PRESIDENZA del CONSIGLIO dei MINISTRI – Decreto n. 173 del 30 ottobre 2023
Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle imprese e del made in Italy e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance
Capo I
Uffici di diretta collaborazione del Ministro
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:
a) Ministro: il Ministro delle imprese e del made in Italy;
b) Ministero: il Ministero delle imprese e del made in Italy;
c) Viceministri: i Sottosegretari di Stato presso il Ministero delle imprese e del made in Italy ai quali è stato attribuito il titolo di Viceministro ai sensi dell’articolo 10, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
d) Sottosegretari di Stato: i Sottosegretari di Stato presso il Ministero delle imprese e del made in Italy;
e) Uffici di diretta collaborazione: gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro delle imprese e del made in Italy, dei Viceministri e dei Sottosegretari di Stato presso il Ministero delle imprese e del made in Italy , di cui all’articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Art. 2
Uffici di diretta collaborazione
1. Sono Uffici di diretta collaborazione:
a) l’Ufficio di Gabinetto;
b) la Segreteria del Ministro e il Segretario particolare;
c) l’Ufficio legislativo;
d) la Segreteria tecnica del Ministro;
e) l’Ufficio stampa;
f) l’Ufficio del Consigliere diplomatico;
g) le Segreterie dei Viceministri, ove nominati;
h) le Segreterie dei Sottosegretari di Stato.
2. I Capi degli Uffici di cui al comma 1, ivi compreso il Segretario particolare del Ministro, sono nominati dal Ministro per la durata massima del relativo mandato governativo, ferma restando la possibilità di revoca anticipata per cessazione del rapporto fiduciario.
Art. 3
Ufficio di Gabinetto
1. L’Ufficio di Gabinetto supporta il Capo di Gabinetto per le competenze proprie e per quelle delegate dal Ministro. L’Ufficio di Gabinetto coordina e cura, in particolare, i rapporti con gli altri organi costituzionali e comunitari, con le autorità indipendenti e con il Consiglio di Stato e cura, altresì, l’esame degli atti ai fini dell’inoltro alla firma del Ministro, dei Viceministri e dei Sottosegretari di Stato.
2. L’Ufficio di Gabinetto, di livello dirigenziale generale, può essere articolato in distinte aree organizzative.
3. All’Ufficio di Gabinetto è assegnato un dirigente di livello generale il cui incarico è conferito ai sensi dell’articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
4. Il Capo di Gabinetto è scelto fra magistrati amministrativi, ordinari o contabili, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari, personale della carriera direttiva della Presidenza della Repubblica o della Corte costituzionale, dirigenti delle pubbliche amministrazioni dotati di elevata professionalità ed esperienza, nonchè fra professori universitari di ruolo nell’area delle scienze giuridiche ed economiche, ovvero fra soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di elevate capacità, adeguate alle funzioni da svolgere, avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e scientifici posseduti e alle esperienze maturate. Il Capo di Gabinetto dirige e coordina l’attività di supporto degli Uffici di diretta collaborazione e assicura il raccordo tra le funzioni di indirizzo del Ministro e le attività di gestione del Ministero, nel rispetto del principio di distinzione tra tali funzioni. Assolve, altresì, ai compiti di supporto del Ministro per l’esercizio di tutte le ulteriori funzioni attribuitegli dalla legge. Il Capo di Gabinetto definisce altresì l’organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione, d’intesa con i responsabili degli stessi, e assegna il personale ai predetti Uffici.
