PRESIDENZA del CONSIGLIO dei MINISTRI – Decreto del 30 maggio 2024

Dichiarazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile in conseguenza dell’evento sismico di magnitudo 4.4 verificatosi il 20 maggio 2024 nell’ambito del fenomeno bradisismico in atto nell’area dei Campi Flegrei

Art. 1

1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 23, comma 1 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è disposta la mobilitazione straordinaria del Servizio nazionale di protezione civile a supporto della Regione Campania in conseguenza dell’evento sismico di magnitudo 4.4 verificatosi il 20 maggio 2024 nell’ambito del fenomeno bradisismico in atto nell’area dei Campi Flegrei.

2. Per fronteggiare la situazione in atto, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri assicura il coordinamento dell’intervento del Servizio nazionale della protezione civile a supporto delle autorità territoriali di protezione civile, allo scopo di concorrere ad assicurare l’assistenza e il soccorso alle popolazioni interessate ai sensi di quanto previsto dall’art. 23 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

3. Con successivo provvedimento del Capo del Dipartimento della protezione civile, qualora non dovesse intervenire la dichiarazione dello stato di emergenza, ai sensi dell’art. 24, comma 1 del decreto legislativo n. 1 del 2018, verranno assegnati contributi per il concorso alla copertura finanziaria degli oneri sostenuti dalle componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile mobilitate, ivi comprese quelle dei territori direttamente interessati, a valere sulle risorse finanziarie del Fondo per le emergenze nazionali di cui all’art. 44 del citato decreto legislativo n. 1 del 2018.

Art. 2

1. Nelle more dell’adozione della direttiva di cui all’art. 23, comma 2 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, il Dipartimento della protezione civile fornisce specifiche indicazioni e cura la ricognizione delle attività di natura straordinaria poste in essere dalle componenti e strutture operative dei territori interessati e di quelle nazionali interessate che saranno attivate dal Dipartimento della protezione civile. Con il provvedimento di cui all’art. 1, comma 3, vengono definite le relative procedure di rendicontazione.