PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – Ordinanza 02 agosto 2019, n. 81
Proroga presentazione domanda di contributo per gli interventi di immediata esecuzione, modifiche alle ordinanze n. 4 del 17 novembre 2016, e n. 8 del 14 dicembre 2016
Art. 1
Proroga interventi di immediata esecuzione
1. Il termine di presentazione della domanda di contributo per gli interventi di immediata esecuzione, di cui all’art. 8 del decreto-legge n. 189/2016, è fissato al 31 dicembre 2019.
2. Entro il 30 settembre 2019 i soggetti legittimati a presentare domanda di contributo per gli interventi di immediata esecuzione, trasmettono tramite PEC, al Commissario straordinario ed ai vice Commissari, il conferimento dell’incarico al professionista per la presentazione della pratica relativa agli interventi di immediata esecuzione.
3. Alla domanda di contributo, nel solo caso di schede FAST, per le quali non sia stata presentata la scheda AEDES, quest’ultima può essere presentata contestualmente al progetto entro il 31 dicembre 2019.
4. In caso di mancata presentazione della domanda entro il termine previsto dal punto 1 si applica quanto previsto dall’ultimo capoverso del comma 4, dell’art. 8 del decreto-legge n. 189/2016.
Art. 2
Modifiche all’ordinanza n. 4 del 17 novembre 2016
1. Al comma 2 dell’art. 4 dell’ordinanza del Commissario straordinario n. 4 del 17 novembre 2016, le parole «come modificato dall’art. 4 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8» sono sostituite con le seguenti «come modificato con la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici, del 14 giugno 2019, n. 55 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 140 del 17-06-2019».
Art. 3
Modifiche all’ordinanza n. 8 del 14 dicembre 2016
1. Al comma 3 dell’art. 6 dell’ordinanza del Commissario straordinario n. 8 del 14 dicembre 2016, le parole «30 aprile 2018», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019».
Art. 4
Entrata in vigore ed efficacia
1. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità ed è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
La presente ordinanza è dichiarata immediatamente efficace ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016 e seguenti (www.sisma2016.gov.it).