5. Il Ministro, su proposta del Capo di Gabinetto, può nominare, con proprio decreto, fino a tre vice Capi di Gabinetto, di cui uno con funzioni vicarie, scelti fra i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari, personale della carriera direttiva della Presidenza della Repubblica o della Corte costituzionale o delle autorità indipendenti, nonchè fra soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di comprovata capacità ed esperienza nelle materie di competenza del Ministero nonchè nell’ambito dei rapporti con le Istituzioni, pubbliche ovvero private. L’incarico di vice Capo di Gabinetto può essere ricoperto anche da dirigenti di ruolo di livello generale e non generale delle pubbliche amministrazioni. Laddove conferito a un dirigente di ruolo di livello generale, l’incarico di vice Capo di Gabinetto rientra nei limiti del contingente complessivo di personale dirigenziale, cui conferire incarichi ai sensi dell’articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come determinato dal regolamento di organizzazione del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
Laddove conferito a un dirigente di ruolo di livello non generale l’incarico di Vice Capo di Gabinetto, rientra nei limiti del contingente complessivo di cui all’articolo 10, comma 4, del presente decreto.
6. L’incarico di vice Capo di Gabinetto ha la durata del relativo mandato governativo, fatta salva la possibilità di revoca anticipata da parte del Ministro per il venir meno del rapporto fiduciario.
Art. 4
Segreteria del Ministro
1. La Segreteria del Ministro assicura il supporto all’espletamento dei compiti del Ministro, provvede al coordinamento degli impegni, alla predisposizione e all’elaborazione di quanto necessario per gli interventi dello stesso mediante il raccordo con gli altri Uffici di diretta collaborazione, cura il cerimoniale.
2. La Segreteria del Ministro è diretta e coordinata dal Capo della Segreteria, che coadiuva e assiste il Ministro negli organismi a cui partecipa e adempie, su suo mandato, a compiti specifici riguardanti l’attività istituzionale e i rapporti politici del medesimo.
3. Della Segreteria fa parte il Segretario particolare, che cura i rapporti personali del Ministro con soggetti pubblici e privati nello svolgimento dei compiti politico-istituzionali, in particolare curandone l’agenda e la tenuta della corrispondenza privata del Ministro.
4. Il Capo della Segreteria e il Segretario particolare sono scelti fra soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, sulla base di un rapporto fiduciario con il Ministro.
Art. 5
Ufficio legislativo
1. L’Ufficio legislativo cura l’attività legislativa e regolamentare nelle materie di competenza del Ministero, con la collaborazione dei competenti uffici del Ministero attraverso lo studio, l’elaborazione normativa, la valutazione dei costi della regolazione, l’analisi dell’impatto e della fattibilità della regolamentazione, garantendo la qualità, lo snellimento e la semplificazione normativa. Lo stesso Ufficio, inoltre:
a) esamina i provvedimenti sottoposti al Consiglio dei ministri e quelli di iniziativa parlamentare;
b) cura le risposte agli atti parlamentari di sindacato ispettivo riguardanti il Ministero e il seguito dato agli stessi;
c) esamina i provvedimenti sottoposti al Consiglio dei ministri e quelli di iniziativa parlamentare; cura, in particolare, il raccordo permanente con l’attività normativa del Parlamento, i rapporti con la Presidenza del Consiglio dei ministri e le altre amministrazioni interessate, anche per quanto riguarda la formazione e l’attuazione normativa di atti dell’Unione europea e la legislazione regionale;
d) cura i rapporti di natura tecnico-giuridica con le Autorità amministrative indipendenti, con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni, e le province autonome di Trento e di Bolzano, la Conferenza Stato-città ed autonomie locali e la Conferenza unificata e con l’Avvocatura dello Stato e con il Consiglio di Stato; segue anche la legislazione regionale per le materia di interesse del Ministero;
e) sovrintende al contenzioso internazionale, europeo e costituzionale; cura gli adempimenti relativi al contenzioso sugli atti del Ministro per i profili di propria competenza, in raccordo con l’Avvocatura Generale dello Stato e con le Direzioni Generali interessate.
2. Il Capo dell’Ufficio legislativo è scelto fra i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari, fra dirigenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni dotati di elevata professionalità ed esperienza, fra professori universitari di ruolo nell’area delle scienze giuridiche, nonchè fra soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di elevata e comprovata capacità ed esperienza nel campo della consulenza giuridica e legislativa e della progettazione e produzione normativa.
