PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – Ordinanza 07 aprile 2017, n. 19

Misure per il ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzione di immobili ad uso abitativo gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

Art. 1

Ambito di applicazione e soggetti beneficiari

Le disposizioni della presente ordinanza, in attuazione dell’art. 5, comma 2, lettera a), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 (d’ora innanzi «decreto-legge»), sono finalizzate a disciplinare gli interventi di ripristino con miglioramento sismico o ricostruzione degli edifici ad uso prevalentemente abitativo gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 ed ubicati nei Comuni di cui all’art. 1 del citato decreto-legge.

Le Regioni e i Comuni possono, d’intesa, individuare porzioni di territorio ritenute ad elevata pericolosità sismica e idrogeologica ove gli interventi di cui al comma 1 non sono autorizzati fino alla approvazione della perimetrazione delle aree soggette a piano attuativo ai sensi dell’art. 5, comma 1, lettera e),del decreto-legge, per le quali saranno adottate specifiche norme di intervento.

Possono beneficiare dei contributi previsti dalla presente ordinanza i proprietari, gli usufruttuari od i titolari di diritti reali di garanzia che si sostituiscano ai proprietari delle abitazioni gravemente danneggiate o distrutte, comprese in edifici dichiarati inagibili con ordinanza sindacale, utilizzate per le finalità di cui all’art. 6, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto-legge.

Limitatamente ai casi di cui all’art. 6, comma 2, lettera c), del decreto-legge, possono beneficiare del contributo anche i familiari che si sostituiscono ai proprietari. Ai fini del presente comma, per familiari si intendono i parenti o affini fino al primo grado ed il coniuge e le persone legate da rapporti giuridicamente rilevanti ai sensi dell’art. 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76.

Possono beneficiare dei contributi previsti dalla presente ordinanza anche i titolari di attività produttive ovvero i soggetti di cui all’art. 6, comma 2, lettera e), del decreto-legge che svolgevano, alla data del sisma, l’attività in unità immobiliari ricomprese negli edifici di cui ai precedenti commi 1 e 2. In tal caso i requisiti di ammissibilità al contributo sono elencati nell’Allegato 1 dell’ordinanza del Commissario straordinario n. 13 del 9 gennaio 2017 e gli eventuali danni ai beni mobili strumentali all’attività produttiva ed alle scorte danneggiati dal sisma possono essere ristorati con le modalità stabilite dalla stessa ordinanza.

Art. 2

Tipologia degli interventi finanziabili

I contributi di cui alla presente ordinanza possono essere concessi per il ripristino con miglioramento sismico di interi edifici gravemente danneggiati o per la ricostruzione di quelli distrutti, aventi destinazione d’uso abitativo ed eventualmente comprendenti anche unità immobiliari a destinazione produttiva (industriale, commerciale, artigianale, agricola, uffici, servizi), dichiarati inagibili con ordinanza comunale.

L’ordinanza di inagibilità è emessa dal Comune a seguito della verifica di agibilità dell’edificio effettuata con schede AeDES di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011, ovvero a seguito di dichiarazione di non utilizzabilità sulla base delle schede FAST di cui all’ordinanza del Capo della Protezione civile n. 405 del 10 novembre 2016, a cui ha fatto seguito la compilazione della scheda AeDES ai sensi dell’ordinanza del Commissario straordinario n. 10 del 19 dicembre 2016.

Per gli edifici interessati da ordinanze di inagibilità emesse sulla base di schede AeDES con esito B o C che abbiano subito danni ulteriori, in aggravamento, per effetto di eventi sismici successivi alla compilazione della scheda medesima, o che comunque necessitino di rivalutazione dell’esito di agibilità, i soggetti legittimati possono chiedere la revisione della scheda, allegando perizia asseverata attestante la diversa natura ed entità dei danni riportati dall’immobile. La domanda è presentata all’Ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente il quale, esperite le verifiche ritenute necessarie, provvede alla eventuale modifica dell’esito di agibilità.

Nel caso di edifici interessati da ordinanze di inagibilità emesse sulla base di schede AeDES con esito B o C che, in base alla perizia asseverata dal tecnico incaricato, risultino aver comunque subito danni gravi come definiti dalla Tabella 1 allegata alla presente ordinanza, l’Ufficio speciale provvede alla verifica dello stato di danno prima dell’autorizzazione alla progettazione dell’intervento di miglioramento sismico.

La realizzazione degli interventi di cui al comma 1 che riguardino edifici comprendenti più unità immobiliari di proprietari diversi, destinate ad abitazione e ad attività produttive, è affidata, sulla base di apposita delibera degli organi assembleari o equivalenti, all’amministratore condominiale in caso di condominio costituito, a un rappresentante dei proprietari in caso di condominio di fatto o all’amministratore dell’eventuale consorzio appositamente costituito.

Resta fermo, per gli edifici di cui al comma 4, quanto stabilito dall’art. 6, comma 11, del decreto-legge. Agli effetti di tale disposizione, per valore dell’edificio si intende quello risultante dalla rendita catastale.

Per gli interventi sulle unità immobiliari a uso abitativo ubicate all’interno di edifici a prevalente destinazione produttiva, resta ferma l’applicazione dell’ordinanza del Commissario straordinario n. 13 del 9 gennaio 2017, come stabilito dall’art. 1, comma 4, della medesima ordinanza.

Art. 3

Definizioni

Agli effetti della presente ordinanza, ferme restando le definizioni di cui all’art. 1, comma 3, lettere a), b) e c), dell’ordinanza del Commissario straordinario n. 4 del 17 novembre 2016 e quelle di cui all’art. 1, comma 2, lettere a), b) e c) dell’ordinanza n. 8 del 14 dicembre 2016, si intende:

a) per «edificio» (formato da una o più unità immobiliari) l’unità strutturale caratterizzata da continuità da cielo a terra per quanto riguarda il flusso dei carichi verticali, delimitata da spazi aperti o da giunti strutturali o da edifici strutturalmente contigui, ma almeno tipologicamente diversi, quali ad esempio:

– fabbricati costruiti in epoche diverse;

– fabbricati costruiti con materiali diversi;

– fabbricati con solai posti a quota diversi;

– fabbricati aderenti solo in minima parte;

b) per «aggregato edilizio» si intende un insieme di almeno tre edifici strutturalmente interconnessi tra loro con collegamenti anche parzialmente efficaci, anche derivanti da progressivi accrescimenti edilizi, che possono interagire sotto un’azione sismica. Gli aggregati possono costituire parte di un isolato edilizio;

c) per interventi «di miglioramento sismico» quelli che riguardano edifici appartenenti alla Classe d’uso II e classificati con «livello operativo» L1, L2 ed L3, come definito nella Tabella 6 dell’Allegato 1 alla presente ordinanza, indicati al § 8.4.2 delle Norme Tecniche sulle Costruzioni approvate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14 gennaio 2008 e finalizzati a raggiungere una capacità di resistenza alle azioni sismiche ricompresa entro i valori minimi e massimi del 60% ed 80% di quelli previsti per le nuove costruzioni, ai sensi del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 477 del 27 dicembre 2016. Per gli edifici dichiarati di interesse culturale, ai sensi degli articoli 10, 12 e 13 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 («Codice dei beni culturali e del paesaggio»), fermo restando l’obiettivo del conseguimento della massima sicurezza possibile compatibilmente con l’interesse culturale dell’edificio, il raggiungimento del livello compreso tra il 60% e l’80% non ha valore cogente, potendo per essi riferirsi alle indicazioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 febbraio 2011 («Valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle Norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14 gennaio 2008»);

d) per interventi «di ricostruzione» quelli che riguardano edifici classificati con «livello operativo» L4, come definito nella Tabella 6 dell’Allegato n. 1 alla presente ordinanza e che consistono nella ricostruzione di edifici crollati o, nei casi di effettiva necessità, nella demolizione completa e nella ricostruzione di quelli parzialmente crollati o interessati da danni gravissimi estesi a tutte le strutture oppure nell’adeguamento sismico ai sensi della Norme Tecniche sulle Costruzioni del 14 gennaio 2008.

Qualora il sito su cui è ubicato l’edificio ricada tra quelli di cui all’art. 21, comma 1, la ricostruzione può avvenire secondo la disciplina di cui al comma 2 del medesimo articolo.

Qualora l’edificio gravemente danneggiato o distrutto risultasse, alla data del sisma, non conforme alle norme vigenti in materia igienico-sanitaria in modo da rendere necessarie misure di adeguamento, e qualora necessiti di rilevanti interventi di efficientamento energetico con sensibile riduzione del fabbisogno da fonti tradizionali, per adeguarli a disposizioni vincolanti della vigente legislazione in materia, la superficie complessiva preesistente può essere aumentata fino al 10%fermo restando il rispetto delle norme urbanistiche ed edilizie vigenti.

Art. 4

Determinazione dei contributi

Nei Comuni di cui all’art. 1, comma 1, del decreto-legge il contributo previsto per gli interventi indicati all’art. 2, comma 1, della presente ordinanza, concesso a favore dei beneficiari di cui all’art. 6, comma 2, lettere a), b), d) ed e) dello stesso decreto-legge, è pari al 100% del costo ammissibile, come determinato ai sensi dell’art. 6, per ciascuna unità immobiliare destinata ad abitazione o ad attività produttiva.

