PRESIDENZA del CONSIGLIO dei MINISTRI – Decreto n. 164 del 18 settembre 2023
Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, concernente il testo unico delle disposizioni regolamentari dell’ordinamento militare, in materia di organizzazione del Ministero della difesa
Art. 1
Disposizioni in materia di organizzazione del Ministero della difesa
1. Ai fini dell’adeguamento dell’organizzazione del Ministero della difesa con le rimodulazioni organizzative e degli organici del personale civile dirigenziale, di livello generale e non generale, e non dirigenziale, recate dal Quadro 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013, adottato in attuazione dell’articolo 2, commi 1, 2 e 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonchè dall’articolo 7, commi 2, lettera a), 3 e 4, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l’articolo 81 è abrogato;
b) al Libro Primo, Titolo II, Capo IV, dopo l’articolo 88, è inserito il seguente Capo:
«Capo IV-bis
RIPARTIZIONE DELLE FUNZIONI DEL MINISTERO DELLA DIFESA
Art. 88-bis (Ripartizione delle funzioni e dei compiti del Ministero della difesa). – 1. L’esercizio delle funzioni e dei compiti del Ministero della difesa recati dall’articolo 15, comma 2, del codice, sono così ripartirti:
a) area tecnico operativa: difesa e sicurezza dello Stato, del territorio nazionale e delle vie di comunicazione marittime e aree, pianificazione generale operativa delle Forze armate e Interforze con i conseguenti programmi tecnico finanziari; partecipazione a missioni anche multinazionali per interventi a supporto della pace; partecipazione agli organismi internazionali ed europei competenti in materia di difesa e sicurezza militare o le cui deliberazioni comportino effetti sulla difesa nazionale e attuazione delle decisioni da questi adottate; rapporti con le autorità militari degli altri Stati; informativa al Parlamento sull’evoluzione del quadro strategico e degli impegni operativi; classificazione, organizzazione e funzionamento degli enti dell’area operativa; sanità militare interventi di tutela ambientale, concorso nelle attività di protezione civile su disposizione del Governo, concorso alla salvaguardia delle libere istituzioni e il bene della collettività nazionale nei casi di pubbliche calamità;
b) area tecnico amministrativa e tecnico industriale: politica degli armamenti e relativi programmi di cooperazione internazionale; conseguimento degli obiettivi di efficienza fissati per lo strumento militare; bilancio e affari finanziari; ispezioni amministrative; affari giuridici, economici, contenzioso, disciplinari e sociali del personale militare e civile; armamenti terrestri, navali e aeronautici; telecomunicazioni, informatica e tecnologie avanzate; lavori e demanio; commissariato e servizi generali; leva e reclutamento; attività di ricerca e sviluppo, approvvigionamento dei materiali e dei sistemi d’arma; programmi di studio nel settore delle nuove tecnologie per lo sviluppo dei programmi d’armamento; pianificazione dell’area industriale pubblica e privata; classificazione, organizzazione e funzionamento degli enti dell’area tecnico industriale.»;
c) all’articolo 106:
1) al comma 1:
1.1) all’alinea, la parola: «undici» è sostituita dalla seguente: «dieci»;
1.2) la lettera o) è soppressa;
2) al comma 2 la parola: «sette» è soppressa;
3) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Il numero complessivo, la ripartizione fra strutture di livello dirigenziale generale e le specifiche funzioni degli uffici e dei posti di funzione di livello dirigenziale non generale assegnati al Segretariato generale della difesa, ivi inclusi quelli di cui al comma 2, sono determinati con decreto ministeriale di natura non regolamentare emanato ai sensi dell’articolo 113, comma 4, nel rispetto del numero massimo degli uffici e dei posti di funzione di cui al comma 4-bis del medesimo articolo 113»;
d) all’articolo 110:
1) al comma 1, le parole: «e 112» sono sostituite dalle seguenti: «, 112 e 112-bis»;
2) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Gli uffici centrali di cui al comma 1 si articolano in uffici dirigenziali di livello non generale, compresi quelli operanti in seno al nucleo ispettivo di cui all’articolo 112, comma 2, il cui numero e le cui specifiche funzioni sono determinati con decreto ministeriale di natura non regolamentare emanato ai sensi dell’articolo 113, comma 4, nel rispetto del numero massimo degli uffici e dei posti di funzione di cui al comma 4-bis del medesimo articolo 113.»;
e) all’articolo 111:
1) al comma 1, alinea, dopo le parole: «del bilancio e degli affari finanziari» sono inserite le seguenti: «dipende direttamente dal Ministro, è diretto da un ufficiale generale o grado corrispondente delle Forze armate e»;
2) il comma 2 è abrogato;
f) all’articolo 112:
1) al comma 1, alinea, dopo le parole: «per le ispezioni amministrative» sono inserite le seguenti: «dipende direttamente dal Ministro, è diretto da un dirigente civile del ruolo dei dirigenti del Ministero e»;
2) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Per l’espletamento delle attribuzioni di cui al comma 1, l’Ufficio centrale si avvale di un nucleo ispettivo di livello dirigenziale.»;
