PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – Ordinanza 02 dicembre 2020, n. 718

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili

Art. 1

Proroga delle disposizioni di cui all’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 690 del 31 luglio 2020

1. I termini di cui all’art. 1, commi 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9 e 10 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 690 del 31 luglio 2020, prorogati al 15 ottobre 2020 dall’art. 1 dell’ordinanza n. 707 del 13 ottobre 2020, sono ulteriormente prorogati fino al 31 gennaio 2021.

2. Gli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1, quantificati nel limite massimo di euro 13.651.796,78, sono posti a carico delle risorse stanziate per l’emergenza.

Art. 2

Province autonome di Trento e Bolzano

1. Le disposizioni di cui all’art. 1 si applicano alle Province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.