PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – Direttiva 10 maggio 2018
Aggiornamento dei contenuti minimi delle convenzioni con l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.a., in attuazione dell’articolo 9-bis, comma 6, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98
Art. 1
Convenzioni in qualità di soggetto in house
1. Invitalia può stipulare convenzioni con le amministrazioni dello Stato per lo svolgimento di attività, anche di supporto ed assistenza tecnica, rientranti nell’ambito delle funzioni ad essa assegnate dalle disposizioni vigenti, in qualità di soggetto in house avente i requisiti di cui all’art. 5, commi 1, 2, 7 e 8 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
2. Ai sensi dell’art. 7-ter del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito nella legge 27 febbraio 2017, n. 18, Invitalia può stipulare convenzioni, in qualità di soggetto in house, con l’Agenzia per la coesione territoriale.
3. Gli atti di convenzione di cui ai commi 1 e 2 si conformano ai principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell’ambiente ed efficienza energetica e hanno il seguente contenuto minimo:
a) indicazione dell’impegno della società Invitalia ad operare nel perseguimento degli obiettivi dell’atto convenzionale in pieno rispetto dei criteri di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell’ambiente ed efficienza energetica;
b) indicazione di Invitalia quale soggetto in house delle amministrazioni dello Stato;
c) richiamo della clausola statutaria di Invitalia che obbliga la società medesima ad effettuare oltre l’80% del proprio fatturato attraverso lo svolgimento di compiti ad essa affidati dalle amministrazioni dello Stato;
d) indicazione dell’avvenuta verifica annuale, da parte del Ministero dello sviluppo economico, dell’effettiva realizzazione della percentuale di fatturato citata alla lettera c), quale condizione prevista dall’art. 5, comma 1, lettera b) del decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50;
e) indicazione dell’avvenuta preventiva valutazione, da parte dell’amministrazione contraente, della congruità economica dell’offerta del soggetto in house Invitalia, secondo quanto previsto dall’art. 192, comma 2 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
f) i termini di validità temporale entro i quali la convenzione dispiega i propri effetti giuridici;
g) specificazione dell’oggetto dell’atto convenzionale, articolato in piani di attività;
h) indicazione del corrispettivo previsto per le prestazioni economiche svolte nell’ambito della convenzione, calcolato al netto di IVA, ove dovuta, che deve coprire tutti i costi diretti e indiretti sostenuti da Invitalia per le attività previste dalla convenzione;
i) le modalità per il pagamento di tale corrispettivo in modo da assicurare tempistiche di pagamento coerenti con l’effettivo svolgimento delle attività, nel rispetto della normativa vigente;
j) i termini e le modalità di rendicontazione, prevedendo che siano riconosciuti i costi effettivamente sostenuti e pagati, comprensivi di una quota di costi generali, ovvero i costi standard definiti ai sensi dell’art. 67, comma 5, lettera c) del regolamento CE 1303/2013;
k) definizione, nel caso di convenzioni aventi validità pluriennale, di un cronoprogramma di massima della spesa prevista per annualità, calcolata al netto dell’IVA, nell’ambito del corrispettivo complessivo stabilito, unitamente alle corrispondenti modalità di pagamento;
l) eventuali disposizioni relative alle modalità di utilizzo del personale dell’amministrazione o degli enti vigilati, ovvero della società nell’attuazione delle prescrizioni contenute nella convenzione;
m) definizione degli strumenti per condurre l’attività di controllo sul regolare svolgimento delle attività oggetto della convenzione e sui costi sostenuti;
n) rinvio espresso a quanto disposto dall’art. 53, comma 16-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
o) previsione relativa agli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in base a quanto previsto dagli articoli 29 e 192, comma 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dall’art. 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190;
p) indicazione degli strumenti di risoluzione delle controversie con indicazione della relativa sede;
q) previsione dell’impegno da parte dell’amministrazione contraente di trasmettere annualmente al Ministero dello sviluppo economico un resoconto sullo stato di attuazione della convenzione, con indicazione delle somme erogate e di quelle da erogare e delle ulteriori informazioni utili ai fini del monitoraggio sull’andamento delle attività di Invitalia;
r) indicazione dell’intervenuta autorizzazione alla stipula della convenzione da parte del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 4 maggio 2018.
Art. 2
Accordi di cooperazione e convenzioni per diritto esclusivo
1. Al di fuori dei casi indicati all’art. 1, Invitalia, nell’ambito delle funzioni ad essa attribuite dalle norme vigenti, può stipulare convenzioni con le amministrazioni statali, regionali e locali che riguardino:
a) un accordo di cooperazione tra amministrazioni pubbliche avente i requisiti di cui all’art. 5, comma 6 del decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50;
b) la prestazione di servizi aggiudicati in base ad un diritto esclusivo, ai sensi dell’art. 9 del decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, di cui Invitalia beneficia in virtù di disposizioni legislative o regolamentari o di disposizioni amministrative pubblicate che siano compatibili con il trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
2. Gli atti di convenzione di cui al comma 1 hanno gli stessi contenuti minimi indicati all’art. 1, comma 3, ad eccezione di quanto previsto alle lettere b), c), d) ed e) del medesimo comma. Essi inoltre indicano, oltre all’eventuale cofinanziamento assicurato da Invitalia con risorse proprie, i seguenti contenuti:
a) per i casi di accordi di cooperazione di cui al comma 1, lettera a), la finalità di cooperazione tra i soggetti firmatari finalizzata a garantire che i servizi pubblici che esse sono tenuti a svolgere siano prestati nell’ottica di conseguire obiettivi comuni, e l’indicazione che l’attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all’interesse pubblico e che i soggetti firmatari svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione;
b) per i casi di diritto esclusivo cui al comma 1, lettera b), le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative da cui derivi il diritto esclusivo di Invitalia.
Art. 3
Altre convenzioni
1. Gli atti di convenzione diversi da quelli di cui agli articoli 1 e 2 sono stipulati nel rispetto dei principi generali della presente direttiva e delle disposizioni in materia di appalti pubblici dettate dal decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 e riportano, in quanto compatibili, i contenuti minimi indicati all’art. 1, comma 3, ad eccezione di quanto previsto alle lettere b), c), d) ed e) del medesimo comma.
Art. 4
Assenso del governo ai fini dell’esercizio del controllo analogo congiunto negli affidamenti in house
1. Le indicazioni di nomina degli organi societari ai sensi dell’art. 2, comma 6, del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, sono comunicate dal Ministro dello sviluppo economico al Presidente del Consiglio che ne riferisce al Consiglio dei ministri per acquisirne l’assenso, al solo fine di consentire alle amministrazioni dello Stato, che stipulano le convenzioni di cui all’art. 1 con Invitalia quale soggetto in house, di esercitare il controllo analogo congiunto, ai sensi dell’art. 5, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
Art. 5
Efficacia
1. Dalla data di emanazione della presente direttiva cessa di avere efficacia la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 agosto 1999 emanata ai sensi dell’art. 2, comma 5, del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1.
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