PRESIDENZA del CONSIGLIO dei MINISTRI – Decreto n. 167 del 17 ottobre 2023

Regolamento recante modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della cultura di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169

Art. 1

Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169

1. Al regolamento di organizzazione del Ministero della cultura di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 4:

1) al comma 1, la parola «quattordici» è sostituita dalla seguente: «diciassette»;

2) al comma 1, è aggiunto, infine, il seguente periodo:

«Sono, altresì, previsti due posti dirigenziali di livello generale di cui all’articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.»;

3) al comma 2, la parola «quattordici» è sostituita dalla seguente: «diciassette»;

b) all’articolo 18:

1) al comma 1, le parole «ad eccezione di quello di cui al numero 2),» sono soppresse;

2) al comma 5, la parola «due» è sostituita dalla seguente: «tre»;

3) al comma 5, la parola «venti» è sostituita dalla seguente: «tredici»;

c) all’articolo 21, comma 4, la parola «cinque» è sostituita dalla seguente: «tre»;

d) all’articolo 23, comma 6, la parola «tre» è sostituita dalla seguente: «quattro»;

e) all’articolo 33:

1) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Sono altresì dotati di autonomia speciale i seguenti musei, parchi archeologici e altri luoghi della cultura di rilevante interesse nazionale:

a) quali uffici di livello dirigenziale generale:

1) i Musei reali di Torino;

2) la Pinacoteca di Brera;

3) le Gallerie dell’Accademia di Venezia;

4) le Gallerie degli Uffizi;

5) la Galleria dell’Accademia di Firenze e i Musei del Bargello;

6) il Parco archeologico del Colosseo;

7) il Museo nazionale romano;

8) la Galleria Borghese;

9) il Vittoriano e Palazzo Venezia;

10) la Galleria nazionale d’arte moderna e contemporanea;

11) il Museo archeologico nazionale di Napoli;

12) il Museo e il Real bosco di Capodimonte;

13) il Parco archeologico di Pompei;

14) la Reggia di Caserta;

b) quali uffici di livello dirigenziale non generale:

1) le Residenze reali sabaude;

2) i Musei nazionali di Genova – Direzione regionale Musei Liguria;

3) il Palazzo Ducale di Mantova;

4) i Musei archeologici nazionali di Venezia e della Laguna;

5) il Museo storico e il Parco del Castello di Miramare – Direzione regionale Musei Friuli-Venezia Giulia;

6) il Museo nazionale dell’Arte digitale;

7) il Complesso monumentale della Pilotta;

8) le Gallerie Estensi;

9) i Musei nazionali di Ferrara;

10) i Musei nazionali di Ravenna;

11) i Musei nazionali di Bologna;

12) il Museo archeologico nazionale di Firenze;

13) le Ville e le residenze monumentali fiorentine;

14) i Musei nazionali di Siena;

15) i Musei nazionali di Pisa;

16) i Musei nazionali di Lucca;

17) i Parchi archeologici della Maremma;

18) i Musei nazionali di Perugia – Direzione regionale Musei Umbria;

19) il Palazzo ducale di Urbino – Direzione regionale Musei Marche;

20) il Pantheon e Castel Sant’Angelo;

21) le Gallerie nazionali d’arte antica;

22) il Museo etrusco di Villa Giulia;

23) il Museo delle Civiltà;

24) il Parco archeologico dell’Appia antica;

25) il Parco archeologico di Ostia antica;

26) Villa Adriana e Villa d’Este;

27) i Musei e i parchi archeologici di Praeneste e Gabii;

28) il Parco archeologico di Cerveteri e Tarquinia;

29) le Ville monumentali della Tuscia;

30) il Museo nazionale d’Abruzzo dell’Aquila;

31) i Musei archeologici nazionali di Chieti;

32) il Parco archeologico di Sepino e il Museo Sannitico di Campobasso – Direzione regionale Musei Molise;

33) il Palazzo Reale di Napoli;

34) il Complesso monumentale e la Biblioteca dei Girolamini;

35) i Musei nazionali del Vomero;

36) i Musei e i parchi archeologici di Capri;

37) il Parco archeologico di Ercolano;

38) il Parco archeologico dei Campi Flegrei;

39) i Parchi archeologici di Paestum e Velia;

40) il Castello Svevo di Bari;

41) il Museo archeologico nazionale di Taranto;

42) i Musei nazionali di Matera;

43) i Musei e i parchi archeologici di Melfi e Venosa;

44) i Parchi archeologici di Crotone e Sibari;

45) il Museo archeologico nazionale di Reggio Calabria;

46) i Musei nazionali di Cagliari.»;

2) al comma 6, quarto periodo, le parole «, fatta eccezione dell’incarico di direzione della Biblioteca e del Complesso dei Girolamini che è conferito dal Direttore generale Biblioteche e diritto d’autore, ai sensi del medesimo articolo 19, comma 5» sono soppresse;

f) all’articolo 42, il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Le Direzioni regionali Musei, individuate con decreto ministeriale di natura non regolamentare adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell’articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono non più di tredici, inclusa la Direzione musei statali città di Roma, e operano in una o più Regioni o in una città metropolitana, ad esclusione delle Regioni Sicilia, Trentino-Alto Adige e Valle d’Aosta. Nelle Regioni Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Molise e Umbria le direzioni regionali Musei sono accorpate ai musei e agli altri luoghi della cultura individuati nell’articolo 33, comma 3, lettera b). Le funzioni di Direttore regionale Musei o di Direttore Musei statali della città di Roma possono essere attribuite anche ai Direttori degli istituti e musei di cui all’articolo 33, comma 3, con l’atto di conferimento dei relativi incarichi e senza alcun ulteriore emolumento accessorio.»;

g) all’articolo 43, comma 3, le parole «; la Biblioteca e il Complesso monumentale dei Girolamini dipendono funzionalmente dalla Direzione generale Biblioteche e diritto d’autore» sono soppresse;

h) all’articolo 48, comma 1, Tabella A le parole

«Dirigenti di prima fascia 27

Dirigenti di seconda fascia 192*

Totale dirigenti 219»

sono sostituite dalle seguenti:

«Dirigenti di prima fascia 32

Dirigenti di seconda fascia 198*

Totale dirigenti 230».

Art. 2

Disposizioni finanziarie

1. Dall’attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L’amministrazione provvede alle attività previste dal regolamento medesimo mediante l’utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.