3. Il Ministro, su proposta del Capo dell’Ufficio legislativo, può nominare, con proprio decreto, fino a due vice Capi dell’Ufficio legislativo, di cui uno con funzioni vicarie, scelti fra i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari, personale della carriera direttiva della Presidenza della Repubblica o della Corte costituzionale o delle autorità indipendenti, nonchè fra soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di comprovata capacità ed esperienza nel campo della consulenza giuridica e legislativa nonché della progettazione e produzione normativa. L’incarico di vice Capo dell’Ufficio legislativo può essere conferito a dirigenti di ruolo di livello non generale delle pubbliche amministrazioni, cui conferire un incarico ai sensi dell’articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Laddove conferito a un dirigente di ruolo di livello non generale l’incarico di Vice Capo dell’Ufficio legislativo rientra nei limiti del contingente complessivo di cui all’articolo 10, comma 4, del presente decreto. La durata dell’incarico di vice Capo dell’Ufficio legislativo è limitata alla permanenza in carica del Ministro che ne ha disposto la nomina, fatta salva la possibilità di revoca anticipata da parte del Ministro per il venir meno del rapporto fiduciario.
Art. 6
Segreteria tecnica del Ministro
1. La Segreteria tecnica del Ministro svolge attività di supporto conoscitivo specialistico e tecnico per l’elaborazione e il monitoraggio delle politiche riguardanti i settori di intervento del Ministero e per le conseguenti determinazioni di competenza del Ministro circa l’utilizzazione delle relative risorse finanziarie.
Tali attività di supporto sono svolte in raccordo con gli uffici del Ministero, sia nella fase di rilevazione delle problematiche da affrontare sia in quella dell’elaborazione delle direttive e delle decisioni di competenza del Ministro, nonchè mediante la promozione di nuove attività e iniziative, anche attraverso l’elaborazione di documenti, indagini e rapporti, l’organizzazione e la partecipazione a tavoli di concertazione e momenti di approfondimento scientifico quali convegni, conferenze e tavole rotonde nelle materie di competenza istituzionale del Ministero e in rapporto con le altre amministrazioni interessate, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica.
2. Il Capo della Segreteria tecnica è scelto, sulla base di un rapporto fiduciario con il Ministro, fra soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di elevato livello specialistico e competenze adeguate alle funzioni da svolgere, avuto riguardo, in particolare, ai titoli posseduti e alle esperienze professionali maturate.
Art. 7
Ufficio stampa
1. L’Ufficio stampa cura i rapporti con il sistema e gli organi di informazione nazionali e internazionali; effettua il monitoraggio dell’informazione italiana ed estera curando la rassegna stampa, con particolare riferimento ai profili di competenza del Ministero; promuove e sviluppa, anche in raccordo con le strutture amministrative del Ministero, programmi e iniziative editoriali di informazione istituzionale.
2 All’Ufficio stampa è preposto il Capo dell’Ufficio stampa, il quale è scelto dal Ministro tra giornalisti, operatori del settore dell’informazione o comunque tra soggetti, anche appartenenti alle pubbliche amministrazioni, enti, organismi e imprese pubbliche, in possesso di specifica capacità e comprovata esperienza nel campo della comunicazione istituzionale o dell’editoria, iscritti negli appositi albi professionali, nel rispetto delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 422. Il medesimo requisito di iscrizione agli albi professionali è richiesto anche per il personale addetto all’Ufficio stampa, ai sensi della legge 7 giugno 2000, n. 150.
3. Il Ministro può nominare un portavoce, anche esterno all’amministrazione, ai sensi dell’articolo 7, della legge 7 giugno 2000, n. 150, che, in collaborazione con l’Ufficio stampa, cura i rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi di informazione. Le funzioni del portavoce, qualora non nominato, possono essere svolte dal Capo dell’Ufficio stampa.