Nei Comuni diversi da quelli di cui all’art. 1, comma 1, del decreto-legge il contributo previsto per gli interventi indicati all’art. 2, comma 1, della presente ordinanza, concesso a favore dei beneficiari di cui all’art. 6, comma 2, lettera c), dello stesso decreto-legge, che dimostrino il nesso di causalità diretto tra i danni ivi verificatisi e gli eventi sismici occorsi a far data dal 24 agosto 2016 comprovato da apposita perizia asseverata, è pari al 50% del costo ammissibile, come determinato ai sensi del precedente art. 4, per ciascuna unità immobiliare destinata ad abitazione. Nei medesimi Comuni il contributo è altresì pari al 100% del costo ammissibile qualora sia concesso a favore dei beneficiari di cui all’art. 6, comma 2, lettere a), b) ed e) ovvero si tratti di edifici ubicati nei centri storici, nelle zone classificate dagli strumenti urbanistici comunali come zone A ai sensi dell’art. 2 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, nei borghi tipici per motivi ambientali, culturali, storici, architettonici, come riconosciuti da strumenti regionali o provinciali di pianificazione territoriale o paesaggistica.

Il contributo è concesso al netto dell’indennizzo assicurativo ai sensi dell’art. 6, comma 6, del decreto-legge.

Art. 5

Determinazione dei costi ammissibili a contributo

Per l’esecuzione degli interventi di cui all’art. 2, comma 1, il contributo è determinato sulla base del confronto tra il costo dell’intervento e il costo convenzionale individuato secondo i parametri indicati nelle Tabelle di cui all’Allegato n. 1 alla presente ordinanza, in relazione ai livelli operativi L1, L2, L3 od L4 attribuiti agli edifici interessati.

Il costo dell’intervento di cui al comma 1 comprende i costi sostenuti per le opere di pronto intervento e di messa in sicurezza, per le indagini e le prove di laboratorio, per le opere di miglioramento sismico o di ricostruzione e per quelle relative alle finiture interne ed esterne connesse agli interventi sulle strutture e sulle parti comuni ai sensi dell’art. 1117 del codice civile, per gli impianti interni e comuni e per le opere di efficientamento energetico, nonché le spese tecniche e i compensi per amministratori di condomini o di consorzi tra proprietari costituiti per gestire interventi unitari, così come determinati al successivo art. 7. Il costo dell’intervento può includere, qualora comprese nel progetto esecutivo e previste nel contratto di appalto, le spese per l’esecuzione, da parte dell’impresa affidataria, di lavori in economia, ai sensi dell’art. 179 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, limitatamente alle lavorazioni che non danno luogo a valutazioni a misura e non possono essere rappresentate da prezzi in elenco, comunque per un importo non superiore al 2% del costo dei lavori contabilizzati a misura.

Il costo dell’intervento comprende anche:

a) nel caso di ripristino con miglioramento sismico, le opere necessarie per assicurare l’adeguamento delle abitazioni e delle unità immobiliari destinate ad attività produttiva alle vigenti norme in materia igienico-sanitaria, nonché le spese per le indagini di laboratorio e per le prove geognostiche e geofisiche prescritte al punto 7.1 della Tabella 7dell’Allegato n. 1;

b) nel caso di interventi di ricostruzione, oltre alle opere di demolizione completa dell’edificio, anche quelle necessarie per l’adeguamento igienico-sanitario di cui alla precedente lettera a), nonché le spese per le indagini di laboratorio e per le prove geognostiche e geofisiche prescritte al punto 7.1 della Tabella 7 dell’Allegato n. 1;

c) in tutti i casi, le spese eventualmente sostenute dal beneficiario nei confronti delle aziende erogatrici dei servizi ambientali, energetici e di telefonia per il riallaccio delle utenze disattivate a seguito degli eventi sismici.

Il contributo è destinato per almeno il 45% alle opere di riparazione dei danni e di miglioramento sismico dell’edificio e per la restante quota alle opere di finitura interne ed esterne, agli impianti interni e comuni ed all’efficientamento energetico, fatti salvi gli interventi sugli edifici vincolati ai sensi degli articoli 10, 12 e 13 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per i quali la quota destinata alle strutture deve essere almeno pari al 40%. Nel caso di demolizione e ricostruzione la quota minima di contributo destinata alla realizzazione delle strutture è pari al 25%.

Le opere ammesse a contributo riguardano le parti comuni dell’edificio, le unità immobiliari che lo compongono e le relative pertinenze ricomprese nell’edificio. Sono comunque ammesse a contributo anche le pertinenze danneggiate, oggetto di ordinanza di inagibilità, esterne allo stesso edificio, quali cantine, autorimesse, magazzini o immobili comunque funzionali all’abitazione o all’attività produttiva, dei titolari delle unità immobiliari inagibili destinate ad abitazione o ad attività produttiva, che non fanno parte di altro edificio ammesso a contributo.

Non sono ammissibili a contributo, ancorché danneggiate, le sole pertinenze esterne all’edificio composto da abitazioni agibili.

Le pertinenze esterne di cui al comma 5 sono ammesse a contributo nel limite massimo del 70% della superficie utile dell’abitazione o dell’unità immobiliare destinata ad attività produttiva e con lo stesso livello operativo attribuito all’edificio che contiene l’abitazione o l’unità immobiliare destinata ad attività produttiva. Il contributo può essere riconosciuto anche in presenza di più pertinenze esterne, fermo restando il limite massimo complessivo del 70% della superficie utile dell’abitazione o dell’unità immobiliare destinata ad attività produttiva.

Ai fini della determinazione del costo dell’intervento, le opere di finitura interne alle unità immobiliari ed alle parti comuni sono valutate assumendo a parametro il valore medio delle opere tipiche dell’edilizia ordinaria comunemente diffusa nel territorio, e le opere di finitura esterne facendo riferimento a quelle necessarie al ripristino delle condizioni preesistenti al sisma, per restituire all’intero edificio l’aspetto decorativo e funzionale originario. Ai medesimi fini, gli impianti interni alle unità immobiliari ed alle parti comuni sono ripristinati o sostituiti, ove necessario, facendo riferimento a quelli tipici dell’edilizia ordinaria comunemente diffusa sul territorio, e adeguati alla vigente normativa in materia di sicurezza e di efficientamento energetico.

Sono ammesse a contributo eventuali varianti che si rendessero necessarie nel corso dell’esecuzione dei lavori purché presentate nel rispetto della presente ordinanza, motivate dall’insorgere di situazioni imprevedibili al momento della progettazione o da prescrizioni delle amministrazioni competenti intervenute successivamente alla stessa ed approvate dall’Ufficio speciale. Nella prima ipotesi di cui al presente comma, le varianti sono ammesse se compatibili con la vigente disciplina urbanistica.

Nei casi di cui al comma 9, qualora l’intervento in variante sia compatibile con la vigente disciplina urbanistica e non richieda l’acquisizione di un nuovo titolo edilizio, né modifichi il progetto delle strutture, la rideterminazione eventuale del contributo da parte dell’Ufficio speciale potrà avvenire con l’atto di erogazione a saldo, senza dover ricorrere alla sospensione dei lavori.

Nel pieno rispetto degli strumenti urbanistici, della pianificazione di settore e della legislazione vigente, gli edifici non dichiarati di interesse culturale ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 42/2004 e non sottoposti a vincoli ambientali o paesaggistici, che rientrano nei livelli operativi L1,L2 ed L3 di cui al successivo art. 6 e che, a giudizio del Comune appositamente consultato dall’Ufficio speciale, non rivestono alcun valore funzionale, architettonico, storico e paesaggistico possono, previa acquisizione del titolo abilitativo, essere demoliti e ricostruiti anche in altro sedime edificabile nello stesso comune.

Nei casi di cui al comma 11 il costo ammissibile a contributo è pari al minore importo tra il costo dell’intervento di nuova costruzione ed il costo convenzionale riferito al livello operativo ed alla superficie complessiva dell’edificio oggetto di demolizione ovvero a quella complessiva del nuovo intervento, qualora inferiore.

Per gli edifici che rientrano nel livello operativo L4 di cui all’art. 6, fermo restando il rispetto degli strumenti urbanistici, della pianificazione di settore e della legislazione vigente, la ricostruzione può avvenire, previa acquisizione del titolo abilitativo, anche in altro sedime edificabile sito nello stesso Comune. In ogni caso, la superficie complessiva da considerare ai fini del costo convenzionale è calcolata con le modalità di cui al comma 12.

Art. 6

Modalità di calcolo del contributo

Il costo ammissibile a contributo, ai sensi del precedente art. 4, viene determinato avendo riguardo al minore importo tra:

– il costo dell’intervento, al lordo dell’IVA se non recuperabile, determinato secondo il computo metrico-estimativo redatto sulla base dei prezzi di contratto, desunti dal Prezziario unico approvato con l’ordinanza del Commissario straordinario n. 7 del 14 dicembre 2016, al netto dei ribassi ottenuti mediante la procedura selettiva per l’individuazione dell’impresa e tenuto conto delle voci non previste valutate attraverso il procedimento di analisi specifica dei prezzi di cui all’art. 32, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010

e

– il costo convenzionale ottenuto moltiplicando per la superficie complessiva dell’unità immobiliare il costo parametrico di cui alla Tabella 6 dell’Allegato n. 1, articolato per classi di superficie e riferito al «livello operativo» attribuito all’edificio, oltre IVA se non recuperabile.

