PRESIDENZA del CONSIGLIO dei MINISTRI – Decreto dell’ 8 novembre 2023
Costituzione della Struttura temporanea di supporto al Dipartimento della protezione civile
Art. 1
Costituzione della Struttura temporanea di supporto per l’attuazione di quanto previsto dall’art. 2 del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140
1. È costituita, ai sensi dell’art. 2, comma 4, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, una struttura temporanea di supporto per l’attuazione di quanto previsto dal citato art. 2 del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, posta alle dirette dipendenze del Capo del Dipartimento della protezione civile.
2. La struttura di cui al precedente comma 1 opera fino al 31 dicembre 2024.
Art. 2
Compiti
1. La struttura temporanea di cui all’art. 1 del presente decreto, supporta il Dipartimento della protezione civile, in particolare, per l’espletamento delle seguenti attività:
a) coordinamento dei soggetti di cui all’art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 140 del 2023 ai fini della predisposizione ed attuazione del Piano straordinario di analisi della vulnerabilità delle zone edificate direttamente interessate dal fenomeno bradisismico di cui all’art. 2 del medesimo decreto;
b) formulazione di una proposta tecnica relativa all’approvazione del Piano di cui alla lettera a);
c) raccordo con gli uffici competenti del Dipartimento.
2. La struttura temporanea assicura altresì il raccordo delle attività di cui all’art. 2 del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, con le altre azioni previste nel predetto decreto-legge.
Art. 3
Composizione
1. Alla struttura di supporto è assegnato un contingente di dieci unità di personale così composto:
a) una unità di personale dirigenziale di livello non generale reclutata anche in deroga alle percentuali di cui all’art. 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, applicati alla Presidenza del Consiglio dei ministri;
b) nove unità di personale non dirigenziale, selezionati tra dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali e, fino ad un massimo di quattro unità, di enti territoriali, previa intesa con le amministrazioni e con gli enti predetti, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti per la realizzazione delle attività di carattere tecnico-scientifico e amministrativo-gestionale di cui all’art. 2 del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140. Detto personale è collocato fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto o posizione previsti dai rispettivi ordinamenti, ai sensi dell’art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. All’atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti nella dotazione organica dell’amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario.
2. All’individuazione delle unità di cui al comma 1 si provvede in conformità alle disposizioni vigenti nell’ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri.
3. Per l’esercizio delle funzioni straordinarie previste dall’art. 2 del citato decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, il Dipartimento della protezione civile può avvalersi, altresì, delle strutture delle amministrazioni locali e delle strutture periferiche delle amministrazioni centrali dello Stato, delle rispettive società in house, nonchè di professionisti in possesso di adeguate professionalità e competenze individuati dall’ordine professionale nel rispetto della normativa vigente, cui compete un compenso massimo annuo di euro 50.000 al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell’amministrazione per singolo incarico. Per le attività di cui all’art. 2, comma 1, lettera c), del predetto decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, il Dipartimento si avvale anche del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata.
Art. 4
Trattamento economico
1. All’unità di personale dirigenziale di livello non generale di cui all’art. 3, comma 1, lettera a), del presente decreto, se scelta tra estranei alla pubblica amministrazione, è attribuito un trattamento economico in misura non superiore a quello dei dirigenti di seconda fascia della Presidenza del Consiglio dei ministri; la retribuzione di posizione variabile è attribuita nella misura dell’importo massimo previsto per i dirigenti di seconda fascia della Presidenza del Consiglio dei ministri.
2. Il trattamento economico del personale di cui all’art. 3, comma 1, lettera b), collocato in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto è corrisposto secondo le modalità previste dall’art. 9, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, ai sensi del quale «Il personale del comparto Ministeri mantiene il trattamento economico fondamentale delle amministrazioni di appartenenza, compresa l’indennità di amministrazione, e i relativi oneri rimangono a carico delle stesse. Per il personale appartenente ad altre amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, chiamato a prestare servizio in analoga posizione, la Presidenza provvede, d’intesa con l’amministrazione di appartenenza del dipendente, alla ripartizione dei relativi oneri, senza pregiudizio per il trattamento economico fondamentale spettante al dipendente medesimo.
Art. 5
Oneri
1. Gli oneri derivanti dall’attuazione dell’art. 3, comma 1, del presente decreto gravano sui pertinenti capitoli del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della protezione civile, cui sono state riassegnate le risorse di cui all’autorizzazione di spesa prevista dall’art. 2, comma 4, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, ovvero nel limite massimo di 109.278 euro per l’anno 2023 e di 655.664 euro per l’anno 2024.
2. Gli oneri derivanti dall’attuazione dell’art. 3, comma 3, del presente decreto gravano sui pertinenti capitoli del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della protezione civile cui sono state riassegnate le risorse di cui all’autorizzazione di spesa prevista dall’art. 2, comma 4, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, ovvero nel limite massimo di 33.580 euro per l’anno 2023 e di 201.478 euro per l’anno 2024 oltre le residue risorse eventualmente non utilizzate per l’attuazione dell’art. 3, comma 1, del presente decreto.
Art. 6
Dotazione strumentale
1. La struttura di supporto di cui all’art. 1 opera nell’ambito del Dipartimento della protezione civile, presso le rispettive sedi ovvero sul territorio della Città metropolitana di Napoli, anche presso strutture appositamente e temporaneamente individuate.
2. Per la dotazione strumentale necessaria al funzionamento della Struttura di supporto, la stessa si avvale delle risorse messe a disposizione dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della protezione civile.
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