4. Il Ministro, inoltre, su proposta del Capo Ufficio stampa, può nominare fino a due vice Capi Ufficio stampa, nell’ambito del contingente previsto dall’articolo 10, comma 2.
Art. 8
Ufficio del Consigliere diplomatico
1. L’Ufficio del Consigliere diplomatico assiste il Ministro nelle iniziative in campo europeo e internazionale, promuove e assicura la partecipazione del Ministro alle attività degli Organismi internazionali ed europei, cura le relazioni internazionali.
2. Il Consigliere diplomatico è nominato dal Ministro con proprio decreto, d’intesa con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, ed è scelto tra funzionari appartenenti alla carriera diplomatica di grado non inferiore a consigliere di legazione.
3. Il Ministro può altresì avvalersi di un Consigliere diplomatico aggiunto, parimenti scelto tra funzionari appartenenti alla carriera diplomatica, nell’ambito del contingente previsto dall’articolo 10, comma 2.
Art. 9
Segreterie dei Viceministri e dei Sottosegretari di Stato
1. Le Segreterie dei Viceministri e dei Sottosegretari di Stato garantiscono il necessario raccordo con gli Uffici del Ministero e con gli altri Uffici di diretta collaborazione e curano i rapporti con soggetti pubblici e privati, in ragione dell’incarico istituzionale.
2. I Capi delle Segreterie dei Viceministri e dei Sottosegretari di Stato sono scelti anche tra soggetti estranei alle pubbliche amministrazioni e nominati dal Ministro, su proposta, rispettivamente, dei Viceministri e dei Sottosegretari di Stato interessati.
3. A ciascuna Segreteria di cui al presente articolo, oltre al Capo della Segreteria, sono assegnate fino a un massimo di otto unità di personale, scelte tra i dipendenti del Ministero ovvero fra i dipendenti di altre pubbliche amministrazioni, in posizione di aspettativa, comando, fuori ruolo, o in altre posizioni analoghe previste dai rispettivi ordinamenti, fatta salva la possibilità di scegliere una delle otto unità fra estranei alle pubbliche amministrazioni con incarico di durata non superiore a quella di permanenza in carica del Viceministro o del Sottosegretario di Stato.
4. Il personale di cui al comma 3 assegnato alle segreterie dei Sottosegretari di Stato è da intendersi aggiuntivo rispetto al contingente complessivo di cui all’articolo 10, comma 1.
Art. 10
Personale degli uffici di diretta collaborazione
1. Il contingente di personale degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro, ad eccezione del personale degli Uffici di cui all’articolo 9, comma 4, è stabilito complessivamente in 130 unità, di cui 8 da assegnare al contingente del Viceministro, se nominato, fatta salva la possibilità di scegliere una delle otto unità fra estranei alle pubbliche amministrazioni con contratto di durata non superiore a quella di permanenza in carica del Viceministro. Entro tale limite complessivo, il Ministro, con proprio provvedimento, individua i dipendenti da inserire nel decreto degli Uffici di diretta collaborazione, scegliendoli prioritariamente tra i dipendenti del Ministero ovvero di altre amministrazioni pubbliche.
2. In aggiunta al contingente di cui al comma 1, possono inoltre essere assegnati, nel limite del venti per cento del predetto contingente complessivo e nel rispetto degli ordinari stanziamenti di bilancio destinati agli Uffici di diretta collaborazione, collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, esperti e consulenti per particolari professionalità e specializzazioni, anche con incarichi di collaborazione scelti fra persone dotate di elevata professionalità nelle materie di competenza del Ministero, nelle materie giuridico-amministrative ed economiche, nonchè in quelle concernenti l’informazione, la comunicazione istituzionale e i social media, anche con incarichi di collaborazione di durata comunque non superiore rispetto alla permanenza in carica del Ministro, ai sensi dell’articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
3. In aggiunta al contingente di cui all’articolo 10, commi 1 e 2, possono essere chiamati a collaborare con il Ministro fino ad un massimo di dieci Consiglieri, a titolo gratuito, scelti fra persone dotate di elevata professionalità nelle materie di competenza del Ministero.
