PRESIDENZA del CONSIGLIO dei MINISTRI – Decreto n. 210 del 29 novembre 2023
Regolamento recante norme per l’organizzazione e il funzionamento degli uffici dell’Avvocatura dello Stato
Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente regolamento disciplinano l’organizzazione e il funzionamento degli uffici dell’Avvocatura dello Stato, nel rispetto delle previsioni del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, della legge 3 aprile 1979, n. 103, e delle altre norme di legge che disciplinano la specifica materia.
Art. 2
Criteri di organizzazione
1. Gli uffici amministrativi dell’Avvocatura dello Stato sono ordinati secondo i seguenti criteri:
a) articolazione degli uffici per funzioni omogenee;
b) collegamento e coordinamento delle attività degli uffici, nel rispetto del principio di collaborazione, anche attraverso la comunicazione interna ed esterna e l’interconnessione mediante sistemi informatici e statistici pubblici;
c) trasparenza, attraverso apposita struttura per l’informazione ai cittadini e alle amministrazioni e, per ciascun procedimento, attribuzione a un unico ufficio della responsabilità complessiva dello stesso, nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241;
d) armonizzazione degli orari di servizio e di apertura degli uffici con le esigenze di funzionamento degli uffici giurisdizionali e con gli orari delle amministrazioni pubbliche dei Paesi e delle istituzioni dell’Unione europea.
Art. 3
L’Avvocato generale
1. L’Avvocato generale, fatta salva ogni altra attribuzione prevista da norme di legge o di regolamento, quale organo di governo dell’Istituto, esercita le funzioni di indirizzo e a tal fine assegna le risorse finanziarie al Segretario generale quale centro di responsabilità.
2. L’Avvocato generale dello Stato definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare avvalendosi del Segretario generale e verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite. A tal fine, anche sulla base delle proposte del Segretario generale, adotta ogni anno le direttive generali da seguire per l’azione amministrativa e per la gestione.
3. L’Avvocato generale è il titolare dell’informazione e della comunicazione istituzionale.
4. L’Avvocato generale in particolare:
a) presiede il Consiglio di amministrazione;
b) conferisce, con propri decreti, adottati su proposta del Segretario generale, in conformità a quanto previsto dalle norme vigenti, gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale, di prima fascia, sottoscrivendo i relativi contratti;
c) definisce l’organizzazione degli uffici di livello dirigenziale;
d) nomina i componenti degli organi collegiali previsti dal presente regolamento e da altre norme, salvo che non sia diversamente stabilito;
e) svolge le funzioni di direzione, di indirizzo e di controllo che gli sono attribuite dalle leggi e dai regolamenti;
f) valuta la corrispondenza dei risultati dell’attività amministrativa ai propri atti di indirizzo;
g) nomina con appositi decreti gli esperti a supporto della propria Attività di agente di governo a difesa dello Stato italiano dinanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo.
5. L’Avvocato generale si avvale nella propria attività, oltre che della collaborazione del Segretario generale, anche delle strutture di supporto di cui all’articolo 4 e può avvalersi della collaborazione di avvocati e procuratori dello Stato, fiduciariamente scelti.
Art. 4
Strutture di supporto all’Avvocato generale
1. Le strutture di supporto all’Avvocato generale sono:
a) il Servizio di segreteria;
b) il Servizio studi e formazione professionale;
c) il Servizio di comunicazione istituzionale;
d) il Servizio del cerimoniale.
2. Il Servizio di segreteria è struttura di livello non dirigenziale ed è composta da personale individuato nell’ambito dei dipendenti di ruolo dell’Avvocatura o di altre amministrazioni in posizione di comando o distacco. Il Servizio svolge attività di supporto ai compiti dell’Avvocato generale e provvede al coordinamento degli impegni dello stesso; assiste, altresì, l’Avvocato generale negli organismi a cui partecipa e adempie, su suo mandato, a compiti specifici riguardanti l’attività e i rapporti istituzionali del medesimo. Al servizio può essere preposto un responsabile titolare di posizione organizzativa.
3. Il Servizio studi e formazione professionale è struttura di livello non dirigenziale ed è costituito da avvocati o procuratori dello Stato nominati dall’Avvocato generale e coordinati dall’Avvocato generale aggiunto o da un Vice Avvocato generale.
