alla predisposizione dei relativi atti per la firma del Capo del Dipartimento;
h) alla raccolta delle proposte degli Uffici relative agli adempimenti richiesti dal PIAO e alla predisposizione dei relativi atti per la firma del Capo del Dipartimento;
i) alla cura dei rapporti operativi con il Dipartimento per il personale e con il Dipartimento per i servizi strumentali della Presidenza del Consiglio dei ministri;
l) alla cura degli affari relativi alla logistica del Dipartimento;
m) alla gestione dei flussi documentali, del protocollo informatico e dell’archivio del Dipartimento;
n) alla cura dei rapporti con l’Ufficio controllo interno, trasparenza e integrità;
o) alla gestione organizzativa, amministrativa e contabile del Micronido della Presidenza del Consiglio dei ministri;
p) alla raccolta delle proposte degli Uffici relative agli adempimenti contabili e di bilancio, agli impegni di spesa e ai pagamenti di competenza e alla predisposizione degli atti per la firma del Capo del Dipartimento, assicurandone la coerenza con le direttive e con le norme;
q) alla raccolta delle proposte degli Uffici e alla predisposizione del bilancio di previsione e del conto consuntivo del Centro di responsabilità 15 – Politiche per la famiglia;
r) alla raccolta dei dati provenienti dagli Uffici e alla predisposizione, per la firma del Capo del Dipartimento, della relazione del conto annuale della Ragioneria generale dello Stato e per il controllo di gestione e misurazione delle attività amministrative;
s) alla raccolta di contributi degli Uffici per la stesura finale della relazione per la Corte dei conti;
t) alla cura dei rapporti con l’Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile.
Art. 4
Organizzazione del Dipartimento
1. Il Dipartimento si articola in tre Uffici di livello dirigenziale generale e in sette Servizi di livello dirigenziale non generale, compreso quello di cui all’art. 3, comma 7.
2. Gli Uffici del Dipartimento sono i seguenti:
a) Ufficio I – Politiche in favore della natalità e della conciliazione;
b) Ufficio II – Politiche a supporto dell’infanzia e dell’adolescenza;
c) Ufficio III – Segreteria tecnica della Commissione per le adozioni internazionali.
3. Gli Uffici del Dipartimento, nelle materie di propria competenza, forniscono supporto tecnico-amministrativo al Capo del Dipartimento.
4. Nella gestione del personale e nella programmazione del bilancio, nonchè nelle materie di carattere trasversale, gli Uffici del Dipartimento predispongono e sottopongono gli atti e le proposte ai fini dell’approvazione del Capo del Dipartimento.
Art. 5
Ufficio I – Politiche in favore della natalità e della conciliazione
1. L’Ufficio I cura la promozione, l’elaborazione, l’attuazione e il coordinamento delle politiche in favore della natalità e di contrasto alla crisi demografica. Inoltre, promuove, incentiva e finanzia le iniziative di conciliazione tra i tempi di lavoro e di cura della famiglia.
2. L’Ufficio si articola nei seguenti due Servizi, cui sono preposti coordinatori con incarico di funzione di livello dirigenziale non generale:
a) Servizio I – Interventi a favore della natalità e a sostegno della genitorialità;
b) Servizio II – Interventi a supporto della conciliazione vita-lavoro e dell’invecchiamento attivo.
3. Il Servizio I provvede:
a) alla promozione, realizzazione e monitoraggio di interventi diretti a favorire la natalità, a supporto delle politiche nazionali a sostegno della generatività e della genitorialità e per il contrasto alla crisi demografica, anche attraverso la diffusione e valorizzazione delle buone pratiche realizzate sul territorio;
b) al coordinamento, monitoraggio e valutazione d’impatto delle iniziative realizzate dalle regioni e dagli enti locali con il Fondo per le politiche della famiglia;
c) alla predisposizione degli atti amministrativi compresi quelli istruttori riguardanti le altre pubbliche amministrazioni e gli organismi rappresentativi delle autonomie territoriali, regionali e locali, al fine di conseguire intese e concerti relativi alle politiche per la famiglia e alle iniziative a valere sulle risorse del Fondo per le politiche della famiglia e sugli altri finanziamenti disponibili;
d) alla elaborazione, aggiornamento e monitoraggio del Piano nazionale per la famiglia, anche con il supporto dell’Osservatorio nazionale della famiglia, e all’organizzazione della Conferenza nazionale sulla famiglia;
e) all’attività di studio e ricerca in materia di relazioni giuridico familiari, a supporto delle iniziative per favorire una cultura paritaria delle responsabilità genitoriali;
f) all’attività di analisi, monitoraggio e valutazione d’impatto dell’assegno unico e universale per i figli a carico, avvalendosi del supporto tecnico-scientifico dell’Osservatorio nazionale per l’assegno unico e universale per i figli a carico;
g) alla predisposizione degli atti e degli adempimenti a supporto dell’attività svolta dall’Osservatorio nazionale della famiglia e dall’Osservatorio nazionale sull’assegno unico e universale per i figli a carico relativamente allo svolgimento delle funzioni ad essi attribuite;
h) alla cura dei rapporti con l’Unione europea e con le Organizzazioni internazionali, garantendo la presenza del Governo negli organismi nazionali, europei e internazionali, con riferimento alle tematiche di competenza del Servizio;
i) alla cura e alla gestione degli adempimenti relativi alla progettazione e realizzazione di progetti in materia di politiche per la famiglia realizzati con il contributo di fondi europei;
l) alla predisposizione degli atti e degli adempimenti finalizzati all’erogazione di speciali elargizioni previste da norme a sostegno dei figli a carico di genitori separati e altre misure dedicate alla famiglia e alla coppia genitoriale;
m) alla promozione e monitoraggio di interventi ed iniziative per lo sviluppo e la diffusione dei centri per la famiglia.
