PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – Ordinanza 02 ottobre 2020, n. 705
Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili
Art. 1
Modifiche all’art. 2 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 693 del 17 agosto 2020
1. L’art. 2, comma 1 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 693 del 17 agosto 2020 è sostituito dal seguente:
«1. Il beneficio di cui all’art. 1, che non concorre alla formazione del reddito, è corrisposto in forma di sussidio una tantum ai componenti del nucleo familiare già conviventi con il defunto. La relativa domanda deve essere presentata, per l’intero nucleo familiare, da uno dei soggetti di seguito indicati:
– dal coniuge superstite o dal convivente di fatto;
– in mancanza dei soggetti di cui sopra, dai figli legittimi, naturali, riconosciuti o riconoscibili ed adottivi;
– in mancanza di coniuge, di convivente di fatto o figli, dai genitori naturali o adottivi;
– in mancanza di coniuge, di convivente di fatto, di figli, di genitori naturali o adottivi, dai fratelli e sorelle.».