PRESIDENZA del CONSIGLIO dei MINISTRI – Decreto n. 221 del 9 dicembre 2024

Regolamento per la definizione dei criteri per l’applicazione della clausola di salvaguardia di cui all’articolo 3, commi 4 e 12, del decreto legislativo del 4 settembre 2024, n. 138, di recepimento della direttiva (UE) 2022/2555, relativa a misure per un livello comune elevato di cybersicurezza nell’Unione, recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) «decreto NIS»: il decreto legislativo del 4 settembre 2024, n. 138;

b) «Agenzia»: l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109;

c) «Autorità nazionale competente NIS»: l’Autorità nazionale competente di cui all’articolo 10, comma 1, del decreto NIS;

d) «Autorità di settore NIS»: le amministrazioni di cui all’articolo 11, commi 1 e 2, del decreto NIS;

e) «soggetto»: un soggetto pubblico o privato che richiede l’applicazione della clausola di salvaguardia ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del decreto NIS;

f) «impresa collegata»: un soggetto che soddisfa i criteri di cui all’articolo 3, paragrafi 2 e 3, della raccomandazione 2003/361/CE, o che fa parte di un gruppo di imprese;

g) «gruppo di imprese»: ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera h), del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, l’insieme delle società, delle imprese e degli enti, esclusi lo Stato e gli enti territoriali, che, ai sensi degli articoli 2497 e 2545-septies del codice civile, esercitano o sono sottoposti alla direzione e coordinamento di una società, di un ente o di una persona fisica; a tal fine si presume, salvo prova contraria, che l’attività di direzione e coordinamento delle società del gruppo sia esercitata dalla società o ente tenuto al consolidamento dei loro bilanci oppure dalla società o ente che le controlla, direttamente o indirettamente, anche nei casi di controllo congiunto;

h) «clausola di salvaguardia»: la clausola di cui all’articolo 3, commi 4 e 12, del decreto NIS;

i) «attività e servizi NIS»: le attività e i servizi che rientrano nell’ambito di applicazione del decreto NIS per i quali il soggetto richiede l’applicazione della clausola di salvaguardia;

l) «sistemi informativi e di rete NIS»: i sistemi informativi e di rete che abilitano attività e servizi NIS.

Art. 2

Oggetto

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell’articolo 40, comma 1, lettera a), del decreto NIS, definisce i criteri per l’applicazione della clausola di salvaguardia che, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del decreto NIS, consente di derogare all’applicazione dell’articolo 6, paragrafo 2, dell’allegato alla raccomandazione 2003/361/CE, e definisce il relativo procedimento per la sua applicazione.

Art. 3

Criteri per l’applicazione della clausola di salvaguardia

1. La richiesta di applicazione della clausola di salvaguardia può essere accolta qualora il soggetto dichiari congiuntamente:

a) la totale indipendenza dei propri sistemi informativi e di rete NIS da quelli delle imprese collegate, nel senso che i sistemi informativi e di rete delle imprese collegate non contribuiscono in alcun modo al funzionamento dei sistemi informativi e di rete NIS del soggetto medesimo;

b) la totale indipendenza delle proprie attività e servizi NIS da quelli delle imprese collegate, nel senso che le attività e i servizi delle imprese collegate non contribuiscono in alcun modo allo svolgimento delle attività e all’erogazione dei servizi NIS del soggetto medesimo.

2. La clausola di salvaguardia non può essere richiesta dal soggetto a cui si applica la disciplina del decreto NIS ai sensi dell’articolo 3, comma 10, del medesimo decreto.

Art. 4

Modalità di richiesta di applicazione della clausola di salvaguardia

1. Il soggetto che ritiene sussistenti i presupposti di cui all’articolo 3 per richiedere l’applicazione della clausola di salvaguardia procede alla relativa richiesta nell’ambito della registrazione nella piattaforma digitale di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto NIS, secondo le modalità e i termini individuati con la determinazione di cui al comma 6 del citato articolo 7.

2. Al soggetto è fornito riscontro con la comunicazione dell’Autorità nazionale competente NIS effettuata attraverso la piattaforma di cui all’articolo 7 del decreto NIS.

3. Alle dichiarazioni rese ai sensi del presente regolamento si applica l’articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445.

Art. 5

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall’attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Alle attività previste dal presente regolamento si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 6

Pubblicità

1. Il presente regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sui siti internet istituzionali dell’Agenzia e delle Autorità di settore NIS.

Art. 7

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.