PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – Ordinanza 07 settembre 2018, n. 542
Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza dell’emergenza determinatasi a seguito del crollo di un tratto del viadotto Polcevera dell’autostrada A10, nel Comune di Genova, noto come ponte Morandi, avvenuto nella mattinata del 14 agosto 2018
Art. 1
Integrazione OCDPC n. 539/2018
1. All’art. 1, comma 2, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 539 del 20 agosto 2018, le parole, «amministrazioni centrali e periferiche dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni».
2. All’art. 1, comma 3, lettera b), dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 539 del 20 agosto 2018, dopo le parole «servizi pubblici», sono aggiunte le seguenti parole: «ivi compresi quelli per il servizio sanitario regionale».
3. All’art. 1, comma 4, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 539 del 20 agosto 2018, dopo le parole, «di piste veicolari.», sono aggiunte le seguenