PRESIDENZA del CONSIGLIO dei MINISTRI – Decreto dell’ 11 agosto 2023
Disciplina del passaggio delle attività e delle funzioni di assistenza alla popolazione delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche colpite dagli eventi alluvionali del maggio 2023 e delle altre attività previste dal decreto legislativo n. 1 del 2018 che sono trasferite alla gestione commissariale straordinaria ai sensi dell’articolo 20-ter, commi 1 e 3, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100
Art. 1
Disciplina del passaggio delle attività e delle funzioni di assistenza alla popolazione e delle altre attività previste dal citato codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018 che sono trasferite alla gestione del Commissario straordinario di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 10 luglio 2023
1. Sono trasferite alla competenza del Commissario straordinario le eventuali residue attività di cui alle lettere a), b) e c) dell’art. 25, comma 2, del decreto legislativo n. 1/2018 non individuate nei piani degli interventi riportati nell’allegato A al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.
2. Il Commissario straordinario provvede, altresì, nell’ambito e nei limiti delle attribuzioni previste dal comma 7 dell’art. 20-ter del citato decreto-legge n. 61/2023 e mediante provvedimenti adottati ai sensi dal comma 8 del medesimo art. 20-ter, alla disciplina di eventuali nuove misure ed attività di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) dell’art. 25, comma 2, del decreto legislativo n. 1/2018, previa valutazione dei relativi eventuali ulteriori fabbisogni finanziari.
3. Fatto salvo quanto previsto dai commi 1 e 2, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri continua a provvedere, fino alla scadenza degli stati di emergenza e nei limiti delle quantificazioni indicate nell’allegato B al presente decreto, di cui costituisce parte integrante:
a. al monitoraggio dei piani di cui al comma 1, nonchè alle loro eventuali rimodulazioni, nel rispetto di quanto stabilito dalle OCDPC n. 992/2023, articoli 1, commi 3 e seguenti, e 10, n. 1000/2023, articoli 1, commi 3 e seguenti, e 10 e n. 1002/2023, articoli 1, commi 3 e seguenti, e 9, nei limiti delle risorse finanziarie già rispettivamente disponibili e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
b. al rimborso delle spese sostenute per il concorso alla gestione della prima fase di emergenza da parte del medesimo Dipartimento, nonchè delle strutture operative e delle amministrazioni statali, delle colonne mobili delle regioni e delle province autonome, delle organizzazioni di volontariato di protezione civile di rilievo nazionale, dei moduli europei attivati nell’ambito del Meccanismo unionale di protezione civile, del supporto del personale dei comuni italiani e dei centri di competenza nazionali, ivi compresi gli oneri per prestazioni straordinarie effettuate dal personale dirigenziale e non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni rese fino al 31 luglio 2023 (OCDPC n. 992/2023, art. 7, commi 2, 3 e 4, e art. 12; OCDPC n. 997/2023, articoli 1, comma 3, 2, 3, 4 e 5; OCDPC 998/2023, artt. 1 e 2; OCDPC 1000/2023, art. 8; OCDPC 1002, art. 7; OCDPC 1003, articoli 5, 7, e 9; OCDPC 1010, art. 3);
c. all’erogazione, con le modalità rispettivamente previste, della prima misura economica di immediato sostegno a favore dei soggetti privati già disciplinata con le richiamate ordinanze, prevedendo che essa possa costituire un’anticipazione rispetto alle eventuali future provvidenze che potranno essere disciplinate dal Commissario straordinario per le Regioni Emilia-Romagna e Marche tenendo conto delle misure già disposte dal Dipartimento della protezione civile (OCDPC n. 999/2023, art. 1; OCDPC n. 1002/2023, art.4, comma 3, lettera a);
d. alla gestione delle procedure istruttorie e al rimborso delle spese per il ricondizionamento e reintegro, in termini urgenti, dei materiali e delle attrezzature impiegate dalle componenti e dalle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, allo scopo di ricostituirne tempestivamente la piena capacità operativa, ai sensi di quanto previsto dall’art. 18, comma 1, del decreto-legge n. 61/2023 cit.;
e. al completamento dell’istruttoria per la richiesta di accesso alle risorse del Fondo di solidarietà dell’Unione europea (FSUE) e al coordinamento dell’attività nazionale di rendicontazione delle spese ammissibili a seguito dell’eventuale relativa decisione degli organismi unionali.
4. Sono, altresì, fatti salvi, fino alla scadenza degli stati di emergenza di cui alle deliberazioni del Consiglio dei ministri, gli effetti delle ulteriori misure di cui al presente decreto che non siano riferite a funzioni di competenza dei commissari delegati – Presidenti delle regioni interessate e siano attribuite al coordinamento e alla diretta gestione del Dipartimento della protezione civile.
