PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – Ordinanza 03 febbraio 2022, n. 858
Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Provincia autonoma di Trento nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eventi meteorologici avversi verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla delibera del Consiglio dei ministri dell’8 novembre 2018
Art. 1
Modalità di prosecuzione degli interventi finanziati con gli stanziamenti disposti a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all’art. 44 del decreto legislativo n. 1/2018 e con le risorse regolate con l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 727/2020, nonché con le ulteriori risorse stanziate con il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 20 maggio 2020
1. La Provincia autonoma di Trento già individuata quale responsabile dell’attuazione degli interventi dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, prosegue, in regime ordinario, nel coordinamento degli interventi, conseguenti agli eventi richiamati in premessa, pianificati e approvati e non ancora ultimati finanziati con gli stanziamenti disposti a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all’art. 44 del decreto legislativo n. 1/2018.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Provincia autonoma di Trento continua ad operare in qualità di soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti nei piani degli interventi di cui all’art. 1 della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018, nonché nelle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente approvati alla data di adozione della presente ordinanza. La Provincia autonoma di Trento provvede, altresì, alla ricognizione ed all’accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate ai soggetti ordinariamente competenti, ed è autorizzata, per ulteriori sei mesi, ferma in ogni caso l’inderogabilità dei vincoli di finanza pubblica, ad avvalersi delle disposizioni derogatorie in materia di affidamento di lavori pubblici e di acquisizione di beni e servizi nonché per la riduzione di termini analiticamente individuati specificate nell’art. 4 della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018 e successive modifiche e integrazioni, in conformità a quanto previsto dall’art. 15, comma 3, della medesima ordinanza.
3. Al fine di consentire il completamento degli interventi di cui al comma 2 e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi, la Provincia autonoma di Trento utilizza le risorse trasferite, con vincolo di destinazione, al proprio bilancio ai sensi di quanto previsto dall’art. 15, comma 1, della richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018.
4. La Provincia autonoma di Trento può disporre la revoca di interventi non aggiudicati, verificando le informazioni, limitatamente alle opere pubbliche, a tal fine presenti sul sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, entro sei mesi dalla scadenza dello stato di emergenza, le cui somme possono essere destinate al finanziamento di nuovi interventi strettamente connessi al superamento dell’emergenza di che trattasi e ricompresi nelle fattispecie di cui all’art. 25, comma 2, lettere b) e d), del decreto legislativo del 2 gennaio 2018, n. 1, da sottoporre all’approvazione del Dipartimento della protezione civile.
5. Qualora a seguito del compimento degli interventi di cui al comma 2 e al comma 4, residuino delle risorse, la Provincia autonoma di Trento può sottoporre all’approvazione del Dipartimento della protezione civile delle rimodulazioni dei relativi Piani degli interventi, nei quali possono essere inseriti nuovi interventi strettamente connessi agli eventi emergenziali in trattazione.
6. Eventuali somme residue rinvenienti al completamento di detti interventi sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al medesimo Fondo per le emergenze nazionali, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle amministrazioni di provenienza, fatto salvo quanto specificamente previsto dal successivo art. 2, comma 6. Le medesime modalità di restituzione delle risorse residue di cui al periodo precedente si applicano agli interventi programmati e approvati dal Dipartimento della protezione civile per i quali non siano state contratte obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il termine dell’8 novembre 2022 e la cui autorizzazione, pertanto, è revocata dal Dipartimento della protezione civile alla medesima data. E’ fatta salva la possibilità di non procedere alla predetta revoca, solo in caso di motivata richiesta della Provincia autonoma di Trento da sottoporre alla preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile, in cui venga fornita indicazione delle cause che hanno determinato il ritardo nell’impiego delle risorse nonché un cronoprogramma di azioni e misure da adottare ai fini dell’avvio degli interventi. Le informazioni, limitatamente alle opere pubbliche, concernenti l’assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti e quelle relative al cronoprogramma degli interventi sono desumibili dal sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. In tal caso, l’autorizzazione si intende prorogata per ulteriori 12 mesi, decorsi i quali, ove non siano state contratte obbligazioni giuridicamente vincolanti, la predetta autorizzazione è revocata dal Dipartimento della protezione civile in via definitiva. Alla revoca dell’autorizzazione fa seguito il versamento delle risorse relative come specificato al primo periodo del presente comma.
7. Non è consentito l’impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 3 per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nei Piani approvati dal Dipartimento della protezione civile.
8. La Provincia autonoma di Trento è tenuta a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al presente articolo.
9. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all’art. 27, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018.
