PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – Ordinanza 04 gennaio 2022, n. 825
Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Provincia autonoma di Trento nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza delle precipitazioni nevose verificatesi nei giorni 4, 5, 6, 27 e 28 dicembre 2020 nel territorio di alcuni comuni della medesima provincia autonoma
Art. 1
1. La Provincia autonoma di Trento è individuata quale amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al completamento degli interventi necessari per il superamento del contesto di criticità determinatosi a seguito degli eventi richiamati in premessa.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Provincia autonoma di Trento provvede al completamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti in rimodulazioni dei piani delle attività già formalmente approvati alla data di adozione della presente ordinanza ed alla ricognizione ed all’accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate ai soggetti ordinariamente competenti.
3. Per l’espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza la Provincia autonoma di Trento si avvale delle proprie strutture organizzative, nonché della collaborazione degli enti territoriali e non territoriali e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, che provvedono sulla base di apposita convenzione, nell’ambito delle risorse già disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
4. Al fine di consentire l’espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza, la Provincia autonoma di Trento provvede, fino al completamento degli interventi di cui al comma 2 e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi, con le risorse disponibili sul bilancio provinciale, stanziate con la delibera del Consiglio dei ministri del 26 febbraio 2021. La Provincia autonoma di Trento è tenuta a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al comma 2.
5. Ai sensi dell’art. 26, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, la Provincia autonoma di Trento è autorizzata a presentare, entro sei mesi dall’adozione della presente ordinanza, eventuali rimodulazioni, nei limiti delle risorse disponibili, del piano degli interventi di cui all’art. 1, comma 3 della citata ordinanza n. 758 del 25 marzo 2021, da sottoporre alla preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile.
6. All’esito del completamento degli interventi di cui alla presente ordinanza le eventuali risorse residue stanziate con la citata delibera del Consiglio dei ministri del 26 febbraio 2021 sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per le emergenze nazionali. La Provincia autonoma di Trento provvede, altresì, ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione conclusiva riguardo le attività poste in essere per il superamento del contesto critico in rassegna.
7. Non è consentito l’impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 4 per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nel piano approvato dal Dipartimento della protezione civile.
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