Il «livello operativo» dell’edificio è determinato sulla base della combinazione degli «stati di danno» e dei «gradi di vulnerabilità» stabiliti nelle Tabelle 2 e 3 dell’Allegato n. 1. Nel caso di unità immobiliari destinate ad attività produttiva non si applicano le riduzioni del costo convenzionale per classi di superficie, prevista dal comma 1.

Al fine di determinare la maggiorazione complessiva dell’IVA da applicare al costo convenzionale, lo stesso viene articolato in quota relativa a lavori e quota relativa ad altre spese comunque ammissibili determinate nella stessa proporzione presente nel costo dell’intervento. Alle diverse quote viene poi attribuita l’aliquota IVA di competenza.

I costi parametrici sono incrementati, per tenere conto di particolari condizioni dell’intervento, nella misura prevista nella Tabella 7 dell’Allegato n. 1.

Art. 7

Disciplina delle spese tecniche

Le spese tecniche, al netto dell’IVA se detraibile, sono computate nel costo dell’intervento, ai fini del contributo previsto dalla presente ordinanza, secondo le percentuali stabilite nelle intese sottoscritte dal Commissario straordinario e dalla Rete nazionale delle professioni dell’area tecnica e scientifica, a norma dell’art. 34 del decreto-legge, come modificato e integrato dall’art. 9 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8. Le spese tecniche comprendono anche i compensi per la redazione delle perizie giurate relative alle schede Aedes di cui all’ordinanza del Commissario straordinario n. 10 del 19 dicembre 2016 e sono riconosciute anche a professionisti diversi dai progettisti.

Le spese tecniche per la progettazione e per le indagini preliminari al progetto possono essere ammesse a contributo ed erogate con il primo stato di avanzamento lavori (SAL 0), nella misura massima del 80% del contributo ammissibile per le stesse spese. L’importo rimanente, destinato a compensare le altre prestazioni professionali, è proporzionalmente ripartito nei successivi SAL.

Art. 8

Disciplina delle spese per le attività professionali degli amministratori di condominio o dei consorzi

Le spese per le attività professionali di competenza degli amministratori di condominio o dei consorzi appositamente costituiti tra proprietari per gestire interventi unitari sono ammesse a contributo limite del:

a) 2% del costo dell’intervento di importo fino a 200.000 Euro;

b) 1,5% del costo dell’intervento eccedente 200.000 Euro e fino a 500.000 Euro;

c) 1% del costo dell’intervento eccedente 500.000 Euro e fino a 3.000.000 di Euro,

d) 0,5% del costo dell’intervento eccedente 3.000.000 Euro.

Art. 9

Domanda di accesso ai contributi

Le domande di contributo per gli interventi di cui all’art. 2, comma 1, sono presentate dai soggetti legittimati agli Uffici speciali per la ricostruzione entro il 31 dicembre 2017 mediante la procedura informatica a tal fine predisposta dal Commissario straordinario ovvero, in assenza di tale procedura, a mezzo PEC.

La domanda di contributo, resa nelle forme della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà prevista dall’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, redatta secondo il modello disponibile sul sito web www.sisma2016.gov.it deve indicare, per ciascuna unità immobiliare compresa nell’edificio, con riferimento alla data dell’evento sismico:

gli estremi e la categoria catastale dell’edificio;

la superficie complessiva utile destinata alle abitazioni ed all’attività produttiva nonché alle pertinenze interne ed a quelle esterne, ove esistenti e danneggiate;

la destinazione d’uso;

il numero e la data dell’ordinanza comunale di inagibilità conseguente alla schede AeDES, ovvero alla dichiarazione di non utilizzabilità sulla base delle schede FAST a cui ha fatto seguito la compilazione della scheda AeDES, ai sensi dell’ordinanza del Commissario straordinario n. 10 del 19 dicembre 2016;

il nominativo dei proprietari delle unità immobiliari presenti nell’edificio;

i nominativi degli eventuali locatari o comodatari e gli estremi del contratto di locazione o comodato.

Nella domanda devono inoltre essere indicati:

a) i tecnici incaricati della progettazione, della direzione dei lavori e del coordinamento della sicurezza e gli eventuali compilatori delle schede AeDES redatte ai sensi dell’ordinanza n. 10 del 2016;

b) l’impresa incaricata di eseguire i lavori, scelta tenendo conto in misura significativa del ribasso sui prezzi di elenco tra almeno tre ditte mediante procedura concorrenziale intesa all’affidamento dei lavori alla migliore offerta, alla quale possono partecipare solo le imprese che:

– risultino iscritte nell’Anagrafe di cui all’art. 30, comma 6, del decreto-legge come integrato dall’art. 8 del decreto-legge n. 8 del 2017 e che, fermo restando quanto previsto dallo stesso articolo, abbiano altresì prodotto l’autocertificazione di cui all’art. 89 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni;

– non abbiano commesso violazioni agli obblighi contributivi e previdenziali come attestato dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato a norma dell’art. 8 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015;

– siano in possesso, per lavori di importo superiore ai 150.000 euro, della qualificazione ai sensi dell’art. 84 del Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

c) l’istituto di credito prescelto per l’erogazione del contributo.

Alla domanda di contributo devono essere allegati, ai sensi delle disposizioni del decreto-legge:

a) perizia asseverata dal tecnico incaricato della progettazione, completa di adeguata relazione che attesti il nesso di causalità tra i danni rilevati e gli eventi sismici, con espresso riferimento alla scheda AeDES ovvero alla dichiarazione di non utilizzabilità emessa per l’edificio in questione con la scheda FAST ed alla successiva scheda AeDES redatta ai sensi dell’ordinanza del Commissario straordinario n. 10 del 19 dicembre 2016;

b) progetto degli interventi che si intendono eseguire con:

descrizione puntuale dei danni rilevati e degli interventi necessari per rimuovere lo stato di inagibilità certificato dall’ordinanza comunale;

rappresentazione degli interventi edilizi da eseguire mediante elaborati grafici e documentazione necessaria a conseguire il titolo edilizio abilitativo a norma della vigente legislazione, ivi compresa ogni documentazione attestante lo stato dei luoghi preesistente e la sua conformità agli strumenti urbanistici e alla normativa vigente;

iii. indicazione degli interventi strutturali da eseguire mediante gli elaborati grafici, relazioni e documentazione richiesta dalle Norme Tecniche sulle Costruzioni approvate col d.m. 14 gennaio 2008, e necessaria ai fini del deposito o dell’eventuale autorizzazione sismica ai sensi della vigente legislazione;

indicazione degli eventuali interventi di adeguamento igienico-sanitario necessari per superare le gravi carenze presenti nell’edificio e rappresentate in dettaglio nella perizia di cui alla precedente lettera a);

indicazione di eventuali opere di efficientamento energetico dell’intero edificio intese a conseguire obiettivi di riduzione delle dispersioni termiche ovvero, mediante impiego di fonti energetiche rinnovabili, di riduzione dei consumi da fonti tradizionali in conformità alla vigente legislazione;

computo metrico estimativo dei lavori di miglioramento sismico o di demolizione e ricostruzione nonché di realizzazione delle finiture, degli impianti e delle eventuali opere di adeguamento igienico-sanitario e di efficientamento energetico, redatto sulla base dei prezzi del contratto di appalto, desunti dall’Elenco prezzi unico approvato con ordinanza del Commissario straordinario n. 7 del 14 dicembre 2016, con il ribasso conseguente alla procedura selettiva per l’individuazione dell’impresa e l’indicazione separata dei costi per la sicurezza non soggetti a ribasso;

vii. documentazione attestante il rispetto degli obblighi in materia di sicurezza e prevenzione di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

viii. esauriente documentazione fotografica dei danni subiti dall’edificio;

c) dichiarazione autocertificativa con la quale il richiedente attesti che l’immobile interessato dall’intervento non è totalmente abusivo e che lo stesso non risulta interessato da ordini di demolizione, anche se sospesi con provvedimento giudiziale;

d) documentazione relativa alla procedura selettiva seguita per l’individuazione dell’impresa esecutrice, ivi compreso apposito verbale dal quale risultino i criteri di carattere economico e tecnico adottati e le modalità seguite per la scelta della migliore offerta, ai sensi dell’art. 6, comma 13, del decreto-legge;

e) dichiarazione autocertificativa con la quale l’impresa incaricata di eseguire i lavori attesti di essere iscritta nell’Anagrafe di cui all’art. 30, comma 6, del decreto-legge;

f) dichiarazione autocertificativa con la quale il professionista incaricato della progettazione e della direzione dei lavori attesti di essere iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 34, comma 2, del decreto-legge e di non essere titolare, amministratore o socio dell’impresa appaltatrice né di avere rapporti di parentela con il titolare o con chi riveste cariche societarie;

g) eventuale polizza assicurativa stipulata prima della data del sisma per il risarcimento dei danni conseguenti all’evento sismico, dalla quale risulti l’importo assicurativo riconosciuto.

