PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – Ordinanza 01 febbraio 2022, n. 124
Modifiche all’ordinanza n. 123 del 31 dicembre 2021, recante: « Armonizzazione delle scadenze relative ai danni gravi, ulteriori disposizioni in materia di proroga dei termini, di revisione dei prezzi e dei costi parametrici, di cui alle ordinanze commissariali n. 118 del 7 settembre 2021 e n. 121 del 22 ottobre 2021, nonché disposizioni integrative, modificative e correttive delle ordinanze n. 8 del 14 dicembre 2016, n. 13 del 9 gennaio 2017, n. 19 del 7 aprile 2017, n. 61 del 1° agosto 2018, n. 110 del 21 novembre 2020, n. 119 dell’8 settembre 2021, n. 116 del 13 agosto 2021»
Art. 1
Modifiche all’ordinanza n. 123 del 31 dicembre 2021 «Armonizzazione delle scadenze relative ai danni gravi, ulteriori disposizioni in materia di proroga dei termini, di revisione dei prezzi e dei costi parametrici, di cui alle ordinanze commissariali n. 118 del 7 settembre 2021 e n. 121 del 22 ottobre 2021, nonché disposizioni integrative, modificative e correttive delle ordinanze n. 8 del 14 dicembre 2016, n. 13 del 9 gennaio 2017, n. 19 del 7 aprile 2017, n. 61 del 1° agosto 2018, n. 110 del 21 novembre 2020, n. 119 dell’8 settembre 2021, n. 116 del 13 agosto 2021»
All’ordinanza n. 123 del 31 dicembre 2021 sono apportate le seguenti modifiche:
a) la lettera a), del comma 1, dell’art. 7, dell’ordinanza n. 123 del 2021 è sostituita dalla seguente:
«a) dopo l’art. 6, è inserito il seguente:
Art. 6-bis (Disposizioni in materia di poteri sostitutivi). – 1. In relazione all’intervento complessivo di ricostruzione previsto e disciplinato da ciascuna ordinanza speciale, il sub Commissario, l’USR, il comune e gli altri soggetti attuatori adottano, ciascuno per le rispettive competenze, i provvedimenti amministrativi ed esercitano ogni altro potere di gestione, anche in via sostitutiva, utili ai fini della realizzazione degli interventi e del coordinamento tra la ricostruzione pubblica e quella privata secondo quanto previsto in ciascuna ordinanza.
2. Decorso inutilmente il termine, fissato dalla legge o dal cronoprogramma degli interventi, nonché in tutti i casi di ingiustificato ritardo per la conclusione dei procedimenti o dei subprocedimenti e per l’adozione dei provvedimenti e degli atti, anche preparatori, istruttori o comunque endoprocedimentali necessari per la spedita realizzazione degli interventi previsti dall’ordinanza speciale, quali, a titolo meramente esemplificativo, l’indizione della procedura selettiva per l’affidamento dei servizi tecnici inerenti la progettazione, l’appalto di altri servizi, le forniture, l’appalto per l’esecuzione dei lavori, la nomina del RUP, la nomina delle strutture di supporto al complesso degli interventi, la stipulazione del contratto, la consegna dei lavori, la costituzione del collegio consultivo tecnico, gli atti e le attività di cui all’art. 5 del decreto-legge n. 76 del 2020, ogni altro atto che si renda necessario per la prosecuzione e la urgente conclusione delle procedure finalizzate alla realizzazione degli interventi, il sub Commissario designato invita il dirigente apicale a provvedere in via sostitutiva all’adozione dell’atto o dei provvedimenti non tempestivamente adottati, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, commi 9-bis e 9-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241, con l’avvertenza che, in caso di ulteriore ritardo, decorsi dieci giorni, provvederà in via sostitutiva avvalendosi delle strutture di supporto o della struttura commissariale.
3. Gli atti adottati dal sub Commissario nell’esercizio dei poteri sostitutivi di cui al comma 2 sono imputati ad ogni effetto giuridico esclusivamente al soggetto attuatore rimasto inadempiente.»;
b) all’art. 2, comma 2, le parole «31 dicembre 2022» sono sostituite con le parole «31 dicembre 2021».
Art. 2
Disposizioni finanziarie
1. Dalla attuazione della presente ordinanza non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della contabilità speciale di cui all’art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016.
Art. 3
Dichiarazione d’urgenza ed efficacia
1. In considerazione della necessità di procedere tempestivamente all’avvio degli interventi individuati come urgenti e di particolare criticità, la presente ordinanza è dichiarata immediatamente efficace ai sensi dell’art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).
2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed è pubblicata, ai sensi dell’art. 12 del decreto-legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella Gazzetta Ufficiale e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico a far data dal 24 agosto 2016.