PRESIDENZA del CONSIGLIO dei MINISTRI – Direttiva del 7 dicembre 2023
Direttiva per l’istituzione dell’Osservatorio sulle buone pratiche nelle attività di protezione civile
Art. 1
Finalità e attività dell’Osservatorio sulle buone pratiche nelle attività di protezione civile
1. È istituito l’Osservatorio sulle buone pratiche nelle attività di protezione civile di cui all’art. 8, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018 (di seguito Osservatorio), che rappresenta uno degli strumenti mediante il quale il Presidente del Consiglio dei ministri, nella sua qualità di autorità nazionale di protezione civile, o, ove nominata, dell’autorità politica delegata, avvalendosi del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri (di seguito Dipartimento), esercita la funzione di promozione, indirizzo e coordinamento del Servizio nazionale della protezione civile.
2. Le finalità di cui al comma 1 sono perseguite mediante lo svolgimento delle seguenti attività:
a. raccolta delle buone pratiche di protezione civile per assicurare l’indirizzo, la promozione e il coordinamento delle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, delle regioni, dei comuni e delle relative forme di aggregazione o di esercizio aggregato di funzioni, delle città metropolitane, delle province in qualità di enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, secondo le modalità organizzative ivi disciplinate, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale in materia di protezione civile;
b. sistematizzazione e condivisione delle esperienze del Servizio nazionale della protezione civile qualificate come buone pratiche in una logica di cooperazione, crescita, ottimizzazione e auto-miglioramento del Servizio medesimo;
c. monitoraggio della validità nel tempo delle buone pratiche raccolte, al fine di assicurarne l’eventuale aggiornamento, anche a fronte di modificazioni del quadro normativo o del contesto organizzativo ed operativo di riferimento, ovvero di rilevarne il superamento.
Art. 2
Definizione di buona pratica di protezione civile
1. Ai fini delle attività dell’Osservatorio, per buona pratica di protezione civile si intende: «un’azione o un insieme di azioni che, attraverso un determinato processo, dimostri di poter realizzare un obiettivo specifico coerente con le finalità di protezione civile, e che al contempo determini un miglioramento delle capacità di azione del Servizio nazionale della protezione civile».
2. Affinchè una pratica di protezione civile possa essere definita buona deve altresì soddisfare i seguenti criteri essenziali:
a. efficacia: deve essere in grado di conseguire con successo l’obiettivo per cui è stata realizzata;
b. efficienza: deve essere coerente con il contesto di realizzazione e sostenibile nel tempo e in termini di risorse da impiegare;
c. trasferibilità: deve contenere elementi che consentano di adattarla, anche modulandola, per essere utilizzata come modello da parte di altri soggetti in contesti che presentino analogia con quello in cui è stata realizzata e, ove possibile, anche in contesti diversi;
d. partecipazione: deve contenere in sè elementi che contribuiscano alla realizzazione degli obiettivi generali del Servizio nazionale della protezione civile, prevedendo il coinvolgimento e la partecipazione del maggior numero di soggetti interessati, nel rispetto delle procedure interne e delle competenze di ciascuno;
e. integrazione: deve realizzare un approccio integrato, capace cioè di non creare contraddizioni tra le attività di previsione, prevenzione, gestione e superamento dell’emergenza, di un dato settore o di un dato territorio.
Art. 3
Valenza specifica delle buone pratiche di protezione civile
1. Le buone pratiche raccolte dall’Osservatorio devono essere considerate come azioni o insieme di azioni che sono risultate utili in un determinato contesto. Le buone pratiche non comportano prescrizioni operative e non possono essere considerate universalmente valide ma sono da intendersi come riferimenti generali che necessitano di adattamenti ai singoli contesti territoriali per poter essere eventualmente replicate.
Art. 4
Indicazioni operative e criteri di organizzazione dell’osservatorio
1. Il Capo del Dipartimento della protezione civile emana apposite indicazioni operative ai sensi dell’articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per la definizione delle modalità di organizzazione dell’Osservatorio e delle relative attività, con particolare riferimento all’attività di raccolta, sistematizzazione, condivisione e monitoraggio di cui all’articolo 1, comma 2, nonché per la definizione dei criteri specifici per la individuazione delle buone pratiche di protezione civile nonchè per la validazione delle attività di cui all’articolo 5. Le modalità di organizzazione dell’Osservatorio devono essere definite nel rispetto dei seguenti criteri:
il coordinamento dell’attività di raccolta, sistematizzazione, condivisione e monitoraggio delle buone pratiche, anche attraverso il necessario raccordo con tutti gli attori del SNPC, deve essere garantito attraverso la costituzione di un apposito Gruppo di gestione;
il Gruppo di gestione, da istruirsi con apposito decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile, è composto da rappresentanti del medesimo Dipartimento, anche con funzione di coordinamento delle attività, dalla Commissione protezione civile della Conferenza delle regioni e delle PP.AA., di ANCI, di UPI, di Fondazione CIMA quale Centro di competenza costituito ai sensi di quanto previsto dall’art. 21 del decreto legislativo n. 1 del 2018 che svolge attività connesse con le finalità dell’Osservatorio, di SDA Bocconi quale Centro di competenza costituito ai sensi di quanto previsto dall’art. 21 del decreto legislativo n. 1 del 2018 che svolge attività connesse con le finalità dell’Osservatorio;
i rappresentanti del Dipartimento della protezione civile nel Gruppo di gestione mantengono uno stretto raccordo con i referenti delle componenti, delle strutture operative e dei soggetti concorrenti che siedono nel Comitato operativo della protezione civile e gli eventuali altri soggetti lì non rappresentati;
per la partecipazione al gruppo di gestione, e più in generale all’Osservatorio, non sono previsti compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti. Eventuali oneri di missione, derivanti dalla partecipazione alle riunioni sono a totale carico delle amministrazioni e strutture di appartenenza.
2. L’Osservatorio opera presso il Dipartimento della protezione civile. Con le medesime indicazioni operative si provvede all’individuazione delle modalità con le quali il Dipartimento assicura, nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, il necessario supporto al funzionamento dell’Osservatorio.
Art. 5
Processo di validazione dell’attività dell’Osservatorio
1. In fase di prima applicazione di quanto previsto dall’articolo 8, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 1 del 2018, l’Osservatorio opera, in forma sperimentale, per ventiquattro mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore delle indicazioni operative di cui all’articolo 4. Al termine di tale periodo sperimentale il Capo del Dipartimento della protezione civile sottopone al Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, all’autorità politica delegata, una relazione sulle attività svolte che viene trasmessa alla Conferenza unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997 per informativa.
2. Nella relazione di cui al comma 1 sono contenute, altresì, proposte per la prosecuzione in via permanente, dell’operatività dell’Osservatorio, sulla base dell’esito della fase sperimentale e, all’occorrenza, sono altresì indiciate possibili esigenze di integrazione, aggiornamento e modifica della presente direttiva.
Art. 6
Disposizioni finali e clausola di salvaguardia
1. All’attuazione del presente provvedimento si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. La presente direttiva sarà inviata ai competenti organi di controllo e sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
3. Le disposizioni della presente direttiva si applicano anche alle regioni a statuto speciale, compatibilmente con i rispettivi statuti di autonomia e le relative norme di attuazione.
Per le Province autonome di Trento e di Bolzano restano ferme le competenze loro affidate dai relativi statuti e dalle relative norme di attuazione, ai sensi dei quali provvedono alle finalità della presente direttiva.
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