Art. 10

Titolo edilizio

La domanda di contributo, corredata degli elaborati progettuali e dei documenti di cui all’art. 9, comma 4, lettera b), punto ii), costituisce segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell’art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, o domanda di permesso a costruire ai sensi dell’art. 20 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica in relazione al tipo di intervento che deve essere eseguito.

La domanda, corredata degli elaborati di cui all’art. 9, comma 4, lettera b), punto iii), costituisce deposito del progetto strutturale o richiesta di autorizzazione preventiva ai sensi della vigente normativa per le costruzioni in zona sismica.

L’Ufficio speciale che riceve la domanda a norma del comma 1 ne informa il Comune territorialmente competente con le modalità informatiche di cui all’art. 9, comma 1, e verifica l’esistenza delle condizioni per il rilascio del titolo edilizio ai sensi dello strumento urbanistico e delle vigenti disposizioni di legge.

Qualora l’intervento riguardi un edificio sottoposto a vincoli ambientali, paesaggistici o di tutela dei beni culturali, il progetto è sottoposto al parere della conferenza regionale di cui all’art. 16, comma 4, del decreto-legge come modificato dall’art. 6 del decreto-legge n. 8 del 2017. A tal fine, il Vice Commissario competente provvede a convocare la conferenza entro cinque giorni dalla conclusione della verifica di conformità di cui al successivo art. 9, comma 3.

Il comune, entro dieci giorni dal ricevimento della proposta dell’Ufficio speciale di cui al successivo art. 11, comma 2, corredata dal parere favorevole della conferenza regionale nei casi di cui al comma 4, rilascia il titolo edilizio a norma dell’art. 12, comma 2, del decreto-legge.

Qualora, sulla base di quanto dichiarato in sede di richiesta di contributo ovvero all’esito della verifica di cui al comma 3, si accerti che l’immobile oggetto dell’intervento è interessato da abusi parziali o totali, ancorché per gli stessi non siano stati emessi provvedimenti sanzionatori, l’Ufficio speciale ne informa il Comune. Quest’ultimo, qualora gli abusi siano sanabili e il soggetto interessato non abbia provveduto a chiedere la sanatoria ai sensi dell’art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, lo invita a presentare la relativa istanza entro trenta giorni, quantificando gli oneri da corrispondere; in caso di inutile decorso del predetto termine, il Comune informa l’Ufficio speciale che provvede a definire la domanda di contributo con dichiarazione di improcedibilità.

Art. 11

Obblighi a carico dei beneficiari del contributo

Per le unità immobiliari ammesse a contributo non è consentito il mutamento della destinazione d’uso in atto al momento del sisma prima di due anni dalla data di completamento degli interventi di riparazione con miglioramento sismico o di ricostruzione, a pena di decadenza dal contributo e rimborso delle somme percepite, maggiorate degli interessi legali. Ai soli fini dell’ammissibilità al contributo e limitatamente agli ambiti che la pianificazione urbanistica vigente identifica come territorio urbanizzato, non è considerato mutamento di destinazione d’uso quello tra gli usi produttivi elencati all’art. 2, comma 1, già dichiarati compatibili dallo strumento urbanistico comunale vigente, con esclusione dell’uso agricolo.

Il proprietario che aliena l’unità immobiliare per la quale beneficia dei contributi previsti dalla presente ordinanza prima di due anni dalla data di ultimazione degli interventi, anche nel caso di unità immobiliare locata a terzi, perde il diritto al contributo ed è tenuto al rimborso delle somme percepite, maggiorate degli interessi legali. Il presente comma non si applica qualora l’alienazione avvenga a favore di parenti o affini fino al quarto grado, del coniuge, di presone legate da rapporti giuridicamente rilevanti ai sensi dell’art. 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, o del promissario acquirente se in possesso di titolo avente data certa antecedente agli eventi sismici.

Qualora il proprietario dell’unità immobiliare danneggiata sia deceduto successivamente alla data del sisma, il diritto a richiedere il contributo è trasferito agli eredi o legatari con le medesime condizioni e nel rispetto degli stessi obblighi previsti dalla presente ordinanza.

In caso di decesso del proprietario avvenuto prima degli eventi sismici, è riconosciuto a favore degli eredi e dei legatari dei diritti di proprietà e usufrutto sull’immobile il contributo stabilito dalla presente ordinanza per gli interventi di ripristino con miglioramento sismico o di ricostruzione su edifici classificati con livello operativo L1, L2, L3 o L4 o dalle ordinanze nn. 4 ed 8 del 2016 per gli interventi di riparazione con rafforzamento locale su edifici classificati con livello L0, purché dimostrino la propria qualità in base a dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

Possono chiedere il contributo anche i nuclei familiari che abbiano acquisito la proprietà dell’immobile danneggiato dal sisma per effetto di aggiudicazione o assegnazione in una procedura di pignoramento immobiliare come prevista dall’art. 555 del codice di procedura civile, purché l’atto di pignoramento sia stato trascritto ai sensi dell’art. 2693 del codice civile prima della data degli eventi sismici. In tal caso le unità immobiliari a destinazione abitativa sono utilizzate come residenza del nucleo familiare acquirente o destinate alla locazione secondo quanto stabilito in apposita convenzione col Comune ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431.

Nei casi di cui all’art. 6, comma 2, lettera b), del decreto-legge la concessione del contributo è subordinata all’assunzione dell’impegno, da parte del proprietario, dell’usufruttuario o del titolare del diritto di garanzia alla prosecuzione alle medesime condizioni, successivamente all’esecuzione dell’intervento, per un periodo non inferiore a due anni, del rapporto di locazione o di comodato in essere alla data degli eventi sismici.

La dichiarazione di assunzione dell’impegno di cui al comma 6 è presentata all’Ufficio speciale in allegato alla domanda di contributo, informandone anche il Comune. In caso di formale rinuncia degli aventi diritto, entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori l’unità immobiliare deve essere ceduta in locazione o comodato, ai sensi dell’art. 6, comma 3, del decreto-legge, ad altro soggetto individuato tra quelli temporaneamente privi di abitazione per effetto degli eventi sismici, come individuati dallo stesso proprietario o dal Comune, cui la rinuncia deve essere immediatamente comunicata. Trascorsi sei mesi senza che il Comune o il proprietario abbiano individuato il soggetto temporaneamente privo di abitazione interessato alla locazione alle condizioni preesistenti al sisma, lo stesso proprietario può cedere l’immobile in locazione ad altri soggetti sulla base di apposita convenzione stipulata col Comune ai sensi della legge n. 431/1998.

Nei casi di cui al comma 6, il proprietario è esonerato dall’obbligo di riattivare il contratto con il precedente locatario o comodatario qualora quest’ultimo, alla data del sisma, fosse destinatario di procedura di sfratto per morosità ovvero qualora, precedentemente agli eventi sismici, egli fosse stato convenuto in giudizio dal proprietario per inadempimento contrattuale.

Resta fermo, per le unità immobiliari destinate ad attività produttiva, quanto previsto dall’art. 19, comma 1, dell’ordinanza del Commissario straordinario n. 13 del 9 gennaio 2017.

Art. 12

Concessione del contributo

Entro venti giorni dal ricevimento della domanda l’Ufficio speciale procede all’accertamento della sussistenza in capo al richiedente dei requisiti per la fruizione del contributo e della completezza della domanda e della documentazione allegata. In caso di esito negativo dell’accertamento di cui al periodo precedente ovvero di incompletezza della domanda o della documentazione ad essa allegata, l’Ufficio speciale provvede alla notificazione della comunicazione di cui all’art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, assegnando all’istante un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di osservazioni e/o la produzione dei documenti mancanti. In caso di mancata presentazione o di mancato accoglimento delle osservazioni l’Ufficio speciale trasmette al Vice Commissario la proposta di rigetto della domanda di contributo.

In caso di esito positivo dell’accertamento di cui al precedente comma 1, l’Ufficio speciale, nei successivi sessanta giorni, verifica la conformità dell’intervento alla normativa urbanistica, richiede l’effettuazione dell’eventuale controllo a campione sul progetto strutturale, acquisisce il parere della conferenza regionale nei casi e con le modalità di cui al comma 4 del precedente art. 10, propone al Comune il rilascio del titolo edilizio, verifica l’ammissibilità al finanziamento dell’intervento, indica il contributo ammissibile e provvede a richiedere contestualmente il Codice Unico di Progetto (CUP) di cui all’art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e il codice CIG dandone comunicazione al Vice Commissario mediante la procedura informatica a tal fine predisposta.

Il termine di cui al precedente comma 2 può essere sospeso, per un sola volta e per un periodo non superiore a venti giorni, qualora:

a) sia necessaria l’acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell’Ufficio speciale o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni;

b) l’Ufficio ritenga indispensabile richiedere chiarimenti all’istante, che fornisce gli stessi entro trenta giorni dalla richiesta.

Qualora l’interessato ometta di far pervenire i chiarimenti richiesti dall’Ufficio speciale nel termine previsto dalla lettera b) del precedente comma 3, la domanda di contributo si intende rinunciata e lo stesso Ufficio trasmette al Vice Commissario la proposta di rigetto.

Il Vice Commissario, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, emette il provvedimento di concessione del contributo informandone il richiedente, l’istituto di credito ed il Comune competente mediante la procedura informatica.

