PRESIDENZA del CONSIGLIO dei MINISTRI – Decreto n. 167 del 17 ottobre 2023
Regolamento recante modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della cultura di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169
Art. 1
Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169
1. Al regolamento di organizzazione del Ministero della cultura di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 4:
1) al comma 1, la parola «quattordici» è sostituita dalla seguente: «diciassette»;
2) al comma 1, è aggiunto, infine, il seguente periodo:
«Sono, altresì, previsti due posti dirigenziali di livello generale di cui all’articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.»;
3) al comma 2, la parola «quattordici» è sostituita dalla seguente: «diciassette»;
b) all’articolo 18:
1) al comma 1, le parole «ad eccezione di quello di cui al numero 2),» sono soppresse;
2) al comma 5, la parola «due» è sostituita dalla seguente: «tre»;
3) al comma 5, la parola «venti» è sostituita dalla seguente: «tredici»;
c) all’articolo 21, comma 4, la parola «cinque» è sostituita dalla seguente: «tre»;
d) all’articolo 23, comma 6, la parola «tre» è sostituita dalla seguente: «quattro»;
e) all’articolo 33:
1) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Sono altresì dotati di autonomia speciale i seguenti musei, parchi archeologici e altri luoghi della cultura di rilevante interesse nazionale:
a) quali uffici di livello dirigenziale generale:
1) i Musei reali di Torino;
2) la Pinacoteca di Brera;
3) le Gallerie dell’Accademia di Venezia;
4) le Gallerie degli Uffizi;
5) la Galleria dell’Accademia di Firenze e i Musei del Bargello;
6) il Parco archeologico del Colosseo;
7) il Museo nazionale romano;
8) la Galleria Borghese;
9) il Vittoriano e Palazzo Venezia;
10) la Galleria nazionale d’arte moderna e contemporanea;
11) il Museo archeologico nazionale di Napoli;
12) il Museo e il Real bosco di Capodimonte;
13) il Parco archeologico di Pompei;
14) la Reggia di Caserta;
b) quali uffici di livello dirigenziale non generale:
1) le Residenze reali sabaude;
2) i Musei nazionali di Genova – Direzione regionale Musei Liguria;
3) il Palazzo Ducale di Mantova;
4) i Musei archeologici nazionali di Venezia e della Laguna;
5) il Museo storico e il Parco del Castello di Miramare – Direzione regionale Musei Friuli-Venezia Giulia;
6) il Museo nazionale dell’Arte digitale;
7) il Complesso monumentale della Pilotta;
8) le Gallerie Estensi;
9) i Musei nazionali di Ferrara;
10) i Musei nazionali di Ravenna;
11) i Musei nazionali di Bologna;
12) il Museo archeologico nazionale di Firenze;
13) le Ville e le residenze monumentali fiorentine;
14) i Musei nazionali di Siena;
15) i Musei nazionali di Pisa;
16) i Musei nazionali di Lucca;
17) i Parchi archeologici della Maremma;
18) i Musei nazionali di Perugia – Direzione regionale Musei Umbria;
19) il Palazzo ducale di Urbino – Direzione regionale Musei Marche;
20) il Pantheon e Castel Sant’Angelo;
21) le Gallerie nazionali d’arte antica;
22) il Museo etrusco di Villa Giulia;
23) il Museo delle Civiltà;
24) il Parco archeologico dell’Appia antica;
25) il Parco archeologico di Ostia antica;
26) Villa Adriana e Villa d’Este;
27) i Musei e i parchi archeologici di Praeneste e Gabii;
28) il Parco archeologico di Cerveteri e Tarquinia;
29) le Ville monumentali della Tuscia;
30) il Museo nazionale d’Abruzzo dell’Aquila;
31) i Musei archeologici nazionali di Chieti;
32) il Parco archeologico di Sepino e il Museo Sannitico di Campobasso – Direzione regionale Musei Molise;
33) il Palazzo Reale di Napoli;
34) il Complesso monumentale e la Biblioteca dei Girolamini;
35) i Musei nazionali del Vomero;
36) i Musei e i parchi archeologici di Capri;
37) il Parco archeologico di Ercolano;
38) il Parco archeologico dei Campi Flegrei;
39) i Parchi archeologici di Paestum e Velia;
40) il Castello Svevo di Bari;
41) il Museo archeologico nazionale di Taranto;
42) i Musei nazionali di Matera;
43) i Musei e i parchi archeologici di Melfi e Venosa;
44) i Parchi archeologici di Crotone e Sibari;
45) il Museo archeologico nazionale di Reggio Calabria;
46) i Musei nazionali di Cagliari.»;
2) al comma 6, quarto periodo, le parole «, fatta eccezione dell’incarico di direzione della Biblioteca e del Complesso dei Girolamini che è conferito dal Direttore generale Biblioteche e diritto d’autore, ai sensi del medesimo articolo 19, comma 5» sono soppresse;
f) all’articolo 42, il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Le Direzioni regionali Musei, individuate con decreto ministeriale di natura non regolamentare adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell’articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono non più di tredici, inclusa la Direzione musei statali città di Roma, e operano in una o più Regioni o in una città metropolitana, ad esclusione delle Regioni Sicilia, Trentino-Alto Adige e Valle d’Aosta. Nelle Regioni Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Molise e Umbria le direzioni regionali Musei sono accorpate ai musei e agli altri luoghi della cultura individuati nell’articolo 33, comma 3, lettera b). Le funzioni di Direttore regionale Musei o di Direttore Musei statali della città di Roma possono essere attribuite anche ai Direttori degli istituti e musei di cui all’articolo 33, comma 3, con l’atto di conferimento dei relativi incarichi e senza alcun ulteriore emolumento accessorio.»;
g) all’articolo 43, comma 3, le parole «; la Biblioteca e il Complesso monumentale dei Girolamini dipendono funzionalmente dalla Direzione generale Biblioteche e diritto d’autore» sono soppresse;
h) all’articolo 48, comma 1, Tabella A le parole
«Dirigenti di prima fascia 27
Dirigenti di seconda fascia 192*
Totale dirigenti 219»
sono sostituite dalle seguenti:
«Dirigenti di prima fascia 32
Dirigenti di seconda fascia 198*
Totale dirigenti 230».
Art. 2
Disposizioni finanziarie
1. Dall’attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
L’amministrazione provvede alle attività previste dal regolamento medesimo mediante l’utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
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