PRESIDENZA del CONSIGLIO dei MINISTRI – Decreto del 28 marzo 2025
Integrazione delle deleghe già conferite ai Ministri senza portafoglio
Art. 1
Delega di firma ai Ministri senza portafoglio
A decorrere dalla data del presente decreto, ai Ministri senza portafoglio è attribuita, ad integrazione delle deleghe già conferite con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, la delega di firma dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri concernenti:
a) l’organizzazione dei propri uffici di diretta collaborazione, ferme restando le competenze istruttorie e procedurali dell’ufficio del Segretario generale e la necessità del nulla osta del Segretario generale che, per il tramite del proprio ufficio, trasmette, ai rispettivi Uffici di Gabinetto, i relativi schemi di decreto per l’acquisizione della firma;
b) il conferimento di incarichi dirigenziali di uffici di livello dirigenziale generale collocati all’interno delle strutture dipartimentali e delle strutture di missione di cui si avvalgono, ferme restando le competenze istruttorie del Dipartimento per il personale e la necessità del nulla osta del Segretario generale che, per il tramite del proprio ufficio, trasmette, ai rispettivi Uffici di Gabinetto, i relativi schemi di decreto per l’acquisizione della firma;
c) il conferimento di incarichi di esperti e consulenti nell’ambito delle strutture dipartimentali e delle strutture di missione di cui si avvalgono, con esclusione degli incarichi di cui al contingente definito con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell’art. 9, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, nonchè degli incarichi di cui all’art. 28, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, ferme restando le attività istruttorie delle strutture competenti e, ove previsto, la necessità del nulla osta del Segretario generale che, per il tramite del proprio ufficio, trasmette, ai rispettivi Uffici di Gabinetto, i relativi schemi di decreto per l’acquisizione della firma;
d) la nomina di componenti dei nuclei o degli organismi eventualmente operanti presso le strutture dipartimentali e le strutture di missione di cui si avvalgono, secondo quanto previsto dalle rispettive deleghe di funzioni, ferme restando le attività istruttorie delle strutture competenti e, ove previsto, la necessità del nulla osta del Segretario generale che, per il tramite del proprio ufficio, trasmette, ai rispettivi Uffici di Gabinetto, i relativi schemi di decreto per l’acquisizione della firma.