PRESIDENZA del CONSIGLIO dei MINISTRI – Decreto dell’ 11 maggio 2023
Autorizzazione ad avviare procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato unità di personale in favore di varie amministrazioni
Art. 1
Consiglio di Stato
1. Il Consiglio di Stato è autorizzato ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nella tabella 1 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
Art. 2
Avvocatura generale dello Stato
1. L’Avvocatura generale dello Stato è autorizzata ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale togato indicate nelle tabelle 2 e 3 allegate, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento.
Art. 3
Avvocatura generale dello Stato
1. L’Avvocatura generale dello Stato è autorizzata ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale amministrativo indicate nella tabella 4 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
2. L’Avvocatura generale dello Stato è autorizzata ad indire procedure di reclutamento nel triennio 2022-2024 per le unità di personale amministrativo indicate nella tabella 5 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
Art. 4
PCM – Presidenza del Consiglio dei ministri
1. La Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzata ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicata nella tabella 6 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
Art. 5
PCM – Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento protezione civile
1. La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento protezione civile è autorizzata ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicata nella tabella 7 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
Art. 6
Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica
1. Il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica è autorizzato ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nella tabella 8 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
Art. 7
Ministero della cultura
1. Il Ministero della cultura è autorizzato ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nella tabella 9 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
Art. 8
Ministero della difesa
1. Il Ministero della difesa è autorizzato ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità indicate nella tabella 10 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
Art. 9
Ministero dell’economia e delle finanze
1. Il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nella tabella 11 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
2. Il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato ad indire procedure di reclutamento nel triennio 2022-2024 per le unità di personale indicate nella tabella 12 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
Art. 10
Ministero della giustizia – Dipartimento archivi notarili
1. Il Ministero della giustizia – Dipartimento archivi notarili è autorizzato ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicata nella tabella 13 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
Art. 11
Ministero della giustizia – Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria
1. Il Ministero della giustizia – Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria è autorizzato ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicata nella tabella 14 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
Art. 12
Ministero della giustizia – Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità
1. Il Ministero della giustizia – Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nella tabella 15 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
Art. 13
Ministero della giustizia – Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi
1. Il Ministero della giustizia – Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi è autorizzato ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nella tabella 16 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
2. Il Ministero della giustizia – Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi è autorizzato ad indire procedure di reclutamento nel triennio 2022-2024 per le unità di personale indicate nella tabella 17 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
Art. 14
Ministero dell’interno
1. Il Ministero dell’interno è autorizzato ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità indicate nella tabella 18 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
2. Il Ministero dell’interno è autorizzato ad indire procedure di reclutamento nel triennio 2022-2024 le unità di personale indicate nella tabella 19 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
Art. 15
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale
1. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nella tabella 20 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
Art. 16
Ministero del lavoro e delle politiche sociali
1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nella tabella 21 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
Art. 17
Ministero della salute
1. Il Ministero della salute è autorizzato ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nella tabella 22 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
Art. 18
Agenzia delle dogane e dei monopoli
1. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli è autorizzata ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nella tabella 23 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
2. L’Agenzia delle dogane e monopoli è autorizzata ad indire procedure di reclutamento nel triennio 2022-2024 per le unità di personale indicate nella tabella 24 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
Art. 19
Agenzia delle entrate
1. L’Agenzia delle entrate è autorizzata ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nella tabella 25 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
Art. 20
AIFA – Agenzia italiana del farmaco
1. L’Agenzia italiana del farmaco – AIFA è autorizzata ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nella tabella 26 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
2. L’Agenzia italiano del farmaco – AIFA è autorizzata ad indire procedure di reclutamento nel triennio 2022-2024 per le unità di personale indicate nella tabella 27 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
Art. 21
ACT – Agenzia per la coesione territoriale
1. L’Agenzia per la coesione territoriale – ACT è autorizzata ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nella tabella 28 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
Art. 22
AICS – Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo
1. L’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo – AICS è autorizzata ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nella tabella 29 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
Art. 23
AGID – Agenzia per l’Italia digitale
