PRESIDENZA del CONSIGLIO dei MINISTRI – Decreto n. 163 del 25 settembre 2023
Regolamento recante modifiche al regolamento di riorganizzazione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95
Art. 1
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 1, al comma 5, la parola: «cento» è sostituita dalla seguente: «centodieci»;
b) all’articolo 2:
1) al comma 3, dopo le parole: «all’estero» sono inserite le seguenti: «, nonchè a promuovere i processi di innovazione e l’utilizzo di nuove tecnologie»;
2) al comma 3-bis, le parole: «doppio uso» sono sostituite dalle seguenti: «duplice uso e ad altri regimi di controllo conformemente al decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221»;
c) all’articolo 5:
1) al comma 1, dopo la lettera d) sono inserite le seguenti:
«d-bis) cura, d’intesa con le Direzioni generali di cui ai commi 3, 4 e 5 e il Servizio di cui all’articolo 6, i negoziati per la definizione dei regimi sanzionatori internazionali, ferme restando le competenze dell’unità di cui all’articolo 7-bis della legge 9 luglio 1990, n. 185;
d-ter) cura le attività di competenza del Ministero in materia di proibizione delle armi chimiche, ferme restando le competenze dell’Unità di cui all’articolo 7-bis della legge 9 luglio 1990, n. 185;»;
2) al comma 7, dopo la lettera d) è inserita la seguente:
«d-bis) cura, d’intesa con la Direzione generale di cui al comma 9, l’organizzazione degli uffici consolari di seconda categoria;»;
3) al comma 8-bis, il primo periodo è soppresso;
4) al comma 9, lettera c), dopo le parole: «all’estero» sono inserite le seguenti: «, fatto salvo quanto disposto dal comma 7, lettera d-bis)»;
d) all’articolo 6, comma 2, lettera e-bis), dopo la parola: «unionale» sono aggiunte le seguenti: «, salvo che la competenza sia attribuita ad altra amministrazione»;
e) all’articolo 9-bis, comma 1, alinea, le parole: «dei seguenti limiti complessivi ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 luglio 2013 e successive modificazioni e integrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «della dotazione organica di cui alla tabella 1 allegata al presente decreto e dei seguenti limiti complessivi»;
f) la tabella 1 è sostituita dalla tabella allegata al presente decreto.
2. Fino all’entrata in vigore del decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che adegua il provvedimento di cui all’articolo 1, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95, alle modificazioni introdotte dal comma 1 del presente decreto, le funzioni interessate dal riordino di cui al presente regolamento continuano ad essere svolte dalle strutture dirigenziali preesistenti.
Allegato
(art. 1, comma 1, lettera f)
«TABELLA I
Dotazione organica del personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale
(art. 11)
| Carriera diplomatica, qualifiche dirigenziali e aree | Dotazione organica fino al 30 settembre 2023 | Dotazione organica dal 1° ottobre 2023 | Dotazione organica dal 1° gennaio 2024 | Dotazione organica dal 1° ottobre 2024 |
| Carriera diplomatica | ||||
| Ambasciatore | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Ministro plenipotenziario | 195 | 200 | 200 | 200 |
| Consigliere di ambasciata | 244 | 244 | 244 | 244 |
| Consigliere di legazione | 261 | 261 | 261 | 261 |
| Segretario di legazione | 471 | 521 | 521 | 521 |
| Totale carriera diplomatica | 1.195 | 1.250 | 1.250 | 1.250 |
| Dirigenti | ||||
| Dirigente di prima fascia | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Dirigente di seconda fascia | 44 | 44 | 44 | 44 |
| Dirigente di seconda fascia dell’Area della promozione culturale | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Totale dirigenti | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Aree | ||||
| Area funzionari | 1.473 | 1.473 | 1.473 | 1.893 |
| Area assistenti | 1.911 | 1.911 | 2.111 | 2.211 |
| Area operatori | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Totale aree | 3.403 | 3.403 | 3.603 | 4.123 |
| Totale complessivo | 4.658 | 4.713 | 4.913 | 5.433» |