g) dopo l’articolo 112 è inserito il seguente:
«Art. 112-bis (Ufficio centrale del demanio e del patrimonio). – 1. L’Ufficio centrale del demanio del patrimonio dipende direttamente dal Ministro, è diretto da un dirigente civile del ruolo dei dirigenti del Ministero e, in particolare:
a) detiene e aggiorna l’inventario di beni demaniali della Difesa, razionalizzando, in una visione unitaria, gli immobili delle Forze armate;
b) cura le attività connesse all’acquisizione, all’amministrazione, alla valorizzazione, alla concessione, al couso, nonchè le procedure di dismissione e quelle per la sclassifica dei beni demaniali militari;
c) cura il complesso delle attività relative alle servitù militari, alle limitazioni aeroportuali e agli altri vincoli connessi a beni demaniali militari;
d) presiede alle procedure di autorizzazione per attraversamenti di beni militari con condotte o altre tipologie di infrastrutture;
e) provvede al complesso delle attività connesse alle liquidazioni per limitazioni di proprietà causate da fatti di servizio e delle indennità da occupazione, alle espropriazioni, agli acquisti consensuali, ai piani regolatori delle zone militarmente rilevanti, nonchè ai vincoli storici, artistici, ambientali o paesaggistici relativi agli immobili in uso alla Difesa;
f) presiede alle procedure connesse con l’affitto di immobili di proprietà privata o di enti pubblici non statali, nonchè con i raccordi ferroviari e i passi carrai e con il pagamento di canoni;
g) provvede alla costituzione e alla revoca di alloggi di servizio nonchè al complesso di attività connesse alla materia dei contributi per l’edilizia residenziale.»;
h) all’articolo 113:
1) al comma 2 dopo la lettera c) è inserita la seguente:
«c-bis) la Direzione generale dei lavori;»;
2) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Nel rispetto del numero massimo degli uffici e dei posti di funzione dirigenziali di livello non generale fissato dal comma 4-bis, entro novanta giorni dall’entrata in vigore delle disposizioni regolamentari che ne determinano la modifica e, comunque, ogni due anni, con uno o più decreti del Ministro della difesa di natura non regolamentare adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, ne è fissata la ripartizione e ne sono determinate le specifiche funzioni nell’ambito del Segretariato generale, degli uffici centrali e delle direzioni generali, compresi gli uffici tecnici territoriali.»;
3) il comma 4-bis è sostituito dal seguente:
«4-bis). Il numero massimo degli uffici e dei posti di funzione dirigenziali di livello non generale, nel rispetto dell’articolo 2, commi 1, lettera a) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, così come attuato per il Ministero della difesa con il Quadro 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013, nonchè dell’articolo 7, comma 4 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, è rideterminato in riduzione in duecentotrenta unità.»;
i) all’articolo 114, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. La direzione generale è diretta da un ufficiale generale o grado corrispondente delle Forze armate ed è articolata in uffici dirigenziali di livello non generale, il cui numero e le cui specifiche funzioni sono determinati con decreto ministeriale di natura non regolamentare emanato ai sensi dell’articolo 113, comma 4.»;
l) all’articolo 115, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. La Direzione generale è diretta da un dirigente civile del ruolo dei dirigenti del Ministero ed è articolata in uffici dirigenziali di livello non generale, il cui numero e le cui specifiche funzioni sono determinati con decreto ministeriale di natura non regolamentare emanato ai sensi dell’articolo 113, comma 4.»;
m) all’articolo 116, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. La Direzione generale è diretta da un dirigente civile del ruolo dei dirigenti del Ministero ed è articolata in uffici dirigenziali di livello non generale, il cui numero e le cui specifiche funzioni sono determinati con decreto ministeriale di natura non regolamentare emanato ai sensi dell’articolo 113, comma 4.»;
n) dopo l’articolo 116 è inserito il seguente:
«Art. 116-bis (Direzione generale dei lavori). – 1. La Direzione generale dei lavori, in particolare:
a) cura la progettazione, la realizzazione la manutenzione delle costruzioni edili di ogni tipo, ordinarie e speciali;
b) cura la formazione, quando effettuata presso gli organi dipendenti, di personale tecnico e specializzato militare e civile per le unità operative e per gli organi addestrativi, logistici e territoriali;
c) provvede, fino alla definizione degli specifici percorsi formativi, al riconoscimento dell’adeguata capacità tecnico-professionale e dell’idonea esperienza nel settore delle infrastrutture militari ai fini dell’acquisizione della qualificazione di ufficiale del genio;
d) cura il contenzioso di competenza, le transazioni, i giudizi di responsabilità amministrativa e contabile, il recupero di danni erariali e ogni altra attività demandata nelle materie di competenza.