1. L’Agenzia per l’Italia digitale – AGID è autorizzata ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nella tabella 30 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
Art. 24
ITA – ex ICE Agenzia per la promozione all’estero e l’internalizzazione delle imprese italiane
1. L’Agenzia per la promozione all’estero e l’internalizzazione delle imprese italiane – ITA ex ICE è autorizzata ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nella tabella 31 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
Art. 25
AGENAS – Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali
1. L’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali – AGENAS è autorizzata ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nella tabella 32 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
Art. 26
ANSV – Agenzia nazionale sicurezza volo
1. L’Agenzia nazionale sicurezza volo – ANSV è autorizzata ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nella tabella 33 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
Art. 27
ANSFISA – Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie
1. L’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie – ANSFISA è autorizzata ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nella tabella 34 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
Art. 28
ARAN – Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni
1. L’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni – ARAN è autorizzata ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nella tabella 35 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
Art. 29
INL – Ispettorato nazionale del lavoro
1. L’Ispettorato nazionale del lavoro – INL è autorizzato ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nella tabella 36 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
Art. 30
INPS – Istituto nazionale previdenza sociale
1. L’Istituto nazionale previdenza sociale – INPS è autorizzato ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nella tabella 37 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
2. L’Istituto nazionale previdenza sociale – INPS è autorizzato ad indire procedure di reclutamento nel triennio 2022-2024 per le unità di personale indicate nella tabella 38 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
Art. 31
ENAC – Ente nazionale per l’aviazione civile
1. L’Ente nazionale per l’aviazione civile – Enac è autorizzato ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nella tabella 39 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
Art. 32
AID – Agenzia industrie e difesa
1. L’Agenzia industrie e difesa – AID è autorizzata ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nella tabella 40 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
Art. 33
Parco nazionale dell’Asinara
1. Il Parco nazionale dell’Asinara è autorizzato ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nella tabella 41 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
2. Il Parco nazionale dell’Asinara è autorizzato ad indire procedure di reclutamento nel triennio 2022-2024 per le unità di personale indicate nella tabella 42 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
Art. 34
Parco nazionale del Circeo
1. Il Parco nazionale del Circeo è autorizzato ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità indicate nella tabella 43 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
Art. 35
Parco nazionale del Gargano
1. Il Parco nazionale del Gargano è autorizzato ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità indicate nella tabella 44 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
Art. 36
Parco nazionale Gran Paradiso
1. Il Parco nazionale Gran Paradiso è autorizzato ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità indicate nella tabella 45 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
Art. 37
Parco nazionale Gran Sasso e Monti della Laga
1. Il Parco nazionale Gran Sasso e Monti della Laga è autorizzato ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità indicate nelle tabelle 46 e 47 allegate, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento.
Art. 38
Ente parco geominerario storico ambientale Sardegna
1. L’Ente parco geominerario storico ambientale Sardegna è autorizzato ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità indicate nella tabella 48 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
Art. 39
Disposizioni generali
1. Per procedere ad assunzioni di unità di personale appartenenti a categorie o profili diversi rispetto a quelli autorizzati con il presente decreto, ovvero all’utilizzazione del budget residuo, le amministrazioni possono avanzare richiesta di rimodulazione indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per la funzione pubblica, Ufficio per l’organizzazione ed il lavoro pubblico e al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, IGOP, che la valuteranno nel rispetto della normativa vigente e delle risorse finanziarie autorizzate. In assenza di diversa specificazione, le autorizzazioni a bandire previste dal presente decreto si intendono riferite a procedure concorsuali e, ove previsto, al concorso unico.
2. L’avvio delle procedure concorsuali e lo scorrimento delle graduatorie di altre amministrazioni autorizzati con il presente decreto, salvo deroghe consentite da leggi speciali, sono subordinati all’avvenuta immissione in servizio, nella stessa amministrazione, di tutti i vincitori collocati nelle proprie vigenti graduatorie di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per le rispettive qualifiche, salve comprovate non temporanee necessità organizzative adeguatamente motivate.
3. Con riferimento alle autorizzazioni a bandire procedure di reclutamento per dirigenti resta fermo quanto previsto dall’art. 7, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70.
4. L’avvio delle procedure concorsuali e le assunzioni autorizzati con il presente provvedimento restano, altresì, subordinati alla sussistenza di corrispondenti posti vacanti tanto alla data di emanazione del bando quanto alla data delle assunzioni, fatte salve le espresse deroghe previste dalla legge. Gli incrementi di dotazione organica sono consentiti esclusivamente ove previsti dalla legge.
5. Le amministrazioni sono tenute a trasmettere, entro e non oltre il 31 dicembre 2023 per le necessarie verifiche, alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per la funzione pubblica, Ufficio per l’organizzazione ed il lavoro pubblico, e al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, IGOP, i dati concernenti il personale assunto in attuazione del presente decreto e la relativa spesa annua lorda a regime effettivamente da sostenere, anche con riferimento al personale acquisito mediante procedure di mobilità ai sensi dell’art. 1, comma 425, della legge n. 190 del 2014 e del decreto legislativo n. 178 del 2012.
Allegato
TABELLE
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