Con la stessa modalità è comunicato l’eventuale provvedimento di rigetto della domanda di contributo, con l’indicazione delle ragioni del mancato accoglimento della stessa.

Il provvedimento di concessione del contributo non può in ogni caso essere emesso se per qualsiasi motivo il Comune non ha rilasciato il titolo edilizio ai sensi dell’art. 12, comma 2, del decreto-legge.

Art. 13

Esecuzione dei lavori

I lavori di ripristino con miglioramento sismico o di ricostruzione devono essere ultimati entro 24 mesi dalla data di concessione del contributo di cui all’art. 11, comma 5.

A richiesta dei proprietari interessati, gli Uffici speciali possono autorizzare, per giustificati motivi e sentito il Comune competente, la proroga del termine di cui al comma 1 per non più di sei mesi.

Nel caso in cui si verifichi la sospensione dei lavori in dipendenza di provvedimenti emanati da autorità competenti, il periodo di sospensione, accertato dall’Ufficio speciale, non è calcolato ai fini del termine per l’ultimazione degli stessi.

Ad ultimazione dei lavori il soggetto beneficiario comunica all’Ufficio speciale l’avvenuta esecuzione delle opere finanziate, allegando apposita certificazione. L’Ufficio speciale dispone verifiche in loco per accertare quanto dichiarato sulla base degli indirizzi forniti dal Commissario con separata ordinanza.

Qualora i lavori non vengano ultimati entro i termini di cui ai commi 1 e 2, il Vice Commissario dispone la revoca del contributo concesso previa diffida ad adempiere, rivolta al soggetto beneficiario dei contributi, entro ulteriori novanta giorni. In caso di ulteriore inadempienza il Vice Commissario chiede la restituzione del contributo erogato, maggiorato degli interessi legali maturati.

Art. 14

Erogazione del contributo

Il contributo è erogato dall’istituto di credito prescelto dal richiedente all’impresa esecutrice dei lavori ed ai professionisti che hanno curato la progettazione, la direzione dei lavori, il collaudo ed il coordinamento del progetto per la sicurezza nei tempi e nei modi di seguito indicati:

a) il 20% del contributo, entro trenta giorni dalla presentazione all’Ufficio speciale dello stato di avanzamento dei lavori, redatto con riferimento all’art. 194 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, dal direttore dei lavori utilizzando i prezzi del contratto di appalto, che attesti l’esecuzione di almeno il 20% dei lavori ammessi e della dichiarazione di impegno del legale rappresentante dell’impresa esecutrice al rispetto, nei confronti dei fornitori e delle imprese subappaltatrici, di tempi di pagamento non superiori a trenta giorni dalla data di erogazione della prima quota di contributo;

b) il 20% del contributo, entro trenta giorni dalla presentazione all’Ufficio speciale dello stato di avanzamento dei lavori, redatto con riferimento all’art. 194 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 dal direttore dei lavori utilizzando i prezzi del contratto di appalto, che attesti l’esecuzione di almeno il 40% dei lavori ammessi e della dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa esecutrice attestante l’avvenuto rispetto, nei confronti dei fornitori e delle imprese subappaltatrici, di tempi di pagamento non superiori a trenta giorni dalla data di erogazione del contributo di cui alla precedente lettera a) e l’impegno al rispetto di analogo termine dalla data di erogazione della seconda quota di contributo;

c) il 30% del contributo, entro trenta giorni dalla presentazione all’Ufficio speciale dello stato di avanzamento dei lavori, redatto con riferimento all’art. 194 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 dal direttore dei lavori utilizzando i prezzi del contratto di appalto, che attesti l’esecuzione di almeno il 70% dei lavori ammessi e della dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa esecutrice attestante l’avvenuto rispetto, nei confronti dei fornitori e delle imprese subappaltatrici, di tempi di pagamento non superiori a trenta giorni dalla data di erogazione del contributo di cui alla precedente lettera b) e l’impegno al rispetto di analogo termine dalla data di erogazione della terza quota di contributo;

d) il restante 30% a saldo del contributo, entro trenta giorni dalla presentazione all’Ufficio speciale del quadro economico a consuntivo dei lavori, redatto con riferimento al decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 dal direttore dei lavori utilizzando i prezzi del contratto di appalto, che attesti l’esecuzione di tutti i lavori ammessi a contributo e di quelli necessari per la completa agibilità dell’edificio e della dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa esecutrice attestante l’avvenuto rispetto, nei confronti dei fornitori e delle imprese subappaltatrici, di tempi di pagamento non superiori a trenta giorni dalla data di erogazione del contributo di cui alla precedente lettera c) e l’impegno al rispetto di analogo termine dalla data di erogazione del saldo.

Ai fini dell’erogazione del saldo di cui alla lettera d) del precedente comma 1, il direttore dei lavori trasmette all’Ufficio speciale la seguente documentazione:

a) dichiarazione attestante la raggiunta piena agibilità dell’edificio nonché la sussistenza delle condizioni necessarie a garantire il rientro nelle abitazioni dei nuclei familiari la ripresa delle attività produttive che ivi si svolgevano anche a seguito di esito positivo del controllo effettuato sul progetto di miglioramento sismico o di ricostruzione dalla struttura tecnica competente, nel caso di intervento sottoposto a verifica dagli Uffici speciali;

b) collaudo statico per gli interventi di miglioramento sismico e di ricostruzione, come previsto dalle Norme tecniche per le costruzioni di cui al d.m. 14 gennaio 2008;

c) conto consuntivo dei lavori redatto sulla base dei prezzi del contratto di appalto e, nel caso delle varianti in corso d’opera, di un quadro di raffronto tra le quantità di progetto e le quantità finali dei lavori. Il consuntivo dei lavori, unitamente alle spese tecniche previste, è comparato con il costo convenzionale di cui all’art. 6, comma 1, per la determinazione finale del contributo che va calcolato sul minore dei due importi;

d) rendicontazione delle spese effettivamente sostenute, da documentarsi a mezzo fatture che debbono essere conservate dal beneficiario ed esibite a richiesta del Commissario e degli organi di controllo. Qualora la spesa sostenuta sia superiore al contributo concesso dovranno essere emesse distinte fatture per gli importi relativi al contributo erogato dall’Istituto di credito e per le spese sostenute dal richiedente;

e) documentazione fotografica comprovante le diverse fasi degli interventi eseguiti.

Al richiedente può essere riconosciuto, a sua istanza da formulare inderogabilmente in sede di domanda di ammissione al contributo, un anticipo fino al 20% dell’importo ammissibile a contributo, previa presentazione di apposita polizza fideiussoria. In tale ipotesi il richiedente, entro cinque giorni dalla ricezione del provvedimento di concessione del contributo, inoltra all’Ufficio speciale tramite la procedura informatica la richiesta di anticipo (cosiddetto SAL 0), allegando la fattura e copia digitale della polizza fideiussoria incondizionata ed escutibile a prima richiesta nell’interesse dell’impresa affidataria dei lavori a favore del Vice Commissario, di importo pari all’anticipo richiesto. L’impresa provvede contestualmente ad inviare l’originale analogico della polizza al Vice Commissario, che la conserva per gli usi consentiti in caso di necessità e la svincola dopo la erogazione del contributo a saldo. La fideiussione può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Alla compensazione dell’eventuale anticipo percepito ai sensi del comma 3 si procede in occasione dell’erogazione a saldo, come disciplinata al comma 1, lettera c).

In sede di presentazione della domanda di contributo, il beneficiario può richiedere che, a seguito dell’emissione del provvedimento di concessione del contributo, venga erogato ai tecnici che hanno partecipato alle fasi della progettazione un importo non superiore all’80% della quota parte del contributo agli stessi destinato al fine di remunerare le attività già svolte. A tal fine i tecnici interessati, nel termine di cinque giorni dalla ricezione del provvedimento di concessione del contributo da parte del richiedente, inoltrano tramite procedura informatica la richiesta di anticipo all’ufficio speciale (cosiddetto SAL 0), fattura o nota pro-forma di importo pari all’anticipazione. L’importo rimanente relativo alle spese per prestazioni professionali è proporzionalmente ripartito nei SAL nel rispetto delle percentuali previste al comma 1.

L’Ufficio speciale, entro 20 giorni dall’accettazione degli stati di avanzamento e del quadro economico a consuntivo di cui al comma 1, che devono avvenire entro cinque giorni lavorativi dall’inoltro, trasmette all’istituto di credito segnalato dal richiedente l’atto di determinazione del contributo e ne autorizza l’erogazione ad ogni stato di avanzamento lavori e a consuntivo degli stessi previa verifica della regolarità contributiva tramite acquisizione del relativo documento unico (DURC).

Su richiesta del beneficiario, l’erogazione del contributo può avvenire in unica soluzione a conclusione dei lavori, a seguito della presentazione della documentazione di cui al comma 2.

