PRESIDENZA del CONSIGLIO dei MINISTRI – Decreto del 7 febbraio 2024
Istituzione della Cabina di coordinamento delle politiche attive per la riduzione della vulnerabilità sismica degli edifici pubblici
Art. 1
Istituzione e composizione
1. Ai sensi dell’art. 1, comma 401, della legge n. 213 del 30 dicembre 2023, è istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la Cabina di coordinamento delle politiche attive per la riduzione della vulnerabilità sismica degli edifici pubblici.
2. La Cabina di coordinamento di cui al comma 1 è costituita dai seguenti componenti:
il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri;
il Capo del Dipartimento «Casa Italia» della Presidenza del Consiglio dei ministri;
un rappresentante del Ministero dell’economia e delle finanze;
un rappresentante del Ministero della giustizia;
un rappresentante del Ministero dell’interno;
un rappresentante del Ministero della difesa;
un rappresentante del Ministero della cultura;
un rappresentante del Ministero dell’istruzione e del merito;
un rappresentante del Ministero dell’università e della ricerca;
un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
un rappresentante del Ministero della salute;
un rappresentante dell’Agenzia del demanio;
un rappresentante della Conferenza delle regioni e delle province autonome;
un rappresentante dell’Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI);
un rappresentante dell’Unione delle province d’Italia (UPI).
3. La Cabina di coordinamento di cui al comma 1 è presieduta congiuntamente dal Capo del Dipartimento della protezione civile e dal Capo del Dipartimento «Casa Italia» della Presidenza del Consiglio dei ministri. Per ciascuno dei componenti effettivi di cui al comma 2 viene designato un sostituto per il caso di assenza o impedimento.
Art. 2
Funzioni della Cabina di coordinamento
1. La Cabina di coordinamento, di cui all’art. 1, presenta al Ministro per la protezione civile e le politiche del mare una proposta di programma di mitigazione strutturale della vulnerabilità sismica degli edifici pubblici, di cui all’art. 1, comma 400, della legge n. 213 del 30 dicembre 2023.
2. Il programma di cui al comma 1, declinato attraverso diverse linee di azione, individua le priorità di intervento, i soggetti responsabili degli interventi, il quadro finanziario, le modalità di monitoraggio sullo stato di attuazione e le modalità di revoca dei finanziamenti.
3. L’attuazione del programma di cui al comma 1 include il potenziamento delle attività di prevenzione strutturale tra quelle finanziate dall’art. 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.
4. All’attuazione del programma possono concorrere risorse già disponibili a legislazione vigente provenienti dal bilancio statale, nonchè risorse dell’Unione europea e nazionali della coesione allo scopo destinate.
Art. 3
Funzionamento della Cabina di coordinamento
1. Le riunioni della Cabina di coordinamento sono convocate congiuntamente dai Presidenti, specificando l’elenco degli argomenti posti all’ordine del giorno.
2. All’esito delle riunioni della Cabina di coordinamento è redatto apposito verbale. Tale verbale viene approvato nel corso della riunione successiva.
3. Su invito dei Presidenti, in relazione agli interessi coinvolti e ai temi da trattare, possono partecipare alle riunioni della Cabina di coordinamento rappresentanti di altre amministrazioni pubbliche e di ogni altro soggetto, pubblico o privato.
4. I Presidenti della Cabina di coordinamento possono definire ulteriori modalità di funzionamento della Cabina di coordinamento.
5. Con provvedimento congiunto dei Presidenti, è istituita una Segreteria tecnico-amministrativa, composta da personale del Dipartimento della protezione civile e del Dipartimento «Casa Italia», deputata a svolgere funzioni di segreteria e ad assicurare il necessario supporto istruttorio alla Cabina di coordinamento.
6. Ciascun componente della Cabina di coordinamento e della Segreteria tecnico-amministrativa si impegna a mantenere la massima riservatezza sui dati e le informazioni di cui verrà a conoscenza, a qualsiasi titolo, nell’esercizio delle proprie funzioni.
Art. 4
Oneri
1. Ai componenti della Cabina di coordinamento e della Segreteria tecnico-amministrativa non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
2. Dall’attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
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