Art. 2
Funzioni corrispondenti del Presidente della Regione Emilia-Romagna – Commissario delegato nominato ai sensi dell’art. 25 del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018 che cessano in conseguenza di quanto stabilito dall’art. 1
1. In conseguenza di quanto stabilito dall’art. 1, il Presidente della Regione Emilia-Romagna – Commissario delegato nominato ai sensi di quanto previsto dall’art. 25 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e successive modificazioni e integrazioni, cessa dall’esercizio delle seguenti corrispondenti funzioni:
a. predisposizione e attuazione di piani degli interventi urgenti per interventi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) dell’art. 25, comma 2, del citato decreto legislativo n. 1/2018 ulteriori rispetto a quelli previsti dall’art. 1, comma 1 (OCDPC n. 992/2023, art. 1, commi 5 e seguenti);
b. regolazione, assegnazione ed erogazione del contributo di autonoma sistemazione ai nuclei familiari evacuati oltre le attività già individuate e finanziate nei piani di cui all’art. 1, comma 1 (OCDPC n. 992/2023, art. 2);
c. regolazione e conseguente gestione amministrativa ed economico-finanziaria delle prime misure economiche di immediato sostegno per la ripresa delle attività economiche e produttive danneggiate di cui alla lettera c) dell’art. 25, comma 2, del decreto legislativo n. 1/2018 (OCDPC n. 992/2023, art. 4, comma 3, lettera b);
d. regolazione e conseguente gestione amministrativa ed economico-finanziaria per prestazioni straordinarie effettuate dal personale dirigenziale e non dirigenziale della tecnostruttura regionale, delle Agenzie e degli enti locali interessati della Regione Emilia-Romagna rese dopo il 1° agosto 2023 oltre i limiti previsti (OCDPC n. 992/2023, art. 12, comma 4);
e. gestione dei materiali derivanti dagli eventi alluvionali oltre le attività già individuate e finanziate nei piani di cui all’art. 1, comma 1 (OCDPC n. 992/2023, art. 5);
f. istruttoria della documentazione predisposta dai comuni e rimborso delle spese funerarie per le esequie delle vittime oltre le attività già individuate e finanziate nei piani di cui all’art. 1, comma 1 (OCDPC n. 992/2023, art. 8);
g. ricognizione complessiva dei danni subiti sulla base delle perizie elaborate dai soggetti interessati (OCDPC n. 999, art. 2);
h. ogni altra funzione non relativa ai piani degli interventi di cui all’art. 1, comma 1.
2. Le restanti funzioni attribuite al Presidente della Regione Emilia-Romagna – Commissario delegato con ordinanze di protezione civile e relative ai piani degli interventi di cui all’art. 1, comma 1, ed alle loro eventuali rimodulazioni proseguono fino alla cessazione dello stato di emergenza di cui alle deliberazioni del Consiglio dei Ministri.
Art. 3
Funzioni corrispondenti del Presidente della Regione Toscana – Commissario delegato nominato ai sensi dell’art. 25 del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018 che cessano in conseguenza di quanto stabilito dall’art. 1
1. In conseguenza di quanto stabilito dall’art. 1, il Presidente della Regione Toscana – Commissario delegato nominato ai sensi di quanto previsto dall’art. 25 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e successive modificazioni e integrazioni, cessa dall’esercizio delle seguenti corrispondenti funzioni:
a. predisposizione e attuazione di piani degli interventi urgenti per interventi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) dell’art. 25, comma 2, del decreto legislativo n. 1/2018 ulteriori rispetto a quelli previsti dall’art. 1, comma 1 (OCDPC n. 1000/2023, art. 1, commi 5 e seguenti);
b. regolazione, assegnazione ed erogazione del contributo di autonoma sistemazione ai nuclei familiari evacuati oltre le attività già individuate e finanziate nei piani di cui all’art. 1, comma 1 (OCDPC n. 1000/2023, art. 2);
c. regolazione e conseguente gestione amministrativa ed economico-finanziaria delle prime misure economiche di immediato sostegno per la ripresa delle attività economiche e produttive danneggiate di cui alla lettera c) dell’art. 25, comma 2, del decreto legislativo n. 1/2018 (OCDPC n. 1000/2023, art. 4, comma 3, lettera b);
d. regolazione e conseguente gestione amministrativa ed economico-finanziaria per prestazioni straordinarie effettuate dal personale dirigenziale e non dirigenziale della tecnostruttura regionale, delle Agenzie e degli enti locali interessati della Regione Toscana rese dopo il 1° agosto 2023 oltre i limiti previsti (OCDPC n. 1000/2023, art. 12, comma 4);
e. gestione dei materiali derivanti dagli eventi alluvionali oltre le attività già individuate e finanziate nei piani di cui all’art. 1, comma 1 (OCDPC n. 1000/2023, art. 5);
f. affidamento del servizio di rimozione degli alberi abbattuti oltre le attività già individuate e finanziate nei piani di cui all’art. 1, comma 1 (OCDPC n. 1000/2023, art. 6);
g. ogni altra funzione non relativa ai piani degli interventi di cui all’art. 1, comma 1.