L’incarico dei componenti dura tre anni ed è rinnovabile.
4. Il Servizio studi e formazione professionale coadiuva l’Avvocato generale nelle seguenti attività:
a) predisposizione delle relazioni periodiche previste dall’articolo 15 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611;
b) elaborazione di studi e ricerche della normativa e della giurisprudenza rilevanti;
c) rilevazione e analisi dell’attività parlamentare;
d) elaborazione dei programmi di formazione e aggiornamento professionale degli avvocati e procuratori dello Stato.
5. Il Servizio di comunicazione istituzionale è struttura di livello non dirigenziale che cura i rapporti con il sistema e gli organi di informazione nazionali e internazionali ed effettua il monitoraggio dell’informazione italiana ed estera e ne cura la rassegna, con particolare riferimento ai profili che attengono ai compiti istituzionali dell’Avvocatura. Il coordinatore del servizio è fiduciariamente scelto dall’Avvocato generale tra gli avvocati ovvero procuratori dello Stato e può svolgere anche il ruolo di portavoce dell’Avvocato generale, ove autorizzato da quest’ultimo, per la cura dei rapporti di carattere istituzionale con gli organi di informazione. L’incarico di coordinatore dura tre anni ed è rinnovabile. Il servizio può avvalersi di personale amministrativo individuato tra il personale in servizio ovvero, in mancanza di adeguata professionalità, di risorse esterne nel rispetto delle previsioni normative vigenti e in possesso di comprovata esperienza maturata sul campo delle comunicazioni istituzionali ovvero dell’editoria.
6. Il Servizio del cerimoniale è struttura di livello non dirigenziale che cura l’organizzazione e la gestione degli eventi di interesse dell’Avvocato generale. Il coordinatore del predetto servizio è fiduciariamente scelto dall’Avvocato generale tra gli avvocati e/o procuratori. Dura in carica tre anni ed è rinnovabile.
Il servizio può avvalersi di personale amministrativo individuato tra il personale in servizio.
Art. 5
Responsabile per la transizione digitale
1. Il Responsabile per la transizione digitale è nominato dall’Avvocato generale, sentito il Segretario generale, tra gli avvocati dello Stato dotati di specifiche competenze ed esperienze professionali allo svolgimento del predetto incarico. L’incarico dura fino a cinque anni ed è rinnovabile non più di una volta.
2. Il Responsabile per la transizione digitale cura i rapporti con le autorità e le amministrazioni che hanno competenze in ambito informatico, anche con riferimento ai processi giurisdizionali telematici, e definisce la strategia per l’assolvimento dei compiti di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, secondo le direttive dell’Avvocato generale, nell’ottica della transizione verso modalità operative digitali, in conformità alle linee di indirizzo per l’informatica nella pubblica amministrazione e, in generale, alle vigenti disposizioni in materia di informatizzazione della pubblica amministrazione. Per lo svolgimento dei suoi compiti il Responsabile per la transizione digitale si avvale della Direzione generale competente.
Art. 6
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
1. Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) è nominato dall’Avvocato generale, sentito il Segretario generale, di norma tra i Dirigenti di ruolo in servizio presso l’Avvocatura dello Stato in possesso di adeguata conoscenza dell’organizzazione e del funzionamento dell’amministrazione.
2. Il RPCT svolge i compiti stabiliti dall’articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190.
3. Il RCPT per i suoi compiti si avvale del personale in servizio presso la Direzione generale del personale.
Art. 7
Responsabile della protezione dei dati personali
1. Il Responsabile della protezione dei dati personali è nominato dall’Avvocato generale, sentito il Segretario generale, tra gli avvocati o i procuratori dello Stato dotati di specifiche competenze ed esperienze professionali in materia. L’incarico, non rinnovabile, dura fino a cinque anni.
2. Il Responsabile della protezione dei dati personali svolge i compiti stabiliti dal Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Art. 8
Organismo indipendente di valutazione
1. L’Organismo indipendente di valutazione ha il compito di valutare il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni e di garantire la correttezza dei processi di misurazione e valutazione della performance individuale del personale amministrativo. L’Organismo di valutazione opera, gratuitamente, in posizione di autonomia e risponde esclusivamente all’ Avvocato generale dello Stato.