Art. 15

Aggregati edilizi

In presenza di un aggregato edilizio di cui all’art. 3, comma 1, lettera b), composto da edifici inagibili e con stato di danno e grado di vulnerabilità riconducibili ai livelli operativi L1, L2 ed L3può procedersi a intervento unitario di ripristino con miglioramento sismico, previa presentazione di unica domanda di contributo. In tal caso, fermo restando il livello di sicurezza uniforme che va raggiunto per l’aggregato, ai fini della determinazione del contributo il costo parametrico è quello previsto, per ciascun edificio, dalla Tabella 6 dell’Allegato 1 in relazione al livello operativo riconosciuto, maggiorato del 10%. Il costo parametrico è maggiorato del 15% qualora l’aggregato sia costituito da almeno cinque edifici e di un ulteriore 2% nel caso sia costituito da almeno otto edifici. Qualora l’aggregato costituisca un unico isolato composto da almeno cinque edifici, il costo parametrico è incrementato per ciascun edificio del 17%.

La disposizione del comma 1 si applica anche nel caso che una o più unità strutturali dell’aggregato sia classificata con livello operativo L4, ma il valore tipologico, architettonico ed ambientale dell’aggregato, le disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti nonché la presenza di altre unità strutturali con livelli operativi inferiori, ne impongano la riedificazione in forma integrata e strutturalmente interconnessa, con l’utilizzo degli stessi materiali per assicurare il ripristino dell’aggregato originario con una capacità di resistenza alle azioni sismiche compresa tra i livelli minimo e massimo stabiliti per classi di uso dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 27 dicembre 2016 ed uniforme per tutti gli edifici che lo compongono.

All’intervento unitario, nei limiti di cui al comma 2, può procedersi anche qualora alcuni edifici dell’aggregato edilizio, di superficie complessiva non superiore al 50%di quella complessiva dell’aggregato stesso, siano stati danneggiati in modo lieve e siano caratterizzati da un livello operativo L0. In tale ipotesi, il contributo è determinato applicando a tutti gli edifici i parametri economici stabiliti per il livello operativo L1 maggiorato delle stesse percentuali di cui al comma 1.

La disposizione del comma 3 si applica anche qualora l’aggregato contenga edifici danneggiati, ma non in misura tale da richiedere un provvedimento comunale di inagibilità e di superficie complessiva non superiore al 20% di quella dell’aggregato stesso. In tal caso comunque il coinvolgimento dell’edificio dichiarato agibile nell’intervento di miglioramento sismico dell’aggregato è preventivamente autorizzato dall’Ufficio speciale a condizione che venga dimostrato che sia necessario per il raggiungimento della capacità di resistenza di cui al comma 2 per lo stesso aggregato. Il contributo è determinato applicando i parametri economici stabiliti per il livello operativo L1 maggiorati come previsto al comma 1.

L’unitarietà dell’intervento sull’aggregato edilizio viene garantita dalla redazione di un unico progetto per tutti gli edifici e dall’affidamento dell’esecuzione dei lavori ad un’unica impresa appaltatrice selezionata con le modalità indicate all’art. 9, comma 3, lettera b).

In tutti i casi di cui al presente articolo, il progetto deve essere redatto secondo i criteri di cui al § 8.7.1 delle Norme tecniche sulle costruzioni, tenendo conto in particolare delle interazioni esistenti tra le diverse unità strutturali/edifici. La domanda di contributo deve essere unica, comprensiva di tutti i contenuti stabiliti per ciascun edificio dall’art. 8 e da una scheda riepilogativa predisposta secondo il modello reperibile nel sito web del Commissario. Il contributo è determinato per ciascun edificio in relazione al livello operativo attribuito allo stesso.

Sono esclusi dall’applicazione del presente articolo gli aggregati edilizi perimetrati dai Comuni ai sensi dell’art. 11, comma 8, del decreto-legge.

Art. 16

Aggregati nei centri storici

Nei centri storici e nei nuclei urbani e rurali interessati da danni ingenti che hanno coinvolto interi aggregati edilizi, i Comuni possono individuare con deliberazione del Consiglio comunale quelli da recuperare con intervento unitario ai sensi dell’art. 8, comma 8, dello stesso decreto-legge.

Ai fini dell’applicazione del presente articolo si considerano:

a) centri storici le zone dei centri urbani come classificate dagli strumenti urbanistici comunali;

b) nuclei urbani e rurali i centri classificati dall’ISTAT e riconosciuti da strumenti di pianificazione territoriale o paesistica regionali o provinciali che siano caratterizzati da un tessuto edilizio antico e dalla presenza di edifici aggregati le cui caratteristiche strutturali e tipologiche richiedono interventi di recupero con miglioramento sismico o di fedele ricostruzione con conservazione dei valori architettonici e paesaggistici.

Gli aggregati edilizi di cui al comma 1, perimetrati dai Comuni entro 150 giorni dalla data di entrata in vigore della legge n. 229 del 15 dicembre 2016 di conversione del decreto-legge n. 189/2016, nel caso siano costituiti da numerosi edifici possono essere suddivisi, ai sensi dell’art. 11, comma 8, dello stesso decreto-legge, in UMI composte da almeno tre edifici che sono comunque oggetto di unica progettazione ed affidamento dell’esecuzione dei lavori ad un’unica impresa appaltatrice selezionata con le modalità indicate all’art. 9, comma 3, lettera b).Agli aggregati ed alle singole UMI si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 dell’art. 15.

I comuni, entro 30 giorni dalla deliberazione di cui al comma 3, ne informano gli Uffici speciali e invitano i proprietari delle unità immobiliari comprese nelle UMI e negli aggregati a costituirsi in consorzio obbligatorio ai sensi dell’art. 11, comma 9, del decreto-legge. Qualora nei 30 giorni successivi all’invito i proprietari che rappresentino almeno il 51% della superficie utile complessiva della UMI calcolata come previsto nello stesso art. 11, comma 9, non si costituiscano in consorzio il Comune si sostituisce nell’esecuzione dell’intervento, previa occupazione temporanea, in applicazione di quanto disposto dal comma 10 dello stesso art. 11.

Nel caso di aggregato edilizio articolato in più UMI l’unitarietà dell’intervento ai sensi del comma 1 viene conseguita tramite l’affidamento della progettazione e direzione dei lavori di tutte le UMI dell’aggregato ad un solo tecnico. Qualora gli amministratori dei consorzi tra proprietari delle UMI intendano incaricare della progettazione e direzione dei lavori tecnici diversi l’unitarietà dell’intervento per l’aggregato viene garantita con l’attribuzione ad uno di questi del compito del coordinamento della progettazione architettonica e strutturale e della direzione dei lavori. Il coordinamento della progettazione assicura il rispetto dei criteri di cui al § 8.7.1 delle Norme tecniche sulle costruzioni, tenendo conto in particolare delle interazioni esistenti tra le diverse UMI, ed il rispetto delle prescrizioni contenute nella normativa urbanistica, ambientale e paesaggistica ed eventualmente nelle deliberazioni dei Comuni che individuano e perimetrano gli aggregati e le UMI. Il compenso per l’attività di coordinamento è ricompreso nei limiti stabiliti dall’art. 34 del decreto-legge.

L’intervento su ciascuna UMI e sull’aggregato può essere di ripristino con miglioramento sismico qualora le caratteristiche storiche, architettoniche e tipologiche lo richiedano e le condizioni di danno delle strutture di ciascun edificio lo consentano, ma anche di ricostruzione totale o parziale nel rispetto delle caratteristiche morfologiche preesistenti, delle norme richiamate al comma 5 e delle prescrizioni contenute nelle deliberazioni dei Comuni.

Ai fini della determinazione del contributo per ciascun edificio che compone la UMI e l’aggregato si applica quanto stabilito dalla presente ordinanza tenendo conto del livello operativo attribuito, degli stati di danno e delle condizioni di vulnerabilità stabiliti ai sensi delle Tabelle dell’Allegato 1, ma il costo parametrico è maggiorato come previsto dal comma 1 dell’art. 15.

Ferma restando l’unitarietà dell’intervento per ogni aggregato edilizio formato da più UMI, da garantire con le modalità di cui al comma 5, la domanda di contributo può essere presentata dall’amministratore di ciascun consorzio costituito tra proprietari della UMI. La domanda di contributo deve comprendere quanto già stabilito per ciascun edificio ed essere corredata da una apposita scheda informativa riepilogativa degli interventi dell’aggregato, predisposta secondo il modello reperibile nel sito web del Commissario.

Art. 17

Edilizia in zone rurali

Nel territorio rurale gli interventi di ripristino con miglioramento sismico o di ricostruzione sono ammessi, indipendentemente dalla qualifica del soggetto attuatore, nel rispetto della normativa regionale e dei vincoli ambientali e paesaggistici vigenti, anche con la modifica della sagoma e la riduzione della volumetria e della superficie complessiva degli edifici abitativi o di quelli destinati ad attività agricola. In tal caso il costo convenzionale è determinato, in relazione al livello operativo, con le modalità di cui all’art. 5, commi 12 e 13.

Per migliorare la funzionalità dell’azienda agricola, la ricostruzione degli edifici di cui al comma 1 destinati all’attività produttiva può avvenire in adiacenza o in prossimità di altri edifici rurali di proprietà della stessa, con il contestuale ripristino del territorio agricolo precedentemente occupato dagli edifici demoliti. Il contributo è determinato con le modalità di cui all’art. 5, comma 13.

