PRESIDENZA del CONSIGLIO dei MINISTRI – Decreto del 30 novembre 2023
Criteri e modalità di riparto di utilizzo delle risorse del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare per l’anno 2023
Art. 1
Finalità
1. Il presente decreto stabilisce i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare (di seguito «fondo») ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
2. Le risorse, pari a euro 25.807.485,00 per l’anno 2023, sono destinate alle regioni, per il successivo trasferimento agli ambiti territoriali, che le utilizzano per interventi di sollievo e sostegno destinati al caregiver familiare, di cui all’art. 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dando priorità:
a) agli interventi destinati ai caregiver di persone in condizione di disabilità gravissima, come definita dall’art. 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 26 settembre 2016 recante «Riparto delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per le non autosufficienze, anno 2016», tenendo anche conto dei fenomeni di insorgenza anticipata delle condizioni ivi previste;
b) a programmi di accompagnamento finalizzati alla deistituzionalizzazione e al ricongiungimento del caregiver con la persona assistita.
Art. 2
Tipologie di azioni finanziabili
1. Le regioni, sentite le autonomie locali e le organizzazioni rappresentative di categoria nel rispetto dei modelli organizzativi regionali, individuano nel dettaglio i progetti da attuare nell’ambito delle seguenti tipologie di azioni finanziabili:
a) interventi di assistenza diretta in favore dei caregiver regionali mediante l’erogazione di contributi di sollievo o assegni di cura;
b) interventi di assistenza diretta o indiretta tramite la predisposizione di bonus sociosanitari utilizzabili per prestazioni di assistenza socio-sanitaria;
c) assistenza diretta o indiretta per la fruizione di prestazioni di tregua dall’assistenza alla persona con disabilità, attuabili con interventi di sollievo, ad esempio per il fine settimana, che favoriscano una sostituzione nell’assistenza o un ricovero in struttura residenziale aventi carattere di temporaneità;
d) attivazione e sviluppo di progetti finalizzati a percorsi di sostegno psicologico individuale o di gruppo;
e) interventi volti ad attività di formazione dei nuclei familiari che assistono persone con disabilità grave e gravissima o comunque rientranti nella definizione di cui all’art. 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
f) interventi programmati per effetto del decreto 28 dicembre 2021, del decreto 17 ottobre 2022 e del presente decreto, recanti i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare.
Art. 3
Criteri di riparto delle risorse
1. Le risorse del fondo sono ripartite annualmente tra ciascuna regione sulla base dei medesimi criteri utilizzati per la ripartizione del Fondo per le non autosufficienze 2022-2024, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 ottobre 2022.
2. Le regioni possono cofinanziare gli interventi di cui all’art. 1, comma 2, anche attraverso la valorizzazione di risorse umane, di beni e servizi messi a disposizione dalle stesse regioni.
3. Ai fini del cofinanziamento di cui al comma 2 non sono considerate utili altre risorse di derivazione statale.
Art. 4
Erogazione delle risorse
1. Le regioni adottano, nell’ambito della generale programmazione di integrazione sociosanitaria e nell’ambito della programmazione delle risorse derivanti dal fondo per le non autosufficienze e dal fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver, specifici indirizzi integrati di programmazione anche pluriennale per l’attuazione degli interventi di cui al presente decreto, nel rispetto dei modelli organizzativi regionali e di confronto con le autonomie locali, prevedendo il coinvolgimento delle organizzazioni di rappresentanza delle persone con disabilità.
2. Il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei ministri (di seguito «Il Dipartimento») trasferisce annualmente alle regioni le risorse secondo gli importi indicati nella tabella 1 allegata al presente decreto, di cui forma parte integrante, a seguito di specifica richiesta.
3. Alla richiesta di cui al comma 2 è allegata una delibera di giunta regionale concernente gli indirizzi di programmazione di cui al comma 1, la tipologia degli interventi, il piano di massima, anche pluriennale, delle attività per la realizzazione degli interventi stessi, comprensivo di un cronoprogramma di attuazione e dei relativi costi, nonchè la compartecipazione finanziaria di cui all’art. 3, comma 2.
4. La richiesta è inviata entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed è inviata in formato elettronico all’indirizzo PEC: ufficio.disabilita@pec.governo.it.
5. Entro quarantacinque giorni dalla ricezione della documentazione di cui ai commi 2 e 3, il Dipartimento provvede alla verifica della coerenza degli interventi con le finalità di cui all’art. 1 e con le tipologie di azioni finanziabili di cui all’art. 2. Il Dipartimento comunica alla regione l’esito di tale verifica, unitamente alla richiesta di invio della scheda di monitoraggio di cui al comma 6.
6. In virtù del principio generale di trasparenza di cui all’art. 1 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 5, le regioni trasmettono al Dipartimento i dati di monitoraggio sull’utilizzo delle risorse liquidate e trasferite relative all’annualità 2021, attraverso la compilazione della scheda di monitoraggio «Allegato A» che forma parte integrante del presente decreto.
7. L’erogazione, in un’unica soluzione, delle risorse assegnate a ciascuna regione è subordinata alla trasmissione della scheda di monitoraggio di cui al comma 6.
8. Le regioni procedono al trasferimento della quota delle risorse spettanti agli ambiti territoriali, secondo quanto previsto nella programmazione regionale e nel rispetto dei modelli organizzativi regionali, entro sessanta giorni dall’effettivo versamento delle stesse alle regioni da parte del Dipartimento.
Art. 5
Oneri finanziari
1. Agli oneri derivanti dal presente decreto si provvede a valere sul capitolo di spesa n. 861, P.G.1, «Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare», del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, iscritto nel CdR n. 20 «Politiche in favore delle persone con disabilità» per l’esercizio finanziario 2023.
Allegato
TABELLA 1
Riparto tra le regioni delle risorse loro destinate a valere sul Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare per l’annualità 2023
Regioni | Percentuale di riparto | Somme assegnate |
Abruzzo | 2,37% | 611.637 |
Basilicata | 1,05% | 270.979 |
Calabria | 3,42% | 882.616 |
Campania | 8,54% | 2.203.959 |
Emilia-Romagna | 7,75% | 2.000.080 |
Friuli-Venezia Giulia | 2,34% | 603.895 |
Lazio | 9,15% | 2.361.385 |
Liguria | 3,28% | 846.485 |
Lombardia | 15,93% | 4.111.132 |
Marche | 2,80% | 722.610 |
Molise | 0,65% | 167.749 |
Piemonte | 7,91% | 2.041.372 |
Puglia | 6,68% | 1.723.940 |
Sardegna | 2,92% | 753.579 |
Sicilia | 8,19% | 2.113.633 |
Toscana | 7,02% | 1.811.685 |
Umbria | 1,71% | 441.308 |
Valle d’Aosta | 0,25% | 64.519 |
Veneto | 8,04% | 2.074.922 |
TOTALI | 100,00% | 25.807.485 |
Allegato A
SCHEDA DI MONITORAGGIO
1. Atto che dispone il riparto delle risorse | Numero e data del provvedimento |
2. Estremi del pagamento quietanzato (numero, data e importi liquidati) | ||
Annualità | ||
Numero dei caregiver familiari | Importo | Pagamento (numero e data) |
3. Indicare le modalità di designazione e di accettazione del ruolo di cura dei caregiver familiari ai fini dell’utilizzo delle risorse |
4. Indicare i criteri e gli indicatori utilizzati per la designazione dei caregiver familiari ai fini dell’utilizzo delle risorse |
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