PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – Ordinanza 01 dicembre 2022, n. 949
Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili nella Regione Abruzzo
Art. 1
Proroga degli incarichi di lavoro autonomo
1. Allo scopo di garantire la necessaria prosecuzione e l’adeguamento all’evoluzione dello stato della pandemia da COVID-19 delle misure di contrasto regolate con ordinanze di protezione civile durante la vigenza dello stato di emergenza, preservando la necessaria capacità operativa e di pronta reazione delle strutture nella fase di progressivo rientro nell’ordinario, a supporto delle attività delle aziende sanitarie ed ospedaliere, anche nei reparti COVID, la Regione Abruzzo è autorizzata a ricorrere, fino al 31 maggio 2022, ad incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, già conferiti ai sensi dell’art. 1 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 747 del 26 febbraio 2021 e prorogati, da ultimo, con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 888 del 16 aprile 2022, come di seguito indicati:
a) un medico di cui all’art. 1, comma 1, lettera a) dell’ordinanza n. 747 del 2021, con un onere quantificato in euro 16.443,00;
b) tre infermieri di cui all’art. 1, comma 1, lettera b) dell’ordinanza n. 747 del 2021, con un onere quantificato in euro 28.501,20;
c) quarantatré operatori socio-sanitari di cui all’art. 1, comma 1, lettera c) dell’ordinanza n. 747 del 2021, con un onere quantificato in euro 345.668,40.
2. Al personale incaricato di cui al comma 1, nel limite di diciannove unità di personale, residente fuori dalla Regione Abruzzo, è altresì riconosciuto un rimborso forfettario omnicomprensivo, pari ad euro 1.000,00 su base mensile, con un onere quantificato in euro 38.000,00 nel limite delle disponibilità di cui all’art. 2, comma 1, per il vitto, l’alloggio e il viaggio presso i comuni della Regione Abruzzo.
3. La Regione Abruzzo è altresì autorizzata alla prosecuzione, in progressiva riduzione, dei contratti di cui al comma 1 come segue:
a) due infermieri di cui all’art. 1, comma 1, lettera b) dell’ordinanza n. 747 del 2021, per il periodo dal 1° giugno 2022 al 31 dicembre 2022, con un onere quantificato in euro 66.830,40;
b) quaranta operatori socio-sanitari di cui all’art. 1, comma 1, lettera c) dell’ordinanza n. 747 del 2021, per il periodo dal 1° giugno 2022 al 30 settembre 2022, con un onere quantificato in euro 643.104,00;
c) otto operatori socio-sanitari di cui all’art. 1, comma 1, lettera c) dell’ordinanza n. 747 del 2021, per il periodo dal 1° ottobre 2022 al 31 dicembre 2022, con un onere quantificato in euro 96.835,20.
4. Al personale incaricato di cui al comma 3, lettera b), nel limite di diciannove unità di personale per il periodo ivi indicato, residente fuori dalla Regione Abruzzo, è altresì riconosciuto un rimborso forfettario omnicomprensivo, pari ad euro 1.000,00 su base mensile, con un onere quantificato in euro 76.000,00 nel limite delle disponibilità di cui all’art. 2, comma 1, per il vitto, l’alloggio e il viaggio presso i comuni della Regione Abruzzo.
Art. 2
Disposizioni finanziarie
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente ordinanza si provvede, nel limite massimo di euro 1.311.382,20 a valere sulle risorse stanziate per l’emergenza, di cui euro 428.612,60 riferito ai commi 1 e 2 dell’art. 1 ed euro 882.769,60 riferito ai commi 3 e 4 del medesimo art. 1.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono trasferite sulla contabilità speciale n. 6194 intestata al Presidente della Regione Abruzzo – soggetto responsabile ai sensi dell’art. 1 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 892 del 16 maggio 2022.
Resta fermo quanto disposto in tema di rendicontazione dalla circolare del Capo del Dipartimento della protezione civile del 23 maggio 2020 e successive modifiche e integrazioni.
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