Gli edifici gravemente danneggiati o distrutti, sparsi per il territorio rurale, non più funzionali all’attività agricola e di nessun pregio ambientale e paesaggistico, possono essere delocalizzati in aree idonee alla edificazione e nei limiti delle capacità edificatorie stabilite dagli strumenti urbanistici, con il contestuale ripristino del territorio agricolo precedentemente occupato dagli edifici demoliti. In tal caso il contributo è determinato con le modalità di cui all’art. 5, comma 13.

Qualora la ricostruzione degli edifici di cui al comma 1 avvenga con la riduzione di almeno il 25% del volume e della superficie complessiva esistenti alla data del sisma, con il contestuale ripristino del territorio agricolo e con la rinuncia ai diritti edificatori relativi alla parte non ricostruita, il costo convenzionale è determinato sulla base della superficie del nuovo edificio e il costo parametrico è incrementato dell’8%. Nel caso la riduzione sia di almeno il 50%, il costo parametrico è incrementato del 15%.

Art. 18

Ruderi ed edifici collabenti

Gli edifici che, ai sensi dell’art. 11 del decreto-legge, non avevano alla data del sisma i requisiti di ordine statico ed igienico-sanitario per essere agibili e utilizzabili a fini abitativi o produttivi in quanto collabenti, fatiscenti, privi di anche uno degli impianti essenziali (elettrico, idrico e di fognatura) o non allacciati alle reti di pubblico servizio, non sono ammissibili ai contributi della presente ordinanza, anche se danneggiati dal sisma.

La sussistenza delle condizioni di cui al comma 1 viene comprovata mediante certificazioni o accertamenti di autorità pubbliche, comunicazioni o dichiarazioni dei proprietari, usufruttuari o titolari dei diritti reali di garanzia acquisite agli atti di pubbliche amministrazioni ovvero tramite documentazione fotografica o immagini, raffiguranti lo stato dei luoghi in data anteriore agli eventi sismici di cui all’art. 1 del decreto-legge.

Nel caso di pertinenze rurali, destinate al ricovero di materiali o mezzi agricoli, è esclusa la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, allorquando l’istante attesti, sulla base di idonea documentazione, la sussistenza, al momento del sisma, del requisito della sicurezza statica.

L’utilizzabilità degli edifici alla data del 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui all’allegato 1, ovvero alla data del 26 o del 30 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui all’allegato 2 del decreto-legge deve essere attestata dal richiedente in sede di presentazione del progetto mediante perizia asseverata debitamente documentata. L’Ufficio per la ricostruzione competente verifica, anche avvalendosi delle schede AeDES di cui all’art. 8, comma 1, del decreto-legge e di ogni altro documento reperibile l’insussistenza delle condizioni di cui al comma 1.

Nel caso di edifici dichiarati in data antecedente al sisma parzialmente inagibili, caratterizzati dalla contestuale presenza di unità immobiliari o porzioni di esse, che versano nelle condizioni di cui al comma 1 ed altre utilizzabili ai fini abitativi o produttivi, è ammissibile a contributo il ripristino della sola parte dell’edificio comprendente le unità immobiliari o le loro porzioni utilizzabili. In tal caso il contributo viene determinato sulla base del minore importo tra il costo convenzionale calcolato, ai sensi del precedente art. 6, sulla sola superficie utilizzabile al momento del sisma ed il costo dell’intervento indispensabile, ai sensi delle Norme tecniche sulle costruzioni, per assicurare la fruibilità e l’agibilità strutturale della sola porzione di edificio comprendente le unità immobiliari utilizzabili.

Nel caso di aggregati nei centri storici perimetrati ai sensi dell’art. 16 sono ammissibili a contributo anche gli interventi su edifici aventi le caratteristiche di cui al comma 1 e di superficie complessiva inferiore al 50% di quella dell’aggregato, limitatamente alle opere indispensabili per assicurare l’agibilità strutturale dell’intero aggregato ed il ripristino delle finiture esterne. Il contributo viene determinato sul minore importo tra il costo convenzionale calcolato sulla sola superficie complessiva degli edifici agibili alla data del sisma ed il costo dell’intervento ritenuto indispensabile, ai sensi delle Norme Tecniche sulle Costruzioni, per garantire il ripristino della continuità strutturale, con il raggiungimento del livello di sicurezza richiesto per l’intero aggregato, delle finiture e degli elementi architettonici esterni.

Ai proprietari degli edifici di cui al comma 1 è concesso un contributo per le sole spese sostenute per la completa demolizione dell’edificio, la rimozione dei materiali e la pulizia dell’area, determinato moltiplicando il costo parametrico di € 80 per i metri quadrati di superficie complessiva dell’edificio demolito.

Art. 19

Modifica del numero di unità immobiliari.

Il numero di unità immobiliari che compongono gli edifici danneggiati o distrutti resta inalterato a seguito degli interventi di ripristino con miglioramento sismico o di ricostruzione ammessi a contributo.

Gli aventi diritto possono chiedere, al momento della presentazione del progetto e sulla base delle mutate esigenze familiari, l’incremento del numero di unità immobiliari destinate ad abitazione o ad attività produttiva a parità di superficie complessiva dell’edificio e ferma restando la destinazione d’uso preesistente. L’Ufficio speciale, effettuate le verifiche sulla ammissibilità della richiesta in base alla normativa urbanistica ed edilizia vigente, determina il contributo comparando il costo convenzionale determinato sulla superficie delle unità immobiliari alla data del sisma con il costo dell’intervento previsto dal progetto di miglioramento sismico o di ricostruzione.

Qualora il progetto preveda la riduzione del numero di unità immobiliari, ferme restando le condizioni di cui al comma 2, per la determinazione del contributo viene comparato il costo convenzionale calcolato per le unità immobiliari di progetto con il costo degli interventi previsti dal progetto depositato.

Art. 20

Interventi su edifici già interessati da precedenti eventi sismici

Gli edifici ubicati nei Comuni di cui all’art. 13 del decreto-legge, già danneggiati dall’evento sismico del 2009 e che hanno subito ulteriori danni dagli eventi sismici di cui all’art. 1 del medesimo decreto-legge, sono ammessi a contributo con le modalità stabilite nei commi successivi.

Qualora, alla data degli eventi sismici di cui all’art. 1 del decreto-legge, era già intervenuta la concessione e la parziale erogazione del contributo ed i lavori erano ancora in corso di esecuzione, è ammesso a contributo esclusivamente l’intervento aggiuntivo che si renda necessario per la riparazione degli ulteriori danni subiti, semprechè si tratti di danni diversi da quelli riparabili con i contributi ancora non erogati.

Nei casi di cui al precedente comma 2, il costo ammissibile a contributo è determinato confrontando i seguenti dati:

a) costo dei lavori aggiuntivi, non finanziati e necessari per completare gli interventi di miglioramento sismico o di ricostruzione indicati nei progetti originari, assicurando il conseguimento dei livelli di resistenza previsti dalla normativa applicabile agli eventi sismici verificatisi nel 2009 nella Regione Abruzzo;

b) costo convenzionale determinato applicando al costo parametrico relativo al livello operativo L2 di cui alla Tabella 6 dell’Allegato n. 1 la percentuale determinata sulla base del rapporto tra il costo dei lavori finanziati e quello dei lavori necessari, ma ancora da finanziare.

Con riguardo agli edifici, per i quali, alla data degli eventi sismici di cui all’art. 1 del decreto-legge, non era ancora intervenuta la concessione del contributo ovvero non erano iniziati i lavori di miglioramento sismico o di ricostruzione, le opere ammissibili a contributo, il loro costo e l’entità del contributo sono determinati con le modalità stabilite dalla presente ordinanza, fatte salve la verifica dei danni riferibili agli eventi sismici di cui al primo comma e la conseguente riduzione del contributo ammissibile ai sensi della presente ordinanza.

La presentazione della domanda, la concessione e l’erogazione del contributo, la conclusione dei lavori avvengono secondo le modalità ed i termini stabiliti dalla presente ordinanza.

Esclusivamente, con riguardo agli interventi di cui al comma 4, si applicano le disposizioni dell’art. 6, comma 13, del decreto-legge e quelle previste nella presente ordinanza con riguardo alle modalità di selezione dell’impresa affidataria dei lavori.

Le disposizioni della presente ordinanza si applicano anche agli edifici resi inagibili a seguito degli eventi sismici verificatisi nelle Regioni Umbria e Marche nel 1997 e nel 1998, ovvero danneggiati dai detti eventi e divenuti inagibili per effetto degli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi, i quali non siano oggetto di contributi pubblici e si trovino nelle condizioni di cui all’art. 13, comma 4 del decreto-legge.

Art. 21

Interventi su edifici di proprietà mista pubblica e privata

Gli edifici a destinazione abitativa, contenenti unità immobiliari di proprietà mista, pubblica e privata, sono ammessi a contributo secondo le modalità di cui ai commi successivi.

Le opere ammissibili ed il relativo contributo sono determinati:

a) per la parte privata, sulla base delle disposizioni contenute nella presente ordinanza;

b) per la parte pubblica, sulla base del progetto esecutivo redatto secondo le modalità stabilite dal Piano delle opere pubbliche di cui all’art. 14 del decreto-legge.

