PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – Ordinanza 05 luglio 2013, n. 102
Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all’evento sismico che il 21 giugno 2013 ha colpito il territorio delle province di Lucca e Massa Carrara
Art. 1
1. Per fronteggiare l’emergenza derivante dall’evento sismico che il giorno 21 giugno 2013 ha colpito il territorio delle provincie di Lucca e Massa Carrara il prof. Giovanni Menduni è nominato commissario delegato.
2. Con successiva ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile verrà stabilito il compenso da riconoscere al commissario delegato.
3. Il commissario delegato, previa individuazione dei comuni danneggiati dall’evento sismico in argomento, anche avvalendosi dei sindaci dei predetti comuni, provvede:
a) all’attuazione degli interventi necessari ad assicurare l’assistenza alla popolazione colpita dall’evento. Il commissario delegato inoltre è autorizzato all’acquisizione dei beni e servizi necessari, all’occupazione e requisizione di beni mobili ed immobili, all’esecuzione dei lavori di allestimento delle aree destinate alla temporanea accoglienza, alla movimentazione di mezzi e materiali, alla stipula di convenzioni per la sistemazione alloggiativa presso strutture pubbliche e private, anche di tipo alberghiero;
b) alla messa in sicurezza degli edifici pubblici e privati e dei beni culturali danneggiati, ove vi siano da realizzare interventi per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità;
c) all’esecuzione degli interventi provvisionali urgenti la cui mancata attuazione possa compromettere la pubblica incolumità ovvero pregiudicare le operazioni di soccorso ed assistenza alla popolazione.
4. Per l’espletamento delle attività di cui alla presente ordinanza il commissario delegato si avvale del personale della regione Toscana, nonché della collaborazione degli enti territoriali e non territoriali e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e delle strutture di coordinamento istituite a livello territoriale e del concorso delle colonne mobili nazionali di volontariato attivate dal Dipartimento della protezione civile.
5. Il commissario delegato predispone entro dieci giorni dall’emanazione della presente ordinanza un piano dei primi interventi e misure urgenti da sottoporre all’autorizzazione preventiva del capo del Dipartimento della protezione civile. Tale piano deve prevedere, oltre alla descrizione tecnica di ciascun intervento, la sua durata, la finalità e la tipologia di intervento in relazione alle fattispecie di cui al comma 3 e le risorse occorrenti per la sua realizzazione. Limitatamente agli interventi di cui al comma 3, lettera a), il piano deve contenere gli elementi essenziali identificativi delle misure e, in particolare la quantificazione di massima della spesa relativa. Per la parte riguardante i beni culturali, il citato piano è predisposto d’intesa con le amministrazioni competenti. Il piano può essere successivamente rimodulato e integrato, nei limiti delle risorse di cui all’art. 8, sempre previa autorizzazione del capo del Dipartimento della protezione civile.
6. Il commissario delegato attua gli interventi sui beni culturali di cui al comma 5 d’intesa con le amministrazioni competenti.
Art. 2
1. Il commissario delegato, per il tramite dei sindaci dei comuni interessati, è autorizzato ad assegnare ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa alla data del sisma sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità, adottati a seguito degli eventi sismici di cui in premessa, un contributo per l’autonoma sistemazione nel limite di € 100,00 per ogni componente del nucleo familiare abitualmente e stabilmente residente nell’abitazione; ove si tratti di un nucleo familiare composto da una sola unità, il contributo medesimo è stabilito in € 200,00. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di età superiore a 65 anni, portatori di handicap, ovvero disabili con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%, è concesso un contributo aggiuntivo di € 200,00 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati. Il contributo per ciascun nucleo familiare non può comunque superare il limite massimo di € 600,00 mensili.
2. I benefici economici di cui al presente articolo sono concessi sino alla data della verifica di agibilità effettuata ai sensi di quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011, qualora la stessa non confermi l’inagibilità.
3. I benefici economici di cui al presente articolo sono concessi in alternativa ad ogni altra forma di sistemazione alloggiativa a carico di strutture pubbliche.
Art. 3
1. In favore del personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, direttamente impegnato nelle attività di cui all’art. 1 della presente ordinanza, è riconosciuta, per la durata dello stato d’emergenza, la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di 30 ore mensili effettivamente rese, oltre a quelle già autorizzate dai rispettivi ordinamenti.
2. In favore del personale titolare di incarichi di posizione organizzativa delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, direttamente impegnato nelle attività di cui all’art. 1 della presente ordinanza, è riconosciuta una indennità forfettaria pari al 30% della retribuzione mensile di posizione prevista dal rispettivo ordinamento, commisurata ai giorni di effettivo impiego, fino alla cessazione dello stato di emergenza, in deroga all’art. 24 del richiamato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e delle connesse disposizioni contrattuali di comparto.
3. I compensi di cui al presente articolo sono riconosciuti previa approvazione di un piano di impiego da parte del commissario delegato, entro un limite di importo predeterminato dallo stesso commissario nell’ambito del Piano complessivo degli interventi finanziato con le risorse di cui all’art. 8 della presente ordinanza.
Art. 4
1. Per la realizzazione degli interventi d’emergenza di cui alla presente ordinanza, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, della direttiva del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario, il commissario delegato ed i soggetti attuatori degli interventi da lui individuati, provvedono in deroga alle seguenti disposizioni normative:
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6, secondo comma, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 19, 20;
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 119;
legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 7, 8, 9, 10, 10-bis, 11, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 16 e successive modifiche ed integrazioni;
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 9, 11, 53, 55, 56, 57, 62, 63, 67, 68, 70, 71, 72, 75, 76, 77, 80, 81, 82, 83, 84, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 111, 112, 118, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 132, 133, 141, 144, 145, 241 e 243;
decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, per le parti necessarie all’applicazione del decreto legislativo n. 163/2006;
leggi ed altre disposizioni regionali strettamente connesse agli interventi previsti dalla presente ordinanza.