10. Alla prosecuzione degli interventi finanziati con le risorse del Fondo di solidarietà dell’Unione europea di cui all’ordinanza del Capo del Dipartimento n. 727/2020 si provvede secondo le modalità stabilite dal presente articolo, fatti salvi i termini di utilizzo e gli obblighi e modalità di rendicontazione previsti dalle disposizioni che regolano l’impiego del predetto Fondo.
11. Alla prosecuzione degli interventi finanziati con le risorse stanziate dal decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 20 maggio 2020 si provvede secondo le modalità ivi previste.
Art. 2
Modalità di prosecuzione degli interventi finanziati con gli stanziamenti disposti ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2019 e del 4 aprile 2019 e successive modifiche e integrazioni
1. La Provincia autonoma di Trento già individuata quale soggetto responsabile dell’attuazione degli interventi dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, prosegue nel coordinamento degli interventi, connessi agli eventi richiamati in premessa, pianificati e approvati e non ancora ultimati finanziati con gli stanziamenti disposti ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2019 e del 4 aprile 2019 e successive modifiche e integrazioni richiamati in premessa.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Provincia autonoma di Trento continua ad operare quale soggetto responsabile anche delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi finanziati e contenuti nei piani degli interventi di cui all’art. 1 della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018, nonché nelle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente approvati alla data di adozione della presente ordinanza finanziati con le risorse stanziate dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri richiamati al comma 1, ovvero con esse cofinanziati. La Provincia autonoma di Trento provvede, altresì, alla ricognizione ed all’accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate ai soggetti ordinariamente competenti. La Provincia autonoma di Trento in ottemperanza a quanto previsto dai citati decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, è autorizzato alla prosecuzione di detti interventi con le modalità, anche derogatorie, stabilite ai sensi degli articoli 15 e 16 dall’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018 e successive modifiche e integrazioni.
3. Al fine di consentire il completamento degli interventi di cui al comma 2, e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi, la Provincia autonoma di Trento utilizza le risorse trasferite, con vincolo di destinazione, al proprio bilancio ai sensi di quanto previsto dall’art. 15, comma 1, della richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018 fino al 31 dicembre 2023 unicamente per la realizzazione degli interventi finanziati con le risorse stanziate dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri richiamati al comma 1, ovvero con esse cofinanziati, previa verifica effettuata alla data del 30 giugno 2022 e del 30 giugno 2023, dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale e del cronoprogramma dei pagamenti, limitatamente alle opere pubbliche, desumibili dal sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. La Provincia autonoma di Trento è tenuta a relazionare al Dipartimento della protezione civile alla medesima data del 30 giugno 2022 e del 30 giugno 2023 l’esito di tali verifiche.
4. In conformità a quanto rispettivamente previsto dall’art. 2, comma 1 e dall’art. 1, comma 5, dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2019 e del 4 aprile 2019 richiamati in premessa, La Provincia autonoma di Trento è autorizzata a presentare rimodulazioni in corso d’opera dei relativi piani degli interventi in relazione ad esigenze straordinarie e nei limiti della quota parte delle risorse assegnate per ciascuna annualità ai soggetti beneficiari individuati ai sensi dei medesimi decreti, da sottoporre alla preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile.
5. Eventuali somme residue rinvenienti al completamento degli interventi finanziati o cofinanziati ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri richiamati in premessa, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli del bilancio dello Stato.
6. Agli interventi programmati e approvati dal Dipartimento della protezione civile per i quali non siano state contratte obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il termine del 31 dicembre 2023, la relativa autorizzazione è revocata dal Dipartimento della protezione civile a tal data. E’ fatta salva la possibilità di non procedere alla predetta revoca, solo in caso di motivata richiesta della Provincia autonoma di Trento, da sottoporre alla preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile, in cui venga fornita indicazione delle cause che hanno determinato il ritardo nell’impiego delle risorse nonché un cronoprogramma di azioni e misure da adottare ai fini dell’avvio degli interventi. In tal caso, l’autorizzazione si intende prorogata per ulteriori dodici mesi, decorsi i quali, ove non siano state contratte obbligazioni giuridicamente vincolanti, la predetta autorizzazione è revocata dal Dipartimento della protezione civile in via definitiva. Alla revoca dell’autorizzazione fa seguito il versamento delle risorse relative come specificato al comma 5.
7. Non è consentito l’impiego delle risorse finanziarie di cui al presente articolo per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nei Piani approvati dal Dipartimento della protezione civile.
8. La Provincia autonoma di Trento è tenuta a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al presente articolo.
9. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all’art. 27, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018.
10. Le modalità di trasferimento delle risorse previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 ottobre 2020 rimangono invariate.
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