PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – Ordinanza 04 marzo 2020, n. 644
Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili
Art. 1
Coordinamento nazionale in materia di disponibilità e utilizzo dei posti letto in relazione all’emergenza COVID-19
1. Con riferimento al contesto emergenziale, anche in relazione alle competenze e agli interventi del sistema nazionale della protezione civile, al fine di attivare un modello di cooperazione interregionale coordinato a livello nazionale, la «Centrale remota operazioni soccorso sanitario per il coordinamento dei soccorsi sanitari urgenti nonché dei Referenti sanitari regionali in caso di emergenza nazionale», già istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 giugno 2016, rep. 1993, svolge tutte le funzioni di coordinamento operativo regionale ed interregionale, derivanti dall’emergenza Covid-19, relative alla:
a) acquisizione, per il tramite del referente sanitario regionale, delle richieste di disponibilità di posti letto ed eventuali fabbisogni organizzativi da parte delle regioni particolarmente colpite dall’emergenza Covid-19 e tempestiva allocazione dei pazienti, con la messa a disposizione obbligatoria, da parte delle altre regioni, di posti letto e risorse umane, strumentali e tecnologiche rispondenti alle urgenze e necessità terapeutiche fatta riserva per le regioni che dispongono di un solo presidio ospedaliero sul territorio regionale;
b) contestuale attivazione di tutte le misure di raccordo per l’immediato e sicuro trasporto a bordo di ogni tipo di vettore, ivi compresi l’elicottero sanitario, nonché il trasporto su ala fissa ordinariamente utilizzato per le attività di prelievo e trasporto di organi e tessuti ed equipe.
Art. 2
Funzionamento e organizzazione
1. La «Centrale remota operazioni soccorso sanitario per il coordinamento dei soccorsi sanitari urgenti nonché dei Referenti sanitari regionali in caso di emergenza nazionale», fermo restando quanto previsto dalla direttiva del 24 giugno 2016, rep. 1993, si avvale dei Referenti sanitari regionali (RSR) per l’attuazione dei compiti di cui all’art. 1, comma 1, lettere a) e b).
In caso di cessazione dall’incarico dei citati referenti il Presidente della relativa regione provvede immediatamente al conferimento di nuovo incarico.
2. La «Centrale remota operazioni soccorso sanitario per il coordinamento dei soccorsi sanitari urgenti nonché dei Referenti sanitari regionali in caso di emergenza nazionale», nell’esercizio delle funzioni di cui alla presente ordinanza, opera in coordinamento con il Comitato operativo nazionale della protezione civile di cui all’art. 14 del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018.
Art. 3
Regioni a Statuto speciale e Province autonome di Trento e Bolzano
1. Le disposizioni di cui alla presente ordinanza si applicano alle Province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione. Con riferimento alla messa a disposizione dei posti letto di cui all’art. 1, comma 1, lettera a), le Province autonome di Trento e Bolzano, previa valutazione dell’evolversi della situazione delle persone in sorveglianza, assicurano la disponibilità al trasferimento in struttura individuata dalla Sanità provinciale ovvero, solo se necessario, in ospedale.
2. Per i territori delle Province di Trento e Bolzano, le misure previste dalla presente ordinanza sono disposte dalla provincia autonoma competente nel rispetto degli statuti e delle relative norme di attuazione.
3. Le regioni a statuto speciale danno esecuzione alle disposizioni della presente ordinanza nel rispetto degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione.
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