4. Il Servizio II provvede:
a) alla promozione e realizzazione degli interventi diretti a favorire la conciliazione fra i tempi di lavoro e i tempi di cura della famiglia, fornendo altresì supporto all’attuazione delle misure di cui all’art. 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53 e successive modificazioni;
b) al coordinamento, gestione, monitoraggio e valutazione delle iniziative e degli interventi promossi mediante i fondi dedicati alla conciliazione;
c) alla verifica di impatto delle politiche, anche di settore, concernenti la conciliazione, i congedi e le altre misure correlate;
d) alla realizzazione di interventi volti a promuovere le misure di conciliazione nel mercato del lavoro, anche mediante iniziative a supporto del welfare aziendale e territoriale;
e) alla promozione di una cultura che favorisca una più equa distribuzione dei carichi di cura all’interno delle famiglie, per promuovere la responsabilità genitoriale paterna e una maggiore fruizione dei congedi facoltativi da parte dei padri, nonché l’occupazione femminile e le pari opportunità;
f) alla promozione e realizzazione di progetti, interventi e iniziative a sostegno delle politiche a favore dell’invecchiamento attivo e alla cura della componente anziana della famiglia, anche nel quadro dell’attuazione del Piano di azione internazionale di Madrid del 2022 e delle altre iniziative europee e internazionali in materia;
g) alla cura dei rapporti con l’Unione europea e con le Organizzazioni internazionali, garantendo la presenza del Governo negli organismi nazionali, europei e internazionali, con riferimento alle tematiche di competenza del Servizio;
h) all’attività di studio e ricerca sulle misure di conciliazione esistenti, con riferimento particolare ai modelli di organizzazione del lavoro, alla normativa sui congedi, alle politiche sui tempi delle città e alla mobilità, anche in un’ottica comparativa con le politiche attuate negli altri Stati dell’Unione europea;
i) alla predisposizione di proposte, anche di natura legislativa, da sottoporre all’Autorità politica delegata nelle materie di competenza;
l) alle relazioni istituzionali con le imprese, con le associazioni datoriali, con gli enti del terzo settore, con le associazioni familiari e con tutti i soggetti interessati, pubblici e privati, anche al fine di diffondere le migliori pratiche in materia di conciliazione tra i tempi di lavoro e i tempi di cura della famiglia.
Art. 6
Ufficio II – Politiche a supporto dell’infanzia e dell’adolescenza
1. L’Ufficio II cura la promozione, l’elaborazione, l’attuazione e il coordinamento delle politiche a supporto e tutela dell’infanzia e dell’adolescenza, curando, altresì, l’attuazione delle competenze già proprie del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l’infanzia e l’adolescenza.
2. L’Ufficio si articola nei seguenti due Servizi, cui sono preposti coordinatori con incarico di funzione di livello dirigenziale non generale:
a) Servizio I – Interventi per la promozione e il sostegno dei diritti delle persone di minore età;
b) Servizio II – Interventi per la protezione e la tutela dei diritti delle persone di minore età.
3. Il Servizio I provvede:
a) all’esercizio delle funzioni di competenza del Governo nell’ambito dell’Osservatorio nazionale per l’infanzia e l’adolescenza, inclusa la predisposizione del Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva;
b) all’esercizio delle competenze già proprie del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l’infanzia e l’adolescenza;
c) alla realizzazione di interventi per la promozione dei diritti delle persone di minore età, anche attraverso l’ascolto e la partecipazione delle stesse;
d) alla promozione e al sostegno dello sviluppo dei servizi socio-educativi della prima infanzia;
e) alla gestione del Fondo per le attività socio-educative a favore dei minori;
f) all’attuazione degli adempimenti della legge 28 agosto 1997, n. 285, e alla gestione del Fondo nazionale per l’infanzia e l’adolescenza;
g) all’organizzazione della Conferenza nazionale sull’infanzia e sull’adolescenza e la Giornata italiana per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza;
h) alla cura dei rapporti con l’Unione europea e con le Organizzazioni internazionali, garantendo la presenza del Governo negli organismi nazionali, europei e internazionali, con riferimento alle tematiche di competenza del Servizio.