2. Per lo svolgimento dei propri compiti, l’organismo può accedere agli atti e ai documenti concernenti le attività dell’Avvocatura di interesse e può richiedere ai titolari degli Uffici dirigenziali di riferimento le informazioni necessarie. Sugli esiti delle proprie attività l’organismo riferisce secondo i criteri e le modalità normativamente previste.
3. L’Organismo di valutazione è composto da un Vice Avvocato generale dello Stato, che lo presiede, e da due avvocati dello Stato, nominati dall’Avvocato generale, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l’espletamento dell’incarico.
Art. 9
Segretario generale
1. Il Segretario generale, da cui dipendono gli uffici di livello dirigenziale generale, è il vertice dell’organizzazione amministrativa e fatta salva ogni altra attribuzione prevista da norme di legge o di regolamento, è titolare delle seguenti funzioni:
a) collabora direttamente con l’Avvocato generale e propone a quest’ultimo, sentiti i dirigenti di prima fascia, le modifiche all’organizzazione degli Uffici dirigenziali non generali, nell’invarianza della dotazione organica, al fine di assicurare che il livello delle relative competenze amministrative sia costantemente adeguato agli obiettivi da perseguire e alle esigenze di semplificazione amministrativa, con riguardo anche all’evoluzione dell’ordinamento;
b) cura l’attuazione degli indirizzi generali dell’azione amministrativa definiti dall’Avvocato generale anche attraverso l’emanazione di specifiche circolari;
c) coordina e controlla la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali di pertinenza dei dirigenti;
d) adotta le iniziative necessarie al coordinamento fra le strutture del segretariato generale e fra queste e le avvocature distrettuali;
e) sovrintende, avvalendosi dei competenti dirigenti di prima fascia, alla organizzazione, anche logistica, degli Uffici centrali e periferici dell’Avvocatura di Stato;
f) conferisce, con propri decreti, sentiti i titolari degli uffici dirigenziali generali, gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali di seconda fascia e sottoscrive i relativi contratti;
g) esercita il potere sostitutivo nei confronti del personale con qualifiche dirigenziali, nei casi di inerzia;
h) sentiti i titolari degli uffici dirigenziali generali, determina i programmi e definisce le direttive per dare attuazione agli indirizzi dell’Avvocato generale definiti nella direttiva annuale;
i) valuta la dirigenza di seconda fascia, nell’ambito delle proprie competenze, ai sensi delle norme vigenti in materia, sentiti i dirigenti di prima fascia e l’Avvocato distrettuale per i dirigenti preposti in sede distrettuale;
l) assicura il coordinamento e la vigilanza degli uffici amministrativi e di supporto all’attività istituzionale;
m) nomina i referenti informatici presso gli uffici centrali e distrettuali;
n) valuta la dirigenza di prima fascia nell’ambito delle proprie competenze, ai sensi delle norme vigenti in materia;
o) svolge ogni altro compito attribuitogli da disposizioni di legge, da regolamenti e dai contratti collettivi di lavoro.
2. Fermo restando il disposto dell’articolo 6 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, il Segretario generale, per lo svolgimento delle sue funzioni, può avvalersi della collaborazione di avvocati e procuratori dello Stato, addetti all’ufficio di segreteria generale, nominati dall’Avvocato generale su proposta del Segretario generale.
3. Sono poste alle dirette dipendenze del Segretario generale le seguenti strutture:
a) la Segreteria generale e la Segreteria degli organi collegiali di cui all’articolo 10;
b) l’ufficio di collaborazione professionale, archivio, servizio esterno e servizi ausiliari di cui all’articolo 11.
4. Il Segretariato generale costituisce centro di responsabilità amministrativa ai fini contabili.
Art. 10
Segreteria generale e degli organi collegiali
1. Alle dirette dipendenze del Segretario generale opera la Segreteria generale, cui sono addette unità di personale della dotazione organica dell’Avvocatura generale che attendono agli adempimenti connessi alle competenze istituzionali del Segretariato.
2. Il personale della Segreteria generale opera anche quale Segreteria degli organi collegiali, cui sono addette unità di personale che curano gli adempimenti relativi al funzionamento del Comitato consultivo, del Consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato e del Consiglio di amministrazione.