4. Nell’ambito del contingente complessivo di cui comma 1, sono individuati, per lo svolgimento di funzioni attinenti ai compiti di diretta collaborazione, specifici incarichi dirigenziali di livello non generale in numero non superiore a sei, conferiti ai sensi dell’articolo 19, comma 10 del decreto legislativo n. 165 del 2001.
Tali incarichi possono essere attribuiti anche ai sensi dell’articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001; in tal caso concorrono a determinare il limite degli incarichi conferibili a tale titolo nell’ambito della dotazione organica del Ministero e nei limiti consentiti dagli atti di individuazione dei posti di funzione di livello dirigenziale non generale del Ministero. L’incarico di livello dirigenziale generale è incluso nel contingente complessivo di cui al comma 1 ed è conferito ai sensi dell’articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001 nei limiti della dotazione organica dei dirigenti di prima fascia del Ministero.
5. Le posizioni relative ai responsabili degli Uffici di diretta collaborazione, costituite dal Capo di Gabinetto, dal Capo dell’Ufficio legislativo, dal Capo della Segreteria del Ministro, dal Segretario particolare del Ministro, dal Capo della Segreteria tecnica del Ministro, dal Capo della Segreteria del Viceministro, dal Capo dell’Ufficio Stampa, dal Capo della Segreteria dei Sottosegretario di Stato, dal Consigliere diplomatico, nonchè dai Vice Capi di Gabinetto e dai Vice Capi dell’Ufficio legislativo, sono aggiuntive rispetto al contingente di cui al comma 1 e di cui all’articolo 9, comma 4.
6. Le posizioni relative al Portavoce del Ministro, al Consigliere diplomatico aggiunto e ai Vice Capo Ufficio stampa, rientrano nell’ambito del contingente di cui al comma 2.
7. Il personale dipendente da altre amministrazioni, enti e organismi pubblici assegnato agli uffici di diretta collaborazione è posto in posizione di aspettativa, comando o fuori ruolo. Si applica l’articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, per un contingente di personale non superiore al 25 per cento del contingente complessivo di cui al comma 1.
Art. 11
Trattamento economico
1. Ai responsabili degli uffici di diretta collaborazione di cui all’articolo 10, comma 5, e all’articolo 9, comma 2, spetta un trattamento economico onnicomprensivo, determinato con le modalità di cui all’articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e articolato:
a) per il Capo di Gabinetto, in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale generale incaricati ai sensi dell’articolo 19, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante al Capo Dipartimento dello stesso Ministero;
b) per il Capo della Segreteria tecnica del Ministro, per il Capo della Segreteria del Ministro, per il Capo dell’Ufficio legislativo, per i Vice Capi di Gabinetto e per il Consigliere diplomatico in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale generale, incaricati ai sensi dell’articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti di uffici dirigenziali generali dello stesso Ministero;
c) per il Segretario particolare del Ministro, per i Vice Capi dell’Ufficio legislativo e per i Capi delle segreterie dei Viceministri e dei Sottosegretari di Stato, in una voce retributiva di importo non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale di livello non generale e in un emolumento accessorio di importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti titolari di uffici dirigenziali non generali del Ministero;
d) per il Capo dell’Ufficio stampa del Ministro e, ove nominato, per il portavoce del Ministro, in voci retributive non superiori a quelle previste dal contratto collettivo nazionale per i giornalisti con la qualifica di redattore capo. Il trattamento economico del Capo Ufficio stampa è da intendersi unico e omnicomprensivo nel caso di attribuzioni delle funzioni di portavoce del Ministro ai sensi dell’art. 7 del presente decreto;
e) per il vice Capo Ufficio stampa il compenso è determinato all’atto del conferimento dell’incarico nel limite complessivo delle risorse disponibili e, comunque non oltre la misura massima di euro 70.000 annui lordi;
f) per il Consigliere diplomatico aggiunto, un trattamento economico di importo non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale di livello non generale e in un emolumento accessorio di importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti titolari di uffici dirigenziali non generali del Ministero.