Art. 5
1. Agli oneri conseguenti all’impiego delle organizzazioni di volontariato di protezione civile appartenenti alle Colonne mobili delle regioni e delle organizzazioni di rilievo nazionale attivate in conseguenza degli eventi di cui in premessa su autorizzazione del Dipartimento della protezione civile secondo quanto previsto dagli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, si provvede entro il limite di euro 300.000,00 a valere sulle risorse stanziate dalla delibera del Consiglio dei ministri del 26 giugno 2013 citata in premessa, che sono trattenute al Fondo per la protezione civile.
Art. 6
1. In relazione alle ulteriori esigenze derivanti dall’intensivo utilizzo di mezzi e materiali da parte delle Colonne mobili delle regioni e delle organizzazioni di volontariato già intensamente impegnate negli interventi di assistenza conseguenti agli eventi sismici del maggio 2012 nella regione Emilia-Romagna e nuovamente impiegate nelle attività emergenziali conseguenti all’evento sismico di cui alla presente ordinanza su autorizzazione del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, i contributi già concessi a tal fine ai medesimi soggetti ai sensi dell’art. 4 dell’ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 0009 del 15 giugno 2012, di cui al decreto del capo del Dipartimento della protezione civile n. 4852 di repertorio del 25 ottobre 2012, registrato alla Corte dei conti in data 18 febbraio 2013, registro n. 2, foglio n. 76, sono integrati come segue:
organizzazioni di volontariato componenti della Colonna mobile della regione Toscana – euro 75.000,00;
organizzazioni di volontariato componenti della Colonna mobile della regione Marche – euro 75.000,00;
Confederazione nazionale delle misericordie d’Italia – euro 75.000,00;
Associazione nazionale delle pubbliche assistenze – euro 50.000,00;
Associazione nazionale alpini – euro 50.000,00.
2. All’assegnazione dei predetti contributi, previa presentazione dei previsti programmi di intervento corredati dalla necessaria documentazione, si provvede secondo le modalità e procedure stabilite con il richiamato decreto rep. n. 4852 del 25 ottobre 2012.
3. All’onere derivante dal comma 1, quantificato in complessivi euro 325.000,00, si provvede a valere sulle risorse stanziate dalla delibera del Consiglio dei ministri del 26 giugno 2013 citata in premessa, che sono trattenute al Fondo per la protezione civile.
Art. 7
1. Il Dipartimento della protezione civile e la regione Toscana sottoscrivono un comodato d’uso gratuito relativo al materiale di proprietà del medesimo Dipartimento, consegnato alla regione per l’assistenza alla popolazione colpita dall’evento. A cessata esigenza il Commissario delegato provvede alla restituzione al Dipartimento della protezione civile del materiale utilizzato ed all’eventuale elenco del materiale di cui la regione Toscana richiede la cessione definitiva, in deroga all’art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254.
2. Al fine di garantire il mantenimento di adeguati livelli di assistenza alla popolazione in caso di emergenza, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a provvedere al ricondizionamento ed al reintegro dei materiali di pronto intervento e di assistenza alla popolazione impiegati per fronteggiare l’evento sismico di cui alla presente ordinanza.
3. Per le medesime finalità di cui al comma 2 il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, d’intesa con il Dipartimento della protezione civile, è autorizzato a provvedere all’acquisizione ed al reintegro dei materiali dei Centri assistenziali di pronto intervento del Ministero dell’interno e dei materiali del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco impiegati per fronteggiare l’evento sismico di cui alla presente ordinanza.
4. Per le medesime finalità di cui al comma 2, la regione Toscana e la regione Marche sono autorizzate a provvedere al ricondizionamento ed al reintegro dei materiali di pronto intervento e di assistenza alla popolazione impiegati per fronteggiare l’evento sismico di cui alla presente ordinanza.
5. Il commissario delegato è autorizzato al rimborso degli oneri sostenuti dalle componenti e dalle strutture operative del Servizio nazionale di protezione civile derivanti dal carico, trasporto, scarico, posizionamento e recupero dei materiali di pronto intervento e di assistenza alla popolazione, impiegati per fronteggiare l’evento sismico di cui alla presente ordinanza, ad esclusione di quelli direttamente sostenuti dal Dipartimento della protezione civile per le analoghe attività, i quali sono direttamente imputati sulle risorse di cui all’art. 8. Relativamente agli oneri sostenuti dai Centri assistenziali di pronto intervento del Ministero dell’interno, il Dipartimento della protezione civile provvede al trasferimento delle relative risorse con le modalità di cui all’art. 19, comma 5-bis della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede nei limiti delle risorse stanziate dall’art. 8.
Art. 8
1. Agli oneri connessi alla realizzazione delle iniziative d’urgenza di cui alla presente ordinanza si provvede a valere sulle risorse stanziate dalla delibera del Consiglio dei ministri del 26 giugno 2013 citata in premessa.
2. Per la realizzazione degli interventi previsti nella presente ordinanza, è autorizzata l’apertura di apposita contabilità speciale intestata al prof. Giovanni Menduni – commissario delegato.
3. Il commissario delegato è tenuto a rendicontare ai sensi dell’art. 5, comma 5-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 9
1. Il commissario delegato trasmette, allo scadere del termine di vigenza dello stato di emergenza, una relazione conclusiva sullo stato di attuazione delle attività espletate ai sensi della presente ordinanza.
Art. 10
1. Entro dieci giorni prima della scadenza dello stato d’emergenza si provvede ai sensi dell’art. 5, commi 4-ter e 4-quater della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni.
——
Provvedimento pubblicato nella G.U. 12 luglio 2013, n. 162.
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