PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – Ordinanza 04 gennaio 2022, n. 824
Ulteriori disposizioni di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 12 novembre 2019 nel territorio del Comune di Venezia
Art. 1
Oneri struttura commissariale
1. Il sindaco di Venezia – Commissario delegato è autorizzato a liquidare le spese sostenute fino al 31 dicembre 2020 per fronteggiare l’emergenza derivante dagli eventi meteorologici di cui in premessa, relative al funzionamento della struttura commissariale di cui all’art. 1, comma 2, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 616 del 16 novembre 2019, quantificate in euro 840.442,95.
2. Per la prosecuzione delle attività di cui al comma 1, per il periodo dal 1° gennaio 2021 fino alla cessazione dello stato d’emergenza, il Commissario delegato provvede nel limite massimo di euro 235.379,47.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati nel limite massimo di euro 1.075.822,42, si provvede a valere sulle economie rinvenienti dai piani predisposti ai sensi dell’art. 1 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 616 del 16 novembre 2019 giacenti nella contabilità speciale n. 6163 intestata al Commissario delegato.