2. La Direzione generale è diretta da un ufficiale generale dell’Arma del genio o del Corpo degli ingegneri dell’Esercito o del Corpo del genio della Marina – specialità «infrastrutture» – o del Corpo del genio aeronautico dell’Aeronautica laureato in ingegneria civile o lauree equipollenti, ed è articolata in uffici dirigenziali di livello non generale, il cui numero e le cui specifiche funzioni sono determinati con decreto ministeriale di natura non regolamentare emanato ai sensi dell’articolo 113, comma 4.»;
o) all’articolo 122:
1) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. La Direzione generale è diretta da un dirigente civile del ruolo dei dirigenti del Ministero ed è articolata in uffici dirigenziali di livello non generale, ivi inclusi quelli di cui al comma 3, il cui numero e le cui specifiche funzioni sono determinati con decreto ministeriale di natura non regolamentare emanato ai sensi dell’articolo 113, comma 4.»;
2) al comma 3 la parola «due» è soppressa;
p) all’articolo 964:
1) al comma 1:
1.1) le parole: «, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, e dell’articolo 1, commi da 3 a 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,» sono sostituite dalle seguenti: «, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, dell’articolo 1, commi da 3 a 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, dell’articolo 2, commi 1, lettera a), 2 e 5 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e dell’articolo 7, commi 3 e 4 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74,»;
1.2) le parole: «, è rideterminata in riduzione in centoquarantaquattro unità, comprensive di trentotto posti di funzione di livello dirigenziale non generale, di cui ventuno presso stabilimenti, centri, centri tecnici, poli di mantenimento, arsenali e reparti di manutenzione, sei nell’area della giustizia militare, nove negli uffici di diretta collaborazione e due nell’organismo indipendente di valutazione della performance del Ministro della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «, è rideterminata in riduzione in centodiciassette unità, comprensive di ventisei posti di funzione di livello dirigenziale non generale, di cui tredici presso stabilimenti, centri, centri tecnici, poli di mantenimento, arsenali e reparti di manutenzione, due nell’area della giustizia militare, nove negli uffici di diretta collaborazione e due nell’Organismo indipendente di valutazione della performance del Ministro della difesa»;
2) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. In coerenza con il nuovo assetto organizzativo e nel rispetto del Quadro 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 gennaio 2013, adottato in applicazione dell’articolo 2, commi 1, lettera b), 2 e 5 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, la dotazione organica complessiva del personale civile di livello non dirigenziale del Ministero è rideterminata in riduzione in 27.813 unità in modo da assicurare la riduzione non inferiore al dieci per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale.»;
q) all’articolo 965:
1) al comma 1, lettera b), le parole: «133 unità» sono sostituite dalle seguenti: «106 unità»;
2) al comma 2, le parole: «, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e di due unità in attuazione dell’articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133» sono sostituite dalle seguenti: «, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, di due unità in attuazione dell’articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, di ulteriori due unità in attuazione dell’articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonchè dell’incremento di due unità in attuazione dell’articolo 7, comma 3 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74»;
3) il comma 3, è sostituito dal seguente:
«3. Il totale di 106 unità di cui al comma 1, lettera b), tiene conto delle riduzioni, di 4 unità dirigenziali civili di seconda fascia operata in esecuzione dell’articolo 1, comma 897, della legge n. 296 del 2006, di 30 unità dirigenziali civili di seconda fascia, operata in attuazione dell’articolo 1, comma 404, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell’articolo 74, commi 1, lettera a), e 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, di 16 unità dirigenziali civili di seconda fascia, operata ai sensi dell’articolo 2, comma 8-bis, lettera a), del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, di 15 unità dirigenziali civili di seconda fascia, operata ai sensi dell’articolo 1, comma 3, lettera a), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, di 25 unità dirigenziali civili di seconda fascia, operata ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e di ulteriori 2 unità dirigenziali civili di seconda fascia, operata ai sensi dell’articolo 7, comma 4 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, e comprende 26 posti di funzione di livello dirigenziale non generale, dei quali 13 presso stabilimenti, centri, centri tecnici, poli di mantenimento, arsenali e reparti di manutenzione, 2 nell’area della giustizia militare, 9 negli uffici di diretta collaborazione e 2 nell’organismo indipendente di valutazione della performance del Ministero della difesa.»;
r) all’articolo 966, comma 1:
1) alla lettera a):
1.1) al numero 1), le parole: «3.630 unità» sono sostituite dalle seguenti: «2.681 unità»;
1.2) al numero 2), le parole: «26.590 unità» sono sostituite dalle seguenti: «23.246 unità»;
1.3) al numero 3), le parole: «63 unità» sono sostituite dalle seguenti: «1.824 unità»;
2) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) professori ordinari, straordinari, associati e ricercatori: 30 unità;»;
3) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) Istituto per le telecomunicazioni e l’elettronica della Marina militare “Giancarlo Vallauri”: 32 unità.».
Art. 2
Divieto di nuovi o maggiori oneri
1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
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