4. Il Servizio II provvede:
a) alla realizzazione degli interventi a tutela dell’infanzia e dell’adolescenza, con particolare riferimento alle situazioni di vulnerabilità socioeconomica e al disagio minorile;
b) alla promozione e al coordinamento, per quanto di competenza dell’Autorità politica delegata, delle iniziative volte a contrastare ogni forma di violenza e abuso sui minori, inclusi gli orfani di crimini domestici, nonchè il fenomeno della violenza assistita;
c) all’esercizio delle funzioni di coordinamento delle attività svolte da tutte le pubbliche amministrazioni, relative alla prevenzione, assistenza, anche in sede legale, e tutela dei minori dallo sfruttamento e dall’abuso sessuale;
d) alla predisposizione della relazione annuale al Parlamento sull’attività svolta in merito alle funzioni di coordinamento di cui alla lettera b), ai sensi dell’art. 17, comma 1, della legge 3 agosto 1998, n. 269;
e) all’esercizio delle competenze relative all’Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, inclusa l’elaborazione del Piano nazionale di prevenzione e contrasto dell’abuso e dello sfruttamento sessuale minorile;
f) all’esercizio delle funzioni di coordinamento delle attività connesse alla banca dati istituita presso l’Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile per raccogliere, con l’apporto dei dati forniti dalle amministrazioni, tutte le informazioni utili per il monitoraggio del fenomeno;
g) alla cura degli adempimenti di competenza relativi all’attuazione della legge 29 maggio 2017, n. 71, in materia di cyberbullismo;
h) alla cura degli adempimenti connessi alla titolarità del numero pubblico «Emergenza Infanzia 114»;
i) alla cura dei rapporti con l’Unione europea e con le Organizzazioni internazionali, garantendo la presenza del Governo negli organismi nazionali, europei e internazionali, con riferimento alle tematiche di competenza del Servizio.
Art. 7
Ufficio III – Segreteria tecnica della Commissione per le adozioni internazionali
1. L’Ufficio III fornisce supporto al Presidente, al Vicepresidente e alla Commissione per le adozioni internazionali nello svolgimento delle attività assegnate dalla legge e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2007, n. 108.
2. L’Ufficio si articola nei seguenti due Servizi, cui sono preposti coordinatori con incarico di funzione di livello dirigenziale non generale:
a) Servizio I – Servizio per le adozioni;
b) Servizio II – Servizio per gli affari amministrativi e contabili.
3. La dotazione organica della Segreteria tecnica è definita ai sensi dell’art. 9, comma 5, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 108 del 2007.
4. Il Servizio I provvede:
a) alla predisposizione della documentazione per le riunioni della Commissione;
b) agli adempimenti necessari per l’istruttoria degli atti della Commissione;
c) alla predisposizione del servizio di traduzione dei documenti provenienti dall’estero;
d) alla conservazione degli atti e delle informazioni relative alle procedure di adozione;
e) ad assistere la Commissione per le attività di promozione, cooperazione, informazione e formazione di cui all’art. 6, comma 1, lettere f), g) e l) del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 108 del 2007;
f) ai rapporti con gli uffici delle amministrazioni interessate e con gli enti autorizzati;
g) agli adempimenti relativi alla tenuta dell’albo e alla vigilanza sugli enti autorizzati;
h) ai rapporti con gli uffici delle altre autorità centrali per le adozioni internazionali, nonchè con le rappresentanze diplomatiche e consolari per le missioni della Commissione presso tali rappresentanze;
i) all’elaborazione di studi e analisi per le proposte relative agli accordi bilaterali.
5. Il Servizio II provvede alla predisposizione degli atti relativi:
a) all’amministrazione del personale in organico presso l’Ufficio III;
b) alla gestione delle spese e all’acquisizione di beni e servizi per il funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali;
c) agli adempimenti amministrativi e contabili relativi alle attività di cooperazione e di sostegno alle adozioni internazionali.
Art. 8
Disposizioni finali
1. L’efficacia del presente decreto decorre dalla data della sua emanazione.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato il decreto del Sottosegretario di Stato con delega alle politiche per la famiglia 31 dicembre 2009.
3. Fino al conferimento degli incarichi dirigenziali previsti dal presente decreto, e comunque non oltre novanta giorni dalla sua emanazione, è prorogata l’efficacia degli incarichi dirigenziali conferiti nell’ambito dell’Ufficio I – Interventi per la conciliazione, comunicazione, gestione e dell’Ufficio II – Politiche per la famiglia, di cui al decreto del Sottosegretario di Stato con delega alle politiche per la famiglia 31 dicembre 2009.
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