Art. 11
Ufficio di Collaborazione professionale, archivio, servizio esterno e servizi ausiliari
1. L’Ufficio di collaborazione professionale, archivio, servizio esterno e servizi ausiliari è struttura di livello dirigenziale non generale che coadiuva il Segretario nelle seguenti attività:
a) segreteria di avvocati e procuratori;
b) redazione materiale di atti e lettere, espletamento delle attività telematiche di gestione e deposito di atti e documenti e di notificazione di atti e provvedimenti;
c) adempimenti interni ed esterni in materia di: notificazione di atti e provvedimenti, depositi, ricerche e altri incombenti presso le cancellerie e segreterie delle autorità giudiziarie; acquisizione e lavorazione di sentenze o di altri provvedimenti decisori; agenda e scadenziere;
d) gestione dei fondi spesa degli enti ed altri soggetti patrocinati e attività consequenziali e relativo rendiconto con il supporto degli uffici della Direzione generale per le risorse finanziarie;
e) adempimenti connessi alle attività istituzionali di competenza dell’Agente del Governo a difesa dello Stato italiano dinanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo;
f) gestione del protocollo in entrata e impianti: adempimenti e lavorazioni relativi ad atti notificati, corrispondenza in arrivo, impianto affari;
g) gestione del protocollo in uscita: adempimenti e lavorazioni relativi alla corrispondenza in partenza;
h) gestione dei servizi di carattere generale a supporto delle attività istituzionali, e in particolare, del servizio corrispondenza, del servizio automobilistico, del servizio cassa, del servizio di portineria e custodia, degli archivi, della telefonia, della fotoriproduzione e della stampa.
2. Nell’ambito dell’Ufficio di cui al comma 1, il Segretario generale può conferire, nei limiti delle risorse a tal fine disponibili, incarichi di natura organizzativa o professionale.
Art. 12
Uffici di livello dirigenziale
1. L’Avvocatura Generale è articolata in due uffici di livello dirigenziale generale, ciascuno dei quali costituente centro di costo, di seguito indicati:
a) Direzione generale per le risorse umane, per la formazione e affari generali;
b) Direzione generale per le risorse finanziarie, contratti e sistemi informativi.
2. Nell’ambito delle direzioni di cui al comma 1, sono individuati i restanti Uffici di livello dirigenziale non generale.
3. L’Avvocatura è altresì articolata in n. 25 Avvocature distrettuali di cui all’articolo 15 e nei corrispondenti uffici amministrativi unici distrettuali di livello dirigenziale non generale.
Art. 13
Direzione generale per le risorse umane, per la formazione e affari generali
1. La Direzione generale per le risorse umane, per la formazione e affari generali svolge le funzioni e i compiti di spettanza dell’Avvocatura nei seguenti ambiti:
a) attuazione delle politiche relative al personale dell’Avvocatura;
b) raccolta e conservazione della normativa interna e degli atti relativi agli affari di Segreteria generale;
c) relazioni con il pubblico, ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
d) programmazione e pianificazione strategica dell’attività amministrativa dell’Avvocatura dello Stato, anche mediante la predisposizione del piano della performance e la redazione della relazione annuale sulla performance e della direttiva annuale dell’Avvocato generale sull’azione amministrativa;
e) misurazione della performance e dei risultati dell’attività amministrativa, anche in funzione di supporto dell’OIV;
f) elaborazione e attuazione del piano integrato di attività e organizzazione del personale amministrativo in raccordo con gli indirizzi forniti dal Segretario generale;
g) elaborazione e attuazione del piano di reclutamento del personale togato in raccordo con gli indirizzi forniti dall’Avvocato generale e dal Segretario generale;
h) ricerca e sperimentazione delle innovazioni funzionali alle esigenze formative del personale dell’Avvocatura;
i) amministrazione del personale togato e amministrativo;
l) cura delle relazioni sindacali e contrattazione collettiva integrativa nazionale per il personale amministrativo dell’Avvocatura;
m) coordinamento ed emanazione di indirizzi alle Avvocature distrettuali per l’applicazione dei contratti collettivi e la stipula di accordi decentrati per il personale amministrativo dell’Avvocatura;
n) attuazione dei programmi per la mobilità del personale;
o) trattamento di quiescenza e previdenza relativo al personale togato, dirigenziale di livello generale e non generale dell’Avvocatura e al personale amministrativo dell’Avvocatura dello Stato;
p) gestione contabile delle competenze del personale togato e amministrativo;
q) adozione di misure finalizzate a promuovere il benessere organizzativo del personale dell’Avvocatura e a fornire consulenza alle avvocature distrettuali per lo svolgimento di analoghe azioni con riferimento al contesto territoriale di competenza;
r) supporto alla gestione del contenzioso concernente il personale dell’Avvocatura;
s) supporto all’ufficio che si occupa dei procedimenti disciplinari relativi al personale amministrativo dell’Avvocatura;
t) cura delle attività connesse ai procedimenti per responsabilità dirigenziale dei Dirigenti prevista dall’articolo 21, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
u) cura delle attività connesse ai procedimenti per responsabilità penale e amministrativo-contabile del personale dell’Avvocatura;
v) supporto al Segretariato generale per la predisposizione di schemi di atti normativi, relazioni illustrative e relazioni tecnico-finanziarie agli atti normativi ed emendamenti, per quanto di competenza;
z) attività di coordinamento e consulenza relativamente alla gestione delle strutture periferiche;
aa) ricezione, protocollo e smistamento della corrispondenza di propria competenza.