2. Per i dipendenti pubblici il trattamento di cui al comma 1, se più favorevole, integra, per la differenza, il trattamento economico in godimento. Ai responsabili degli uffici di cui al comma 1, dipendenti da pubbliche amministrazioni, che optino per il mantenimento del proprio trattamento economico è corrisposto un emolumento accessorio determinato con le modalità di cui all’articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nel rispetto dei limiti di quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 2012.
3. Ai dirigenti di livello non generale dei ruoli di cui all’art. 23 del decreto legislativo n. 165 del 2001, assegnati agli uffici di diretta collaborazione, è corrisposta una retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti della stessa fascia del Ministero, nonchè, in attesa di specifica disposizione contrattuale, un’indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, sentito il Ministero dell’economia e delle finanze, su proposta del Capo di Gabinetto, di importo non superiore al 50% (cinquanta) cento della retribuzione di posizione complessiva, a fronte delle specifiche responsabilità connesse all’incarico attribuito, della specifica qualificazione professionale posseduta, della disponibilità ad orari disagevoli, della qualità della prestazione individuale, salvo conguaglio da corrispondersi previa valutazione della performance, secondo il sistema in vigore.
4. Il trattamento economico del personale con contratto a tempo determinato e di quello con contratti di collaborazione è determinato all’atto del conferimento dell’incarico. Al personale con contratto a tempo determinato è attribuito il trattamento economico previsto dalla contrattazione collettiva del comparto Ministeri per l’area dei funzionari. Al personale con contratto di collaborazione è attribuito il trattamento economico determinato con decreto del Ministro, comunque entro il limite massimo di 120.000 euro annui lordi. Il relativo onere grava sugli stanziamenti dell’unità previsionale di base «Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all’opera del Ministro» Missione «Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche» Programma «Indirizzo politico», Azione «Indirizzo politico-amministrativo» dello stato previsionale della spesa del Ministero, che costituiscono il limite di spesa.
5. Al personale non dirigenziale assegnato agli uffici di diretta collaborazione, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagevoli eccedenti quelli stabiliti in via ordinaria dalle disposizioni vigenti, nonché delle conseguenti ulteriori prestazioni richieste dai responsabili degli uffici, spetta un’indennità accessoria di diretta collaborazione, sostitutiva degli istituti retributivi finalizzati all’incentivazione della produttività e al miglioramento dei servizi. Il personale beneficiario della predetta indennità è determinato dal Capo di Gabinetto, sentiti i responsabili degli uffici di cui all’articolo 10, comma 5. In attesa di specifica disposizione contrattuale, ai sensi dell’articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, la misura dell’indennità è determinata con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell’economia e finanze.
Capo II
Organismo indipendente di valutazione della performance
Art. 12
Organismo indipendente di valutazione della performance
1. Presso il Ministero opera l’Organismo indipendente di valutazione della performance, di seguito «OIV», che svolge, in piena autonomia e indipendenza, le funzioni di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Sugli esiti delle proprie attività l’OIV riferisce secondo i criteri e le modalità previste dall’articolo 14, comma 4, del citato decreto legislativo n. 150 del 2009.
2. L’OIV è costituito con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, ai sensi degli articoli 14 e 14-bis del decreto legislativo n. 150 del 2009.
3. I componenti dell’OIV sono scelti nel rispetto dei requisiti e del procedimento di nomina previsti dal decreto del Ministro per la pubblica amministrazione in data 6 agosto 2020, adottato ai sensi dell’articolo 6, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2016, n. 105, e concernente l’istituzione dell’Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione della performance, per la durata prevista dal comma 3, dell’articolo 14-bis del citato decreto legislativo n. 150 del 2009.
