PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – Direttiva 24 febbraio 2020
Rimborsi spettanti ai datori di lavoro pubblici e privati dei volontari, ai volontari lavoratori autonomi/liberi professionisti e alle organizzazioni di volontariato per le attività di protezione civile autorizzate
Emana:
La seguente direttiva inerente le modalità e le procedure per la presentazione delle istanze di rimborso dei datori di lavoro pubblici o privati – anche con le modalità del credito di imposta ai sensi dell’art. 38 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 – per gli emolumenti versati al lavoratore impegnato come volontario e ai volontari lavoratori autonomi/liberi professionisti delle organizzazioni di volontariato di protezione civile, nonché per la relativa istruttoria e la conseguente erogazione dei rimborsi spettanti per le spese autorizzate in occasione di attività di pianificazione, emergenza, addestramento e formazione teorico-pratica e diffusione della cultura e della conoscenza della protezione civile.
- Premessa
Con l’entrata in vigore del decreto legislativo n. 1 del 2018 «Codice della protezione civile» (decreto legislativo n. 1/2018), in riferimento all’attuazione degli articoli 39 e 40, si ritiene necessario procedere all’aggiornamento delle modalità e delle procedure relative alla presentazione delle istanze di rimborso, all’istruttoria e conseguente erogazione dei rimborsi medesimi.
Al fine di dare un indirizzo unitario, le regioni, in ragione della tipologia e/o natura dell’attività autorizzata, nella propria autonomia istruttoria, sono invitate a seguire le linee guida adottate da questo Dipartimento relativamente alle richieste di rimborso presentate dai datori di lavoro, dai lavoratori autonomi/liberi professionisti e dalle organizzazioni di volontariato ai sensi degli articoli 39 e 40 del decreto legislativo n. 1/2018.
A tale scopo è stato predisposto un allegato tecnico, parte integrante della presente direttiva, recante modalità e procedure per la presentazione delle istanze di rimborso.
Le regioni, in coerenza con quanto previsto dall’art. 15, comma 1 del Codice e in ragione della tipologia e/o natura dell’attività autorizzata, nell’ambito della propria autonomia, si attengono agli indirizzi contenuti nella presente direttiva.
Nella richiesta di accreditamento Fondi per le spese sostenute presentata al Dipartimento della protezione civile da parte di regioni, deve essere riportata la seguente dicitura: «Quanto indicato nel presente modulo rispetta i criteri, le modalità e le procedure indicate nella direttiva del 24 febbraio 2020 ai fini della presentazione delle istanze di rimborso, della relativa istruttoria e della conseguente erogazione dei rimborsi spettanti».
La modulistica contenuta nell’allegato tecnico, dove sono presenti tutti gli elementi informativi indispensabili per procedere alla istruttoria ed al rimborso, viene pubblicata sul sito del Dipartimento della protezione civile.
Le regioni, che dispongono di modulistica propria e di idonei supporti informatici, per la presentazione della richiesta di rimborso in modalità telematica, riportano gli elementi informativi essenziali di cui all’allegato tecnico alla presente direttiva.
Qualora l’autorizzazione al rimborso spese sia predisposta dal Dipartimento della protezione civile, le richieste di rimborso sono inoltrate esclusivamente tramite Posta elettronica certificata all’indirizzo protezionecivile@pec.governo.it.
- Modalità e procedure per la presentazione delle istanze di rimborso, anche con le modalità del credito di imposta ai sensi dell’art. 38 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, da parte dei datori di lavoro pubblici o privati dei volontari
I datori di lavoro pubblici o privati dei volontari di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’art. 39 del Codice di protezione civile possono avanzare domanda di rimborso degli emolumenti versati al soggetto che, ai sensi dell’art. 40, comma 1 del Codice ha reso la comunicazione di attivazione, che provvede, a seguito di istruttoria, ad effettuare il rimborso, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, degli oneri derivanti dalla partecipazione, come volontari, dei propri dipendenti ad attività autorizzate di protezione civile.
Il comma 4 del suddetto art. 39 del Codice sancisce che i datori di lavoro pubblici o privati dei volontari possono alternativamente richiedere di usufruire dei rimborsi con le modalità del credito d’imposta ai sensi di quanto previsto dall’art. 38 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 ottobre 2018, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie generale – n. 18 del 22 gennaio 2019, sono stabilite le condizioni, i termini e le modalità di applicazione delle disposizioni del citato art. 38.
Le modalità e le procedure per la presentazione delle istanze di rimborso di cui al presente paragrafo sono riportate nel punto 2 dell’allegato tecnico e il datore di lavoro per richiedere il rimborso deve compilare il modello 1 del predetto allegato, scaricabile dal sito www.protezionecivile.gov.it.
- Modalità e procedure per la presentazione delle istanze per i rimborsi da parte dei volontari lavoratori autonomi per il mancato guadagno giornaliero
I volontari, lavoratori autonomi e liberi professionisti, possono avanzare domanda di rimborso al soggetto che, ai sensi dell’art. 40, comma 1 del Codice, ha reso la comunicazione di attivazione, per il ristoro del mancato guadagno giornaliero per la partecipazione ad attività autorizzate di protezione civile, compilando il modello 2 dell’allegato tecnico, scaricabile dal sito www.protezionecivile.gov.it.
La definizione del calcolo giornaliero è stabilita dall’Agenzia delle entrate.
Le modalità e le procedure per la presentazione delle istanze di rimborso di cui al presente paragrafo sono riportate nel punto 3 dell’allegato tecnico.
- Modalità e procedure per la presentazione delle istanze per i rimborsi da parte delle organizzazioni di volontariato di protezione civile per le spese autorizzate per attività di pianificazione, emergenza, addestramento e formazione teorico-pratica e diffusione della cultura e della conoscenza della protezione civile
Le organizzazioni di volontariato iscritte nell’elenco centrale e negli elenchi territoriali del volontariato organizzato di protezione civile il cui impiego è stato autorizzato in occasione di emergenze, pianificazione, addestramento e formazione teorico-pratica e diffusione della cultura e della conoscenza della protezione civile, possono richiedere al soggetto che, ai sensi dell’art. 40, comma 1 del Codice, ha reso la comunicazione di attivazione, il rimborso delle spese sostenute in occasione delle attività svolte.
Le modalità e le procedure per la presentazione delle istanze di rimborso di cui al presente paragrafo sono riportate nel punto 4 dell’allegato tecnico, scaricabile dal sito www.protezionecivile.gov.it.
- Norma di salvaguardia
Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.
- Clausola di invarianza finanziaria
All’attuazione della presente direttiva si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
- Disposizioni transitorie e finali
A decorrere dalla data di pubblicazione della presente direttiva sono abrogati:
– la circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della protezione civile n. 54056 del 26 novembre 2004;
– il paragrafo 2 della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 novembre 2012, recante «Benefici normativi a favore dei volontari di protezioni civili e delle loro organizzazioni (articoli 9 e 10, decreto del Presidente della Repubblica n. 194/2001)».
Fino all’adozione della presente direttiva, continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti.
—
Avvertenza:
Per la consultazione dell’allegato tecnico si rimanda al sito ufficiale del Dipartimento della protezione civile al seguente link http://presidenza.governo.it/AmministrazioneTrasparente/Provvedimenti/ProvvedimentiOrganiPolitici/index.html.
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