PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – Ordinanza 02 agosto 2019, n. 78
Attuazione dell’articolo 1, comma 2, dell’ordinanza n. 41 del 2 novembre 2017: misure dirette ad assicurare la regolarità contributiva delle imprese operanti nella ricostruzione pubblica e privata
Art. 1
Accordo del 7 febbraio 2018
1. E’ recepito il contenuto dell’Accordo sottoscritto, in data 7 febbraio 2018 (d’ora innanzi denominato Accordo), dal Commissario straordinario del Governo, dai Presidenti di regione – Vicecommissari, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dalla Struttura di missione istituita presso il Ministero dell’interno ai sensi dell’art. 30 del decreto-legge n. 189 del 2016, dall’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro e dalle parti sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente più rappresentative per l’ambito del settore edile.
L’accordo di cui al precedente periodo costituisce l’Allegato 1 ed è parte integrante e sostanziale della presente ordinanza.
Art. 2
Revoca dell’ordinanza n. 58 del 4 luglio 2018
E’ revocata l’ordinanza n. 58 del 4 luglio 2018, recante «Attuazione dell’art. 1, comma 2, dell’ordinanza n. 41 del 2 novembre 2017: misure dirette ad assicurare la regolarità contributiva delle imprese operanti nella ricostruzione pubblica e privata».
L’attuazione dell’art. 1, comma 2, dell’ordinanza n. 41 del 2 novembre 2017 è realizzata dalla presente ordinanza.
Art. 3
DURC di congruità
1. Le imprese esecutrici degli interventi di ricostruzione devono essere in possesso del DURC che attesti la regolarità contributiva (DURC on-line) e del documento (DURC congruità) rilasciato dalla Cassa edile/Edilcassa compente per territorio, attestanti che l’incidenza della manodopera impiegata dall’impresa per l’esecuzione dell’intervento sia congrua rispetto all’importo delle opere da eseguire od eseguite. Nel caso di interventi di ricostruzione privata il rilascio del DURC congruità è richiesto esclusivamente per quelli che beneficiano di contributi superiori a 50.000 euro.
2. Le modalità di rilascio e applicazione del DURC congruità, il calcolo dell’incidenza della manodopera, gli adempimenti a carico dei beneficiari, delle imprese e dei tecnici per la ricostruzione pubblica e privata, l’effettuazione del monitoraggio sono delineate, oltre che nell’Accordo di cui all’art. 1, nell’Allegato 2 alla presente ordinanza, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, denominato «Modalità di applicazione del DURC congruità», i cui contenuti sono vincolanti al fine della concessione ed erogazione dei contributi.
3. La Cassa edile/Edilcassa rilascia il DURC congruità entro dieci giorni dalla richiesta corredata della documentazione attestante l’incidenza della manodopera impiegata. Ove si renda necessaria un’integrazione della documentazione il termine è sospeso per il periodo compreso tra la richiesta di integrazione ed il deposito della stessa e in ogni caso per un periodo non superiore a ulteriori quindici giorni.
4. Le disposizioni inerenti l’obbligatorietà del rilascio del DURC congruità si applicano per gli interventi di ricostruzione privata ai progetti privati depositati successivamente al termine di trenta giorni dall’entrata in vigore della presente ordinanza e per gli interventi di ricostruzione pubblica ai progetti esecutivi che siano stati acquisiti dall’ente appaltante successivamente al termine di trenta giorni all’entrata in vigore della presente ordinanza.
Art. 4
Costi della manodopera
1. E’ approvato l’Elenco prezzi allegato col n. 3 alla presente ordinanza, che sostituisce integralmente quello approvato con ordinanza n. 7 del 14 dicembre 2016.
2. L’Elenco prezzi costituisce il riferimento per il calcolo del costo della manodopera ai fini del rilascio del DURC congruità.
3. L’Elenco prezzi allegato al n. 3 si applica alla redazione dei progetti di interventi privati depositati con procedura informatica dopo trenta giorni dall’entrata in vigore della presente ordinanza e per i progetti definitivi od esecutivi di interventi pubblici che siano stati formalmente acquisiti dal soggetto appaltante dopo la stessa data.
Art. 5
Verifica e monitoraggio
1. Le modalità di applicazione del DURC congruità sono sottoposte a sperimentazione ed a monitoraggio per due anni, come stabilito al punto 16 dell’Accordo. Il monitoraggio è svolto da gruppi di lavoro istituiti in ciascuna regione dal Vice Commissario e composti da un rappresentante della regione stessa, delle Casse edili/Edilcasse operanti nelle province, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori edili maggiormente rappresentative, delle associazioni delle imprese, dell’Ispettorato del lavoro e delle Aziende sanitarie competenti per territorio e da un rappresentante della RPT.
L’attività dei gruppi di lavoro viene coordinata dalla Struttura tecnica del Commissario.
2. I contenuti dell’Accordo sono sottoposti ad una prima verifica successivamente all’avvio di cento interventi pubblici e privati che sono stati progettati utilizzando l’Elenco prezzi approvato col presente atto. L’individuazione degli interventi da sottoporre a verifica è affidata alla Struttura tecnica del Commissario di concerto con gli USR regionali, secondo criteri di rappresentatività delle diverse tipologie di ricostruzione (rafforzamento locale, miglioramento sismico o demolizione e ricostruzione) e di distribuzione territoriale.
Art. 6
Entrata in vigore
1. La presente ordinanza entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito istituzionale (www.sisma2016.gov.it) del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016.
Avvertenza:
Gli allegati
1. «Accordo del 7 febbraio 2018»,
2. «Modalità di applicazione del DURC di congruità» e
3. «Elenco prezzi»
sono stati pubblicati integralmente sul sito istituzionale del Commissario straordinario ricostruzione sisma 2016.
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