PRESIDENZA del CONSIGLIO dei MINISTRI – Decreto del 25 giugno 2025
Modalità e procedure per l’esercizio dei poteri sostitutivi riconosciuti all’Organismo di verifica e controllo sull’assistenza sanitaria
Art. 1
Finalità
1. Il presente decreto individua le modalità e le procedure per l’esercizio dei poteri sostitutivi attribuiti all’Organismo di verifica e controllo sull’assistenza sanitaria (di seguito Organismo) ai sensi dell’art. 2, comma 6, del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 107.
2. La disciplina di cui al presente decreto è ispirata ai principi di trasparenza dell’azione amministrativa, nonchè di leale collaborazione tra Stato e regioni.
Art. 2
Ambito di applicazione e funzioni dell’Organismo di verifica e controllo sull’assistenza sanitaria
1. L’Organismo esercita il potere sostitutivo nel caso di mancata nomina del responsabile unico regionale dell’assistenza sanitaria (RUAS) entro il termine di cui all’art. 2, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73 nonchè nel caso, previsto dal comma 6 dello stesso art. 2, in cui il RUAS o le regioni non svolgano i compiti loro affidati ai sensi delle disposizioni dettate dal citato decreto-legge n. 73 del 2024.
2. L’Organismo subentra all’amministrazione titolare del potere nel caso di inadempienze parziali o totali, nei limiti dell’attuazione delle funzioni da eseguire. Adottato il provvedimento la competenza ritorna al soggetto titolare del potere.
3. Nei casi previsti dal comma 1 dell’art. 3 del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73 il potere sostitutivo, ove ne ricorrano i presupposti, può essere esercitato decorsi centoottanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto.
4. Nell’esercizio del potere sostitutivo l’Organismo ha gli stessi poteri e incontra gli stessi limiti dell’amministrazione titolare del potere.
Art. 3
Esercizio dei poteri sostitutivi
1. Nel caso di ritardi e inadempienze rispetto agli obiettivi di cui al citato decreto-legge n. 73 del 2024, rilevati dal Ministero, l’Organismo contesta il ritardo o l’inadempienza dandone comunicazione alla regione nonchè al Ministro della salute, assegnando un termine, di trenta giorni, per controdedurre.
2. Decorso il termine previsto dal comma 1, in assenza di controdeduzioni o in caso di controdeduzioni giudicate non accoglibili, l’Organismo assegna un ulteriore termine di sessanta/novanta giorni, salvo deroghe specificamente concordate, per eliminare le criticità. In caso di omesso riscontro o mancato superamento delle criticità, l’Organismo si sostituisce al soggetto inadempiente per l’adozione degli atti o provvedimenti non posti in essere o indica allo stesso le linee operative ed il termine per adempiere, verificando la corretta e tempestiva esecuzione. La sostituzione è comunicata al Ministro della salute e alla amministrazione titolare del potere.
3. Nel caso in cui il provvedimento adottato dall’Organismo sia ad efficacia durevole, l’esercizio del potere sostitutivo non esclude definitivamente il potere del soggetto titolare. In tal caso, anche dopo l’adozione del provvedimento da parte dell’Organismo, il titolare del potere può chiedere all’Organismo di essere autorizzato ad esercitarlo. L’Organismo, valutate anche le specifiche circostanze e l’interesse pubblico prevalente, determina se autorizzare l’esercizio del potere, assegnando un termine perentorio per provvedere. A conclusione del procedimento o a seguito del comportamento attivo da parte del soggetto titolare del potere, l’Organismo dispone la revoca del provvedimento che aveva adottato in sostituzione.
4. Nell’esercizio del potere sostitutivo l’Organismo si può avvalere delle strutture e degli uffici dell’amministrazione sostituita. Le spese e gli oneri sono a carico della amministrazione sostituita.
5. Ove il responsabile unico regionale dell’assistenza sanitaria (RUAS) non sia nominato entro il termine di cui all’art. 2, comma 5, primo periodo, del citato decreto-legge n. 73 del 2024, l’Organismo provvede a nominarlo nella persona del direttore regionale della sanità.
6. L’Organismo redige una relazione sulle azioni poste in essere in sostituzione della amministrazione inadempiente e la invia a quest’ultima nonchè al Ministro della salute. La relazione riporta, altresì, le criticità rilevate, la modalità e i termini con i quali è stato instaurato il contraddittorio, i professionisti che hanno condotto le eventuali attività di accesso e verifica, l’eventuale assistenza dei Carabinieri del NAS, i referenti del soggetto sostituito che hanno assistito l’Organismo nell’esercizio del potere sostitutivo e delle attività di verifica e controllo, l’elenco della documentazione di cui si è acquisita copia, gli atti e i provvedimenti assunti in via sostitutiva, il dettaglio delle spese sostenute, nonchè ogni altro elemento utile ai fini della trasparenza dell’azione amministrativa.
7. L’Organismo redige, entro il 10 gennaio di ogni anno, una relazione sulle complessive attività svolte in sostituzione delle amministrazioni inadempienti da inviare al Ministro della salute.
Art. 4
Clausola di invarianza finanziaria
1. L’Organismo di verifica e controllo sull’assistenza sanitaria e le amministrazioni interessate provvedono alle attività ivi previste nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
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