2. Le restanti funzioni attribuite al Presidente della Regione Toscana – Commissario delegato con ordinanze di protezione civile e relative ai piani degli interventi di cui all’art. 1, comma 1, ed alle loro eventuali rimodulazioni proseguono fino alla cessazione dello stato di emergenza di cui alle deliberazioni del Consiglio dei Ministri.
Art. 4
Funzioni corrispondenti del Presidente della Regione Marche – Commissario delegato nominato ai sensi dell’art. 25 del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018 che cessano in conseguenza di quanto stabilito dall’art. 1
1. In conseguenza di quanto stabilito dall’art. 1, il Presidente della Regione Marche – Commissario delegato nominato ai sensi di quanto previsto dall’art. 25 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e successive modificazioni e integrazioni, cessa dall’esercizio delle seguenti corrispondenti funzioni:
a. predisposizione e attuazione di piani degli interventi urgenti per interventi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) dell’art. 25, comma 2, del citato decreto legislativo n. 1/2018 ulteriori rispetto a quelli previsti dall’art. 1, comma 1 (OCDPC n. 1002/2023, art. 1);
b. regolazione e conseguente gestione amministrativa ed economico-finanziaria delle prime misure economiche di immediato sostegno per la ripresa delle attività economiche e produttive danneggiate di cui alla lettera c) dell’art. 25, comma 2, del decreto legislativo n. 1/2018 (OCDPC n. 1002/2023, art. 4, comma 3, lettera b);
c. gestione dei materiali derivanti dagli eventi alluvionali oltre le attività già individuate e finanziate nei piani di cui all’art. 1, comma 1 (OCDPC n. 1002/2023, art. 5);
d. ogni altra funzione non relativa ai piani degli interventi di cui all’art. 1, comma 1.
2. Le restanti funzioni attribuite al Presidente della Regione Marche – Commissario delegato con ordinanze di protezione civile e relative ai piani degli interventi di cui all’art. 1, comma 1, ed alle loro eventuali rimodulazioni proseguono fino alla cessazione dello stato di emergenza di cui alle deliberazioni del Consiglio dei Ministri.
Art. 5
Ricognizione degli interventi realizzati in regime di somma urgenza segnalati dalle Regioni Emilia-Romagna e Marche non ricompresi nei piani già predisposti dai Presidenti delle due regioni – Commissari delegati, approvati o in corso di istruttoria
1. Ai sensi di quanto previsto nella nota del Commissario straordinario del 1° agosto 2023, le ricognizioni degli interventi realizzati in regime di somma urgenza dai soggetti competenti, non ricompresi nei piani di cui all’art. 1, comma 1, segnalati dalle Regioni Emilia-Romagna e Marche e ricadenti nei territori delle stesse regioni per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le citate deliberazioni del Consiglio dei ministri del 4, del 23 e del 25 maggio 2023, sono riportati negli allegati C e D, che costituiscono parti integranti del presente decreto.
2. Agli oneri complessivi relativi agli interventi di cui al comma 1, aventi carattere di priorità sul piano finanziario, che presenteranno i presupposti giuridici per il pagamento e per i quali sia dimostrato il nesso di causalità con gli eventi alluvionali, si provvederà, a valere sulle risorse assegnate e rese disponibili al Commissario straordinario sulla contabilità speciale di cui all’art. 20-quinquies, comma 4, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61 convertito.
Art. 6
Disposizioni finanziarie e finali
1. Le eventuali risorse finanziarie residuanti all’esito del definitivo completamento delle attività previste nei piani di cui all’art. 1, comma 1, del presente decreto e delle eventuali loro rimodulazioni sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per le emergenze nazionali di cui all’art. 44 del decreto legislativo n. 1 del 2018, per essere successivamente trasferite, su motivata richiesta, al Commissario straordinario per le eventuali residue necessità relative alle attività di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) dell’art. 25, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 1 del 2018.
2. Le eventuali risorse finanziarie residuanti all’esito del definitivo completamento delle attività in capo al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri previste nei piani di cui all’art. 1, comma 3, del presente decreto sono trasferite, su motivata richiesta, al Commissario straordinario per le eventuali residue necessità relative alle attività di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) dell’art. 25, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 1/2018.
—
Avvertenza:
Il provvedimento integrale, completo di tutti gli allegati, potrà essere consultato sul sito istituzionale del Dipartimento della protezione civile – sezione normativa di protezione civile – al seguente link: https://www.protezionecivile.gov.it/it/dipartimento/amministrazione-trasparente/provvedimenti-normativi.
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