2. La direzione di cui al comma 1 si compone di n. 3 uffici di livello dirigenziale non generale, così denominati:
a) Ufficio I – personale amministrativo e trattamento economico;
b) Ufficio II – personale togato e trattamento economico;
c) Ufficio III – affari generali, formazione, performance.
3. L’individuazione degli Uffici di livello dirigenziale non generale e la definizione delle rispettive competenze è disciplinata con successivo atto dell’Avvocato generale ai sensi dell’art. 16 del presente regolamento.
Art. 14
Direzione generale per le risorse finanziarie, contratti e sistemi informativi
1. La Direzione generale per le risorse finanziarie, contratti e sistemi informativi, svolge le funzioni e i compiti di spettanza dell’Avvocatura nei seguenti ambiti:
a) supporto alla definizione della politica finanziaria dell’Avvocatura e cura della redazione delle proposte per il documento di economia e finanza, rilevazione del fabbisogno finanziario dell’Avvocatura avvalendosi dei dati forniti dai competenti uffici e coordinamento dell’attività di predisposizione del budget economico, della relativa revisione e del consuntivo economico;
b) predisposizione dello stato di previsione della spesa dell’Avvocatura, delle operazioni di variazione e assestamento, supporto alla redazione delle proposte per la legge di bilancio, dell’attività di rendicontazione al Parlamento e agli organi di controllo, sentito il Segretario generale e in attuazione delle direttive dell’Avvocato generale;
c) predisposizione degli atti relativi all’assegnazione delle risorse finanziarie ai centri di costo e di spesa delegata in favore delle Avvocature distrettuali, coordinandone, per le materie di competenze, le attività;
d) analisi e monitoraggio dei dati gestionali, dei flussi finanziari e dell’andamento della spesa;
e) gestione unificata delle spese strumentali dell’Avvocatura, individuate ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;
f) gestione del pagamento delle spese processuali, del risarcimento dei danni e degli accessori relativi al contenzioso inerente all’Avvocatura;
g) gestione delle fatture e liquidazione delle spese di competenza dell’Avvocatura;
h) gestione delle procedure amministrativo-contabili relative alle attività strumentali, alle attività contrattuali e convenzionali dell’amministrazione, compresi gli affidamenti anche in favore di soggetti in house, nonchè quelli afferenti al sistema informativo e alle infrastrutture di rete;
i) elaborazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi;
l) pianificazione, gestione, sviluppo e monitoraggio del sistema informativo, ivi compresa la rete intranet di intesa con il Responsabile della transizione digitale;
m) promozione di progetti e di iniziative comuni nell’area delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione;
n) cura dei rapporti con l’Agenzia per l’Italia digitale (AGID), anche per quanto attiene ai sistemi informativi automatizzati;
o) gestione della rete di comunicazione dell’Avvocatura, definizione di standard tecnologici per favorire la cooperazione informatica e i servizi di interconnessione con altre amministrazioni;
p) attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e digitalizzazione dell’Avvocatura, con particolare riferimento ai processi connessi all’utilizzo del protocollo informatico, alla gestione dei flussi documentali e alla firma digitale;
q) indirizzo, pianificazione e monitoraggio della sicurezza del sistema informativo, anche attraverso l’implementazione delle misure tecniche e organizzative che soddisfino i requisiti previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali di intesa con il Responsabile della transazione digitale e del Responsabile del trattamento dei dati;
r) gestione dell’infrastruttura del sito istituzionale dell’amministrazione;
s) servizio di statistica;
t) servizio di biblioteca, di banche dati professionali e acquisto di libri;
u) adempimenti per la stampa o copia delle pubblicazioni di servizio;
