PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – Ordinanza 02 aprile 2020, n. 96
Autorizzazione all’assunzione di nuovo personale di tipo tecnico o amministrativo-contabile da impiegare esclusivamente nei servizi necessari alla ricostruzione, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 50-bis, comma 1-ter del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189
Art. 1
Autorizzazione alla stipula dei contratti di lavoro
Alla luce delle specifiche esigenze connesse alla riparazione e ricostruzione degli immobili danneggiati dall’evento sismico, rappresentate da ciascun Ufficio speciale per la ricostruzione – U.S.R. ai sensi dell’art. 50-bis, comma 1-ter del decreto-legge n. 189/2016, il Commissario straordinario autorizza gli Uffici speciali per la ricostruzione ed i comuni a stipulare i contratti di lavoro a tempo determinato di cui al citato art. 50-bis, comma 1-ter, nel limite di duecento unità complessive e nel rispetto del limite di spesa complessivo di 8,300 milioni di euro.
A seguito dell’analisi delle relazioni trasmesse dagli Uffici speciali per la ricostruzione, in riferimento alle specifiche esigenze ivi rappresentate, connesse alla riparazione e ricostruzione degli immobili danneggiati dall’evento sismico ed all’andamento delle richieste di contributo, è autorizzata l’assunzione di personale di tipo tecnico o amministrativo-contabile come richiesto nelle relazioni degli Uffici speciali per la ricostruzione – U.S.R., da impiegare esclusivamente nei servizi necessari alla ricostruzione, secondo la seguente ripartizione:
– Regione Abruzzo trenta unità di personale, nel limite di spesa di euro 1.245.000,00, secondo le indicazioni di cui all’allegato 1;
– Regione Lazio ventisette unità di personale, nel limite di spesa di euro 1.120.500,00, secondo le indicazioni di cui all’allegato 2;
– Regione Marche centosedici unità di personale, nel limite di spesa di euro 4.814.000,00, secondo le indicazioni di cui all’allegato 3;
– Regione Umbria ventisette unità di personale, nel limite di spesa di euro 1.120.500,00, secondo le indicazioni di cui all’allegato 4.
Il personale a tempo determinato di cui all’art. 50-bis, comma 1-ter, impiegato presso gli Uffici speciali per la ricostruzione – U.S.R. ed i comuni dovrà essere assegnato esclusivamente allo svolgimento di attività di ricostruzione, come rappresentato nei piani dell’impiego del personale, allegati alla presente ordinanza.
Gli Uffici speciali per la ricostruzione ed i comuni, dovranno trasmettere al Commissario straordinario, copia di ciascun contratto ai sensi della presente ordinanza e delle norme richiamate.
Art. 2
Selezione del personale
Gli Uffici speciali per la ricostruzione ed i comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge n. 189/2016, nell’ambito della dotazione finanziaria di cui all’art. 1, comma 3, previa verifica della possibilità di avvalersi delle facoltà previste all’art. 50-bis, comma 3, primo e secondo periodo, e all’art. 3, comma 1, ottavo periodo, provvedono, secondo quanto previsto dal medesimo art. 50-bis, alla selezione del personale di tipo tecnico o amministrativo-contabile, direttamente o con il supporto, in tutto o in parte, di un soggetto esterno specializzato la cui individuazione deve avvenire nel rispetto della normativa nazionale ed europea in materia di reclutamento nel pubblico impiego.
Art. 3
Disposizione finanziaria
Come previsto all’art. 50-bis, comma 1-ter del decreto-legge n. 189/2016, agli oneri relativi alla presente ordinanza si provvede per l’anno 2020, nel rispetto del limite di spesa di euro 8,300 milioni, secondo quanto disposto dall’art. 1, mediante corrispondente utilizzo del Fondo derivante dal riaccertamento dei residui passivi ai sensi dell’art. 49, comma 2, lettera a) del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.
Art. 4
Entrata in vigore ed efficacia
In considerazione della necessità di dare urgente avvio alle procedure di assunzione necessarie per garantire l’accelerazione del processo di ricostruzione, la presente ordinanza è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell’art. 33, comma 1, quarto periodo del decreto-legge n. 189/2016. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).
La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed è pubblicata, ai sensi dell’art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico a far data dal 24 agosto 2016.
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Avvertenza:
Gli allegati alla presente ordinanza sono visionabili sul sito www.sisma2016.gov.it.
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