PRESIDENZA del CONSIGLIO dei MINISTRI – Decreto dell’ 11 giugno 2025

Individuazione delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale e ripartizione del contingente complessivo dei distacchi sindacali retribuiti autorizzabili per il personale del Corpo della polizia penitenziaria, relativo al triennio 2025-2027

Art. 1

Individuazione delle organizzazioni sindacali rappresentative del personale Corpo della polizia penitenziaria per il triennio 2025-2027

1. Le organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale del Corpo della polizia penitenziaria di cui all’art. 1, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, per il triennio 2025-2027, sono le seguenti:

S.A.P.Pe.;

Si.N.A.P.Pe.;

O.S.A.P.P.;

U.I.L.P.A. P.P.;

U.S.P.P.;

C.I.S.L. F.N.S;

CON.SI.PE.;

F.S.A. C.N.P.P./S.PP.

Art. 2

Ripartizione del contingente complessivo dei distacchi sindacali retribuiti autorizzabili tra le organizzazioni sindacali rappresentative del personale del Corpo della polizia penitenziaria per il triennio 2025-2027

1. Il contingente complessivo di trentadue distacchi sindacali retribuiti autorizzabili, ai sensi dell’art. 31, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, a favore del personale del Corpo della polizia penitenziaria di cui all’art. 1, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, è ripartito per il triennio 2025-2027 tra le organizzazioni sindacali di cui all’art. 1 del presente decreto.

2. La ripartizione del contingente complessivo è effettuata esclusivamente in rapporto al numero delle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale, conferite dal personale del Corpo della polizia penitenziaria ed accertate per ciascuna di esse alla data del 31 dicembre 2024.

3. I distacchi sindacali per il triennio 2025-2027, sono così ripartiti:

S.A.P.Pe.: otto distacchi sindacali;

Si.N.A.P.Pe.: cinque distacchi sindacali;

O.S.A.P.P.: quattro distacchi sindacali;

U.I.L.P.A. P.P.: quattro distacchi sindacali;

U.S.P.P.: quattro distacchi sindacali;

C.I.S.L. F.N.S.: tre distacchi sindacali;

CON.SI.PE.: due distacchi sindacali;

F.S.A. C.N.P.P./S.PP.: due distacchi sindacali.

Art. 3

Decorrenza della ripartizione dei distacchi sindacali retribuiti

1. La ripartizione del contingente complessivo dei distacchi sindacali retribuiti di cui al precedente art. 2 decorre, ai sensi dell’art. 31, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, dall’entrata in vigore del presente decreto fino all’adozione del successivo.

Art. 4

Modalità e limiti per il collocamento in distacco sindacale retribuito

1. Il collocamento in distacco sindacale retribuito è consentito nei limiti massimi indicati nel precedente art. 2 nel rispetto delle disposizioni, modalità e procedure contenute nell’art. 31, commi 3, 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

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