PRESIDENZA del CONSIGLIO dei MINISTRI – Decreto del 24 luglio 2024

Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante: «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri», relative all’istituzione del Dipartimento per le politiche del mare

Art. 1

Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012

1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri», sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’art. 2, comma 2, dopo la lettera j) è inserita la seguente:

«j-bis) Dipartimento per le politiche del mare;»;

b) dopo l’art. 21, è inserito il seguente:

«Art. 21-bis (Dipartimento per le politiche del mare). – 1. Il Dipartimento per le politiche del mare è la struttura di supporto al Presidente per l’esercizio delle funzioni di indirizzo, coordinamento e di promozione dell’azione strategica del Governo con riferimento alle politiche del mare, previste dall’art. 4-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e per quelle di supporto ad ogni altra ulteriore funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente nell’area funzionale delle politiche del mare.

2. Il Dipartimento assicura il supporto tecnico e organizzativo alle attività del Comitato interministeriale per le politiche del mare, ai sensi dell’art. 12, comma 11, del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, con riferimento all’organizzazione dei lavori del Comitato e di eventuali commissioni e gruppi di lavoro creati al suo interno. Il Dipartimento supporta, altresì, l’Autorità politica delegata con riferimento alla predisposizione del Piano del mare di cui al comma 3 dell’art. 12 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, ed ogni altra attività inerente alla delega in materia di coordinamento delle politiche del mare. Il Dipartimento svolge, inoltre, i compiti previsti dall’art. 3 del decreto ministeriale 8 marzo 2023, nonchè dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 26 febbraio 2024.

3. Il Dipartimento elabora proposte e gestisce progetti per il perseguimento delle proprie finalità, promuove e cura attività di formazione e informazione nelle materie di competenza, nonché assicura la presenza del Governo negli organismi nazionali, europei e internazionali competenti in materia di politiche del mare.

4. Il Dipartimento si articola in non più di due uffici e non più di quattro servizi e si avvale di un contingente di esperti, nominati ai sensi degli articoli 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e 12, comma 11, decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, già attribuito alla struttura di missione per le politiche del mare».

Art. 2

Disposizioni finali

1. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto è adottato il decreto di organizzazione interna del Dipartimento per le politiche del mare di cui all’art. 1.

2. La struttura di missione per le politiche del mare, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 dicembre 2022, è soppressa a decorrere dal trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore del decreto di organizzazione interna di cui al comma 1. A decorrere dalla stessa data è abrogato il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 dicembre 2022.

3. Con separato provvedimento sono incrementate le dotazioni organiche della Presidenza del Consiglio dei ministri.