PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – Ordinanza 07 dicembre 2018, n. 560
Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle Regioni Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Toscana, Veneto e Province autonome di Trento e Bolzano colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018.
Art. 1
Integrazione risorse finanziarie Regione Toscana
1. Per la realizzazione delle attività necessarie per fronteggiare lo stato di emergenza citato in premessa, la Regione Toscana provvede, a valere sul bilancio regionale, al versamento delle risorse rese disponibili dalla legge regionale n. 60 del 2018 e ammontanti ad euro 5.000.000,00, nella contabilità speciale n. 6107 aperta ai sensi dell’art. 2, comma 2, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018 ed intestata al Presidente della Regione Toscana – commissario delegato.
2. Il commissario delegato di cui al comma 1 è tenuto a rendicontare ai sensi dell’art. 27, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018.
Art. 2
Modifiche all’art. 12 dell’ordinanza n. 558/2018
1 All’art. 12, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2 dopo le parole: «di sessanta giorni.» sono aggiunte le seguenti: «In tal caso l’individuazione degli ambiti territoriali di intervento rientra in uno degli stralci successivi del piano degli interventi di cui all’art. 1, comma 3, della presente ordinanza.»;
b) al comma 8 la lettera b) è così sostituita: «b) per la rimozione degli alberi abbattuti e dei materiali vegetali che si trovino in lotti in zona boschiva caratterizzata dalla presenza di tronchi d’albero che, per le loro qualità e caratteristiche dello stato in cui si trovano possono essere utilizzabili ai fini commerciali o industriali, il RUP con provvedimento motivato può stabilire un prezzo a seconda della qualità del legno e dell’offerta anche a forfait. In tal caso il corrispettivo può essere finalizzato alla esecuzione dei successivi interventi di ripristino o di rimboschimento. In alternativa può essere concordato con il prestatore d’opera la diretta esecuzione, anche attraverso soggetti dal medesimo incaricati purché dotati dei requisiti tecnici richiesti, di lavori di ripristino e/o di rimboschimento del lotto da cui sono prelevati i tronchi abbattuti per un controvalore proporzionale a quello del legname ricavato.»;
c) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente comma: «8-bis. Allo scopo di consentire la tempestiva eliminazione delle cause di pericolosità connesse alla permanenza del materiale legnoso e il ripristino dello stato dei boschi stessi salvo quanto previsto al comma 8 resta ferma sia la possibilità della vendita in piedi del materiale legnoso che l’affidamento di servizi di esbosco per il trasporto a piazzale e la vendita del materiale allestito.».
Art. 3
Integrazione deroghe
1 All’art. 4, comma 1, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018 sono apportate le seguenti integrazioni:
a) al comma 1 è aggiunto, infine, il seguente periodo: « – decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, art. 11.»;
b) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente comma: «7-bis. I commissari delegati e gli eventuali soggetti attuatori dai medesimi individuati possono provvedere sulla base di apposita motivazione in deroga all’art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e alle altre disposizioni che prevedono l’obbligo di approvvigionamento attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali».
Art. 4
Integrazione risorse finanziarie Regione Lombardia
1. Per la realizzazione delle attività necessarie per fronteggiare lo stato di emergenza citato in premessa, la Regione Lombardia provvede a versare la somma di euro 7.000.000,00 dal capitolo di bilancio regionale n. 13410, nella contabilità speciale n. 6102 aperta ai sensi dell’art. 2, comma 2, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018 ed intestata al direttore della protezione civile della Regione Lombardia – commissario delegato.
2. Il commissario delegato di cui al comma 1 è tenuto a rendicontare ai sensi dell’art. 27, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018.
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