4. Ai componenti dell’OIV è corrisposto un emolumento onnicomprensivo, determinato con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, e, comunque, nel limite delle risorse indicate dall’articolo 14, comma 11, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Al Presidente spetta il medesimo compenso con una maggiorazione del 20%. La determinazione del compenso è rimessa all’autonoma decisione del Ministro nel rispetto dei principi fondamentali del decreto legislativo 150 del 2009, nonchè nei limiti dell’invarianza della spesa di cui all’articolo 14, comma 11, del citato decreto legislativo.
Art. 13
Struttura tecnica per la misurazione della performance
1. Presso l’OIV, ai sensi dell’articolo 14, commi 9 e 10, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 opera la Struttura tecnica permanente di misurazione della performance, di seguito «Struttura tecnica», con funzioni di supporto all’OIV per lo svolgimento delle sue attività. Il responsabile della Struttura tecnica è nominato, su proposta del Presidente dell’OIV, ed è individuato tra i dirigenti di seconda fascia, in possesso di specifica professionalità ed esperienza nel settore della misurazione e valutazione della performance nelle amministrazioni pubbliche, nel limite degli incarichi conferibili a tale titolo nell’ambito della dotazione organica del Ministero e nei limiti consentiti dagli atti di individuazione dei posti di funzione di livello dirigenziale non generale del Ministero.
2. Alla Struttura tecnica è assegnato un contingente di personale non superiore a dieci unità, oltre al responsabile della Struttura medesima. Al responsabile e al personale assegnato alla Struttura tecnica si applicano le disposizioni concernenti il personale in servizio presso gli Uffici di diretta collaborazione di cui all’articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001.
3. Il trattamento economico del responsabile della Struttura tecnica di cui al comma 2 è determinato con le modalità stabilite all’articolo 11, comma 3, per il personale dirigenziale di livello non generale assegnato agli Uffici di diretta collaborazione.
4. Al personale non dirigenziale assegnato alla Struttura tecnica, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagevoli eccedenti quelli stabiliti in via ordinaria dalle disposizioni vigenti, nonchè delle conseguenti ulteriori prestazioni richieste dal responsabile, spetta un’indennità accessoria sostitutiva degli istituti retributivi finalizzati all’incentivazione della produttività ed al miglioramento dei servizi determinata con le modalità stabilite all’articolo 11, comma 5. Il personale beneficiario della predetta indennità è determinato dal Presidente dell’OIV.
In attesa di specifica disposizione contrattuale, ai sensi dell’articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, la misura dell’indennità è determinata con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell’economia e finanze. È rispettato il limite dell’invarianza della spesa di cui all’art. 14, comma 11, del citato decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
Capo III
Disposizioni comuni e finali
Art. 14
Modalità di gestione
1. Gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro e l’OIV costituiscono, ai fini dell’articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, un unico Centro di Responsabilità amministrativa articolato in quattro «Azioni», «Ministro e Sottosegretari di Stato», «Indirizzo politico-amministrativo», «Valutazione e controllo strategico (OIV)» e «Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti».
2. La gestione degli stanziamenti di bilancio riferiti al Centro di Responsabilità «Gabinetto e Uffici di diretta collaborazione del Ministro», nonchè la gestione delle risorse umane e strumentali è attribuita, ai sensi dell’articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 165 del 2001, alla responsabilità del Capo di Gabinetto, che può delegare i relativi adempimenti al Direttore di Gabinetto, nonchè avvalersi, ove ricorrano le condizioni previste dall’articolo 4 del decreto legislativo n. 279 del 1997, della Direzione generale per le risorse, dell’organizzazione, i sistemi informativi e il bilancio per la liquidazione e l’erogazione delle spese da imputare ai fondi predetti.
Art. 15
Norme finali e abrogazioni
1. Dall’attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
2. Il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 198, è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
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