PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – Ordinanza 07 maggio 2020, n. 671

Disposizioni operative per la concessione di contributi a favore delle imprese agricole ai sensi dell’articolo 1, commi da 422 a 428-ter, della legge 28 dicembre 2015, n. 208

Art. 1

Disciplina delle modalità di concessione dei contributi a favore delle imprese agricole

1. In attuazione di quanto disposto dall’art. 1, comma 428-bis della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per le imprese agricole danneggiate dagli eventi calamitosi indicati all’art. 1 della delibera del Consiglio dei ministri del 21 dicembre 2019, che nell’ambito della ricognizione dei fabbisogni di cui al comma 422 del medesimo art. 1 hanno reso, nei termini, la segnalazione preliminare dei danni subiti utilizzando una modulistica diversa da quella di cui alla scheda «C» allegata alle ordinanze di protezione civile, si procede alla regolarizzazione delle istanze presentate, tenuto conto delle tipologie di danno ammissibili, come di seguito riportate:

a) ai terreni;

b) ai fabbricati ed altri manufatti rurali (stalle, magazzini, rimesse ecc.);

c) alle strade poderali e canali di scolo aziendali;

d) alle piantagioni arboree da frutto;

e) alle scorte vive (bestiame);

f) alle scorte morte (materie prime e prodotti finiti);

g) alle macchine ed attrezzi;

h) alle strade interpoderali;

i) alle opere di approvvigionamento idrico;

j) alle reti idrauliche ed impianti irrigui al servizio di più aziende agricole;

k) alle opere di bonifica a servizio di più aziende agricole.

2. Le regioni di cui all’art. 1 della delibera del Consiglio dei ministri del 21 dicembre 2019, all’esito delle attività di regolarizzazione di cui al comma 1, provvedono alle attività di riconoscimento dei contributi spettanti, con le modalità del finanziamento agevolato, tenuto conto dei massimali previsti dalla delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016 e nei limiti delle risorse finanziarie già riconosciute ai sensi della citata delibera del Consiglio de ministri del 21 dicembre 2019.

3. La presente ordinanza è pubblicata sui siti internet del Dipartimento della protezione civile www.protezionecivile.gov.it e del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali www.politicheagricole.it conformemente a quanto disposto dall’art. 9 del regolamento (UE) n. 702/2014.

4. Sui siti internet delle regioni interessate sono pubblicate entro sei mesi dalla data di concessione degli aiuti le informazioni di cui all’allegato III del regolamento (UE) n. 702/2014. Tali informazioni sono rese disponibili per un periodo di almeno dieci anni dalla data in cui l’aiuto è concesso.

5. Per le finalità di monitoraggio degli interventi rientranti nella comunicazione in regime di esenzione n. SA.49425 (2017/XA) le regioni trasmettono al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali gli elementi necessari ai fini della presentazione delle relazioni annuali alla Commissione europea in conformità al regolamento (UE) n. 2015/1589 e al regolamento (CE) n. 794/2004 e alle loro successive modifiche.