PRESIDENZA del CONSIGLIO dei MINISTRI – Decreto n. 89 del 6 aprile 2023
Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 165, recante l’organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell’università e della ricerca e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance
Art. 1
Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 165
1. Al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel titolo, dopo le parole: «e della ricerca» sono aggiunte le seguenti: «e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance»;
b) all’articolo 3, comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente:
«I vicecapi di gabinetto possono essere scelti, nell’ambito dei soggetti e del contingente di cui all’articolo 9, fra persone, anche estranee alla pubblica amministrazione, in possesso di capacità adeguate alle funzioni da svolgere, avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e scientifici ed alle esperienze maturate.»;
c) all’articolo 6:
1) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il capo dell’Ufficio legislativo è nominato dal Ministro fra i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato e consiglieri parlamentari, fra i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, nonchè fra i professori universitari di ruolo in materie giuridiche, avvocati e altri soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di adeguata capacità ed esperienza nel campo della consulenza giuridica e legislativa, nonchè della produzione normativa.»;
2) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Nell’ambito del contingente di cui all’articolo 9, il capo dell’Ufficio legislativo può avvalersi di un vicecapo dell’Ufficio legislativo, nominato dal capo di gabinetto su proposta del capo dell’Ufficio legislativo fra soggetti in possesso di adeguata capacità ed esperienza nel campo della consulenza giuridica e legislativa, nonchè della produzione normativa.»;
d) all’articolo 9:
1) al comma 1:
1.1) al primo periodo, la parola: «sessanta» è sostituita dalla seguente: «sessantuno»;
1.2) dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Tale contingente è incrementato, nei limiti della dotazione organica del Ministero dell’università e della ricerca, di quindici unità di personale per ciascuno degli anni dal 2021 al 2027.»;
2) al comma 2, le parole: «cinque unità» sono sostituite dalle seguenti: «sei unità»;
3) dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. Per ciascuno degli anni dal 2021 al 2027, in aggiunta al contingente di cui al comma 1, è istituito un posto di funzione di livello dirigenziale generale, assegnato alle dirette dipendenze del capo di gabinetto.»;
4) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Il Ministro può individuare collaboratori estranei all’amministrazione assunti con contratto a tempo determinato in numero non superiore a venti, nei limiti della capienza dei pertinenti capitoli di bilancio e, in tal senso, a complessiva invarianza di spesa. Il Ministro può, inoltre, chiamare a collaborare con gli Uffici di cui all’articolo 2, nei limiti della capienza dei pertinenti capitoli di bilancio e, in tal senso, a complessiva invarianza di spesa, non più di venti esperti o consulenti di alta professionalità o specializzazione nelle materie di competenza del Ministero e in quelle giuridico-amministrative, anche a titolo gratuito o mediante contratti ai sensi dell’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La durata massima di tutti gli incarichi è limitata alla permanenza in carica del Ministro che ne ha disposto la nomina, ferma restando la possibilità di revoca anticipata, da parte del Ministro stesso, per il venir meno del rapporto fiduciario. Nei casi di cui all’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, l’incarico prevede la facoltà di recesso anticipato unilaterale da parte del Ministro. In caso di incarichi conferiti su proposta del sottosegretario di Stato, la relativa durata non può essere superiore alla permanenza in carica del sottosegretario di Stato proponente. Gli incarichi di cui al presente comma sono da intendersi aggiuntivi rispetto al contingente di cui al comma 1.»;
e) all’articolo 10, comma 2, l’ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «Nel caso dei vicecapi di gabinetto e vicecapo dell’Ufficio legislativo, con incarico attribuito ai sensi dell’articolo 9, comma 2, o appartenenti ai ruoli di cui all’articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la predetta indennità si somma a quella sostitutiva della retribuzione di risultato. Al dirigente con funzione dirigenziale di livello generale previsto dall’articolo 9, comma 2-bis, è corrisposta una retribuzione ai sensi dall’articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.».
Art. 2
Disposizioni finanziarie
1. Dall’attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
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