Agli interventi di ricostruzione e riparazione con miglioramento sismico si procede:

a) con le procedure previste dalla presente ordinanza, attivate dal condominio, allorquando la proprietà privata rappresenti più del 50% del valore catastale dell’edificio;

b) secondo le procedure previste dal decreto-legge per le opere pubbliche, allorquando la proprietà pubblica rappresenti più del 50% del valore catastale dell’edificio ovvero il costo dell’intervento sulla parte pubblica ecceda il 50% di quello previsto per il ripristino con miglioramento sismico o ricostruzione dell’intero edificio.

In ogni caso il progetto di miglioramento sismico o demolizione e ricostruzione, sia sulle parti Comuni che di proprietà esclusiva dell’edificio, deve essere unico e completo della documentazione prevista, per la parte privata, dalla presente ordinanza.

Il condomino che detiene la maggioranza relativa del valore dell’immobile, è delegato alla presentazione della domanda di contributo. In caso di edifici a maggioranza pubblica la domanda non contiene l’indicazione dell’impresa appaltatrice dei lavori, che viene selezionata secondo le modalità stabilite dal decreto legislativo n. 50 del 2016.

L’Ufficio speciale per la ricostruzione competente, nel rispetto dei termini di cui al precedente art. 12, verifica l’ammissibilità degli interventi e determina il contributo secondo le modalità di calcolo definite, per la parte privata, nella presente ordinanza.

Entro i medesimi termini, segnala al Commissario straordinario l’entità del finanziamento pubblico necessario per completare gli interventi.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi non si applicano agli edifici demaniali ed a quelli a destinazione pubblica.

Art. 22

Edifici ubicati in aree interessate da dissesti idrogeologici

Le disposizioni del presente articolo si applicano agli interventi di ricostruzione o ripristino con miglioramento sismico eseguiti su edifici che insistono in aree suscettibili di instabilità dinamiche in fase sismica quali:

a) zone in frana;

b) zone di rispetto/suscettibilità per faglie attive e capaci (così come definite nelle «Linee guida per la gestione del territorio in aree interessate da faglie attive e capaci» elaborate dalla Commissione tecnica di cui all’art. 5, comma 7, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 novembre 2010, n. 3907);

c) zone con livello di rischio elevato o molto elevato (R3 o R4) come definite nel Piano di assetto idrogeologico;

d) zone di rispetto per liquefazione (così come definite nelle «Linee guida» di cui alla precedente lettera b);

e) zone con cavità sotterranee instabili.

Nei casi di cui al comma 1, gli interventi di ricostruzione e ripristino con miglioramento sismico sono possibili alle sole condizioni previste e nei limiti stabiliti dalla normativa vigente per le zone interessate, salvo il caso in cui siano state effettuate opere di consolidamento già collaudate e di cui sia stata accertata l’efficacia dopo gli eventi sismici mediante appositi monitoraggi, ovvero nel caso in cui sia possibile eseguire, contestualmente alla realizzazione degli interventi sugli edifici, opere di consolidamento volte alla mitigazione del rischio residuo sismo-indotto.

Gli edifici ubicati nelle zone di cui al comma 1 che comprendono abitazioni occupate da residenti e sono stati dichiarati inagibili con danno grave, non possono essere ricostruiti nello stesso sito o migliorati sismicamente qualora la zona non sia ricompresa tra quelle oggetto di interventi finanziati dal piano sui dissesti idrogeologici di cui all’art. 14, comma 3, lettera c), del decreto-legge. In tal caso il Vice Commissario può autorizzare la ricostruzione di edifici equivalenti in altri siti stabili e non suscettibili di instabilità dinamiche, individuati tra quelli già edificabili dallo strumento urbanistico, di proprietà pubblica o privata, ovvero a seguito di apposita variante.

Il costo parametrico per determinare il contributo dell’intervento di cui al comma 3 è pari a quello previsto nella Tabella 6 per il livello operativo L4 incrementato percentualmente per quanto necessario a compensare il costo effettivo di acquisto od esproprio dell’area e comunque fino al 30%. L’area dove insiste l’edificio da delocalizzare e quella di relativa pertinenza, liberate dalle macerie conseguenti alla demolizione a carico del proprietario, sono cedute gratuitamente al Comune per essere adibite ad uso pubblico compatibile con le condizioni di instabilità della zona.

Art. 23

Contratti d’appalto

Ai fini della predisposizione del contratto di appalto da stipulare con l’impresa affidataria dei lavori, selezionata con le modalità di cui al precedente art. 8, comma 2, lettera b), i soggetti ammessi ai contributi si avvalgono del contratto tipo di cui allo schema in Allegato 2 alla presente ordinanza.

Il contratto di appalto contiene obbligatoriamente le clausole relative alla tracciabilità dei flussi finanziari come stabilito agli articoli 30, comma 13, e 31, comma 1, del decreto-legge. In caso di inosservanza si applicano i commi 2, 3 e 4 del predetto art. 31 del decreto-legge.

Nel caso di cui all’art. 31, comma 6, del decreto-legge, la volontà dell’impresa affidataria di subappaltare alcune lavorazioni speciali nel limite del 30% del costo ammissibile a contributo e l’autorizzazione del committente devono risultare espressamente dal contratto d’appalto. Quest’ultimo deve contenere l’indicazione delle imprese subappaltatrici, le quali devono essere iscritte all’Anagrafe antimafia di cui all’art. 30 del decreto-legge e in possesso di idonea qualificazione per le lavorazioni specialistiche, nonché l’importo dei lavori affidati.

Nell’ipotesi di cui al precedente comma 3, il sub-appalto non può essere affidato sulla base di ribassi maggiori del 20% sui prezzi del contratto di appalto, e il contratto di subappalto deve prevedere l’obbligo dell’impresa affidataria di provvedere, per ogni stato di avanzamento e per lo stato finale, al pagamento del subappaltatore entro 30 giorni dalla riscossione della relativa quota di corrispettivo. Il direttore dei lavori vigila sull’osservanza delle prescrizioni di cui al presente comma e ne attesta il rispetto con esplicita dichiarazione sullo stato di avanzamento lavori e sullo stato finale.

Art. 24

Controlli

Fermo restando quanto previsto dal comma 5 dell’art. 12 del decreto-legge, le procedure e modalità per l’effettuazione dei controlli successivi all’erogazione dei contributi, da parte dei Vice Commissari, nonché le sanzioni applicabili in caso di omissioni o inadempimenti, saranno disciplinate con successiva ordinanza del Commissario straordinario adottata ai sensi del comma 6 del medesimo art. 12.

La stessa ordinanza stabilirà le modalità di esercizio dei controlli degli Uffici speciali sui progetti presentati e sugli interventi in corso di esecuzione, compreso il controllo sulle strutture previsto dalle normative per le zone sismiche.

Art. 25

Cumulabilità dei contributi

I contributi di cui alla presente ordinanza non sono cumulabili con altri contributi concessi per le stesse opere da pubbliche amministrazioni ad eccezione del contributo di cui all’art. 5, comma 2, lettera f), del decreto-legge, che è dovuto agli interessati fino al ripristino dell’agibilità dell’immobile originario. Ai fini del presente articolo, non sono da intendersi come contributi le detrazioni di imposta operate ai sensi dell’art. 16-bis comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 26

Esclusione dai contributi, revoca e rinuncia

Sono esclusi dai contributi di cui alla presente ordinanza gli immobili sui quali risultano eseguiti interventi in carenza o totale difformità dal titolo abilitativo e che non siano previamente sanati con le modalità di cui al precedente art. 10, comma 6.

Il mancato possesso in capo al richiedente dei requisiti di ammissibilità al contributo, anche se accertato successivamente al provvedimento di concessione, determina l’esclusione dall’accesso ai contributi.

Oltre che nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2, il Vice Commissario dispone la revoca, anche parziale, dei contributi concessi in caso di:

a) mancato rispetto o degli obblighi di cui al precedente art. 11 ovvero accertata falsità delle dichiarazioni rese in ordine agli stessi;

b) mancata presentazione della documentazione di spesa richiesta a norma della presente ordinanza;

c) carenza o incompletezza insanabile della documentazione prodotta.

In ogni caso, il Vice Commissario può sospendere la concessione dei contributi qualora l’impresa appaltatrice non rispetti l’obbligo di cui all’art. 23, comma 4, di pagare le imprese esecutrici dei lavori ed i fornitori entro trenta giorni dall’erogazione del contributo, sia a saldo sia per stato di avanzamento dei lavori.

In caso di revoca anche parziale del contributo, è escluso ogni diritto dei beneficiari a percepire le somme residue non ancora erogate ed essi sono obbligati a restituire, in tutto o in parte secondo le determinazioni assunte, i contributi indebitamente percepiti maggiorati degli interessi legali.

In caso di rinuncia al contributo da parte del beneficiario, questi è tenuto al rimborso delle eventuali somme già riscosse maggiorate degli interessi legali.

Art. 27

Norma finanziaria

Agli oneri per l’attuazione della presente ordinanza si provvede con le risorse stanziate a norma dell’art. 1, comma 362, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di bilancio 2017).

Art. 28

Efficacia

La presente ordinanza è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell’art. 2, comma 2, del decreto-legge, è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territorio dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016, ai sensi dell’art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

La presente ordinanza entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul sito istituzionale del Commissario straordinario.

Allegato

(omissis)