v) supporto per la pubblicazione della rassegna stampa dell’Avvocatura dello Stato;
z) gestione del piano generale di organizzazione per il funzionamento delle sedi centrali e periferiche della Avvocatura su tutto il territorio nazionale;
aa) predisposizione e aggiornamento del piano triennale dei lavori e dell’acquisizione di beni e servizi, in applicazione degli atti di indirizzo dell’Avvocato generale e del Segretario generale;
bb) attività di coordinamento e consulenza relativamente alla gestione delle strutture periferiche;
cc) monitoraggio dell’utilizzo delle risorse finanziarie relative alla spesa delegata;
dd) liquidazione e procedure amministrative di recupero onorari di competenza dell’Avvocatura;
ee) rendicontazione e riparto degli onorari di competenza dell’Avvocatura;
ff) riparto e liquidazione dei compensi affluiti al fondo perequativo degli avvocati e procuratori dello Stato e al fondo perequativo del personale amministrativo;
gg) gestione dei servizi del consegnatario e magazzino nonché del cassiere;
hh) gestione della manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili e dei relativi impianti tecnologici;
ii) coordinamento degli adempimenti connessi alla disciplina in materia di sicurezza sul luogo di lavoro su tutto il territorio nazionale;
ll) rilevamento, analisi e gestione delle esigenze logistiche degli Uffici centrali e distrettuali e attuazione delle misure atte al soddisfacimento delle stesse;
mm) rapporti con l’Agenzia del demanio;
nn) ricezione, protocollo e smistamento della corrispondenza di propria competenza.
2. Il Dirigente di prima fascia preposto alla direzione generale di cui al presente articolo è individuato quale datore di lavoro secondo la normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. In tale veste vengono riconosciuti al medesimo tutti i poteri autonomi, decisionali e di spesa necessari per l’espletamento della funzione attribuita.
3. La Direzione di cui al comma 1 si compone di n. 4 uffici di livello dirigenziali non generale, così denominati:
a) Ufficio I – bilancio e liquidazione;
b) Ufficio II – risorse informatiche e statistica;
c) Ufficio III – contratti, acquisti ed economato;
d) Ufficio IV – recupero crediti e riparto onorari.
4. L’individuazione degli Uffici di livello dirigenziale non generale e la definizione delle rispettive competenze è disciplinata con successivo atto dell’Avvocato generale ai sensi dell’art. 16 del presente regolamento.
Art. 15
Avvocature distrettuali
1. Gli Avvocati distrettuali, fatta salva ogni altra attribuzione prevista da norme di legge o regolamenti, svolgono le seguenti funzioni:
a) definiscono, in esecuzione delle direttive adottate dall’Avvocato generale, gli obiettivi e i programmi da attuare nell’ambito delle rispettive Avvocature distrettuali, indicandone la priorità. A tal fine adottano ogni anno le direttive generali da seguire per l’azione amministrativa e per la gestione, anche sulla base delle proposte formulate, dal dirigente preposto all’Ufficio amministrativo unico;
b) richiedono, anche su proposta del dirigente preposto all’Ufficio amministrativo unico distrettuale, il contingente di personale amministrativo necessario alle esigenze funzionali delle rispettive Avvocature distrettuali;
c) esercitano, anche avvalendosi del dirigente preposto all’Ufficio amministrativo unico distrettuale, la sorveglianza sull’andamento dei servizi ed effettuano la verifica della rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive impartite ai sensi della lettera a);
d) dispongono in ordine all’adeguamento dell’orario di servizio alla specifica realtà locale, tenuto conto dei criteri generali determinati dal Segretario generale.
2. Gli Avvocati distrettuali sono responsabili dell’attuazione delle direttive ad essi impartite dall’Avvocato generale. Entro il 30 aprile di ogni anno presentano all’Avvocato generale una relazione complessiva sull’attività svolta nell’anno precedente.
3. Presso ciascuna Avvocatura distrettuale dello Stato opera l’Ufficio amministrativo unico, di livello dirigenziale non generale, per la gestione unificata di tutti i servizi e le attività di competenza dell’Avvocatura, comunque nei limiti della vigente dotazione organica del personale dirigenziale di livello non generale. A detti Uffici sono assegnate le funzioni di cui al comma 4, da esercitarsi, nell’ambito di ciascun distretto, in attuazione delle direttive di cui al comma 1, lettera a), e alle direttive di secondo livello, impartite dal Segretario generale, sentite le Direzioni generali competenti per materia.
4. Al Dirigente dell’Ufficio unico amministrativo, oltre alle competenze previste da disposizioni legislative e regolamentari sono assegnate le seguenti attività:
a) gestione del protocollo di ingresso e uscita dell’Avvocatura di competenza;
b) gestione del personale amministrativo;
c) gestione dei servizi di competenza;
d) gestione delle attività di competenza del funzionario delegato in materia di spesa delegata e fondi di spesa degli enti e altri soggetti patrocinati;
e) gestione dei servizi del consegnatario e magazzino nonchè del cassiere;
f) gestione dei servizi di carattere generale a supporto delle attività istituzionali;
g) programmazione e rendicontazione della spesa delegata, seguendo le direttive fornite dalla Direzione generale competente;
h) valutazione del personale amministrativo, sentito l’Avvocato distrettuale per la parte di competenza;
i) attuazione delle misure nei limiti della spesa delegata assegnata in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro, osservando le direttive impartite dal datore di lavoro;
l) liquidazione e procedure amministrative relative alle spese di competenza della distrettuale;
m) procedure amministrative di recupero e rendicontazione degli onorari di competenza dell’Avvocatura distrettuale;
n) espletamento delle procedure per l’affidamento dei lavori, servizi e forniture nei limiti della spesa delegata, procedendo alla sottoscrizione dei relativi contratti.
Art. 16
Uffici di livello dirigenziale non generale
1. Alla individuazione degli Uffici di livello dirigenziale non generale e alla definizione dei relativi compiti si provvede, su proposta del Segretario Generale, sentiti i Direttori generali interessati e sentite le Organizzazioni sindacali, con decreto dell’Avvocato generale di natura non regolamentare, ai sensi dell’articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell’articolo 4, commi 4 e 4-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
Art. 17
Posti di funzione dirigenziale e dotazioni organiche del personale non dirigenziale
1. Le dotazioni organiche del personale appartenente alla qualifica dirigenziale e non dirigenziale dell’Avvocatura, come determinate per legge, sono riportate nell’allegata Tabella A, che costituisce parte integrante del presente regolamento.
2. Al fine di assicurare la necessaria flessibilità di utilizzo delle risorse umane avuto riguardo alle effettive esigenze operative, l’Avvocato generale, sentito il Segretario generale, con proprio decreto effettua la ripartizione dei contingenti di personale dirigenziale e non dirigenziale nelle strutture in cui si articola l’Avvocatura.
3. Il decreto è comunicato alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
Art. 18
Disposizioni transitorie e finali
1. Le strutture esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e i provvedimenti di attribuzione della titolarità degli organi e degli uffici in corso di efficacia alla medesima data sono fatti salvi fino alla definizione delle procedure di conferimento della titolarità delle strutture oggetto di riorganizzazione ai sensi del presente decreto. Fino alla conclusione delle procedure di conferimento della titolarità delle strutture oggetto di riorganizzazione, ai sensi del presente decreto, le strutture già esistenti proseguono lo svolgimento delle ordinarie attività con le risorse umane e strumentali loro assegnate dalla normativa vigente.
2. Il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2021, n. 214, è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
3. Dall’attuazione del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Tabella A
AVVOCATURA DELLO STATO – DOTAZIONE ORGANICA
Dirigenti di livello generale | 2 |
Dirigenti di livello non generale | 33 |
Totali dirigenti | 35 |
Area Elevate Professionalità | – |
Area Funzionari | 346 |
Area Assistenti | 777 |
Area Operatori | 131 |
Totale Aree | 1.254 |
Totale complessivo | 1.289 |
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