PRESIDENZA del CONSIGLIO dei MINISTRI – Decreto del 30 luglio 2025
Disposizioni attuative del fondo indennizzi per i risparmiatori vittime di frodi finanziarie
Art. 1
Presupposti per l’accesso al Fondo
1. Il fondo istituito dall’art. 1, comma 343, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, di seguito «Fondo», eroga indennizzi a favore dei risparmiatori di cui al medesimo comma 343, nonchè di quelli di cui al successivo comma 344, ricorrendone i presupposti stabiliti, rispettivamente, al comma 2 e al comma 3 del presente articolo.
2. Ai fini dell’ottenimento degli indennizzi di cui all’art. 1, comma 343, della citata legge n. 266 del 2005, i risparmiatori devono, cumulativamente:
a) investendo sul mercato finanziario, aver subito, alla data del 1° gennaio 2006 di entrata in vigore della medesima legge, un ingiusto danno patrimoniale, non altrimenti risarcito:
1) concernente azioni o obbligazioni emesse da società quotate nei mercati finanziari regolamentati italiani, diverse da quelle di intermediazione finanziaria, bancaria o assicurativa, aventi sede legale in Italia e sottoposte a liquidazione giudiziale o a liquidazione coatta amministrativa o ad amministrazione straordinaria;
2) causato da condotte poste in essere dalle società di cui al numero 1) o dai loro amministratori, costituenti reato di truffa, ai sensi dell’art. 640 del codice penale, o di bancarotta fraudolenta, ai sensi degli articoli 322 e 329 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14;
3) accertato, in sede civile o penale con sentenza passata in giudicato ovvero con lodo arbitrale non impugnabile, precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto;
b) essere, alla predetta data di entrata in vigore della disposizione istitutiva del Fondo, persone fisiche, imprenditori individuali, anche agricoli o coltivatori diretti;
c) avere la residenza o la sede legale in Italia alla data della sentenza di liquidazione giudiziale o del decreto di liquidazione coatta amministrativa o del provvedimento di messa in amministrazione straordinaria delle società di cui alla lettera a), numero 1), del presente comma.
3. Ai fini dell’ottenimento degli indennizzi di cui all’art. 1, comma 344, della citata legge n. 266 del 2005, i risparmiatori devono, alla data del 23 dicembre 2001, data del default della Repubblica argentina, cumulativamente:
a) essere titolari di titoli obbligazionari della Repubblica argentina;
b) aver subito, in conseguenza del predetto default, un ingiusto danno patrimoniale, non altrimenti risarcito, accertato, con sentenza passata in giudicato ovvero con lodo arbitrale non impugnabile, precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto;
c) essere persone fisiche, imprenditori individuali, anche agricoli o coltivatori diretti;
d) avere la residenza o la sede legale in Italia.
Art. 2
Procedure e limiti dell’indennizzo
1. Ai fini dell’ottenimento degli indennizzi, i risparmiatori di cui all’art. 1 presentano al soggetto gestore di cui all’art. 3 apposita domanda, sottoscritta ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, esclusivamente in modalità telematica, mediante utilizzo della piattaforma informatica dedicata, recante le informazioni, i dati e i documenti richiesti, secondo le disposizioni individuate ai sensi del comma 6, entro il termine perentorio di centottanta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione delle medesime nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, attestando, a pena di inammissibilità, la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 1.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 4, l’indennizzo è determinato nella misura del cinquanta per cento di quanto accertato e riconosciuto, nelle sentenze e nei lodi arbitrali di cui all’art. 1, comma 2, lettera a), numero 3), e comma 3, lettera b), relativamente al solo ingiusto danno patrimoniale relativo al capitale investito, al netto delle somme già percepite dal risparmiatore e dai successori per causa di morte, a qualsiasi titolo, per il medesimo danno, in ogni caso, nel limite massimo complessivo, per ciascun risparmiatore in relazione al complesso degli strumenti finanziari di cui all’art. 1, di euro ventimila.
3. Il termine per la conclusione del procedimento è di centottanta giorni, decorrenti dalla data di scadenza del termine di presentazione delle domande. Il termine del procedimento è sospeso, per un massimo di novanta giorni, per l’acquisizione di informazioni, dati e documenti necessari al completamento dell’istruttoria, e comunque per motivate esigenze istruttorie, anche in relazione a domande tra loro connesse.
4. Il pagamento degli indennizzi, determinati ai sensi del presente decreto e delle disposizioni di cui al comma 6, viene effettuato in base a piani di riparto, nel limite complessivo di 200 milioni di euro. Nel caso in cui l’ammontare complessivo degli indennizzi dovuti sia superiore alle risorse disponibili, si procede al riparto delle stesse in misura proporzionale all’importo degli indennizzi riconosciuti a ciascuno dei beneficiari. Al riparto di cui al primo periodo si provvede entro centottanta giorni decorrenti dalla conclusione del procedimento di cui al comma 3. I pagamenti degli indennizzi possono essere effettuati con la modalità della spesa delegata, a valere su ordini di accreditamento a funzionari delegati appositamente nominati, mediante bonifico sul conto corrente bancario o postale intestato ai beneficiari, secondo le modalità previste ai sensi del comma 6.
5. Qualora, successivamente al pagamento dell’indennizzo, i risparmiatori di cui all’art. 1 vengano risarciti o comunque ristorati, a qualsiasi titolo, per il medesimo danno oggetto di indennizzo ai sensi del presente decreto, sono tenuti, secondo le disposizioni previste ai sensi del comma 6, a darne comunicazione ai fini del ricalcolo dell’indennizzo spettante e della restituzione degli importi che risultano eccedenti, che restano acquisiti all’entrata del bilancio dello Stato.
6. Fermo restando quanto previsto dall’art. 1, comma 345-quaterdecies, della legge n. 266 del 2005, con uno o più decreti del Ministero dell’economia e delle finanze sono stabiliti i modelli per la presentazione delle domande e le disposizioni applicative dei commi 1 e 5, le modalità per la delegazione della spesa di cui al comma 4, nonchè le necessarie disposizioni applicative e operative, con particolare riferimento alle procedure per la determinazione e l’erogazione degli indennizzi e del piano di riparto, anche al fine di assicurare la standardizzazione e l’efficienza dei procedimenti.
Art. 3
Soggetto gestore
1. La gestione del Fondo è affidata, mediante convenzione di durata triennale, stipulata ai sensi dell’art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, dal Ministero dell’economia e delle finanze alla Consap – Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a. La convenzione stabilisce, nel rispetto della normativa vigente, la durata e la specifica delle attività oggetto dell’affidamento e i relativi oneri nel limite complessivo di 4,5 milioni di euro per il triennio 2025-2027, nonchè le necessarie disposizioni applicative e operative, nel rispetto di quanto previsto dal presente decreto.
Art. 4
Disposizioni finanziarie e finali
1. Ai sensi dell’art. 7-quinquies, comma 7, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, agli oneri derivanti dagli articoli 2, comma 4, e 3 del presente decreto, pari a complessivi 204,5 milioni di euro, si provvede, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, mediante uno o più versamenti all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al fondo di cui all’art. 1, comma 343, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nel limite di 1,5 milioni di euro per l’anno 2025, 61,5 milioni di euro nell’anno 2026 e 141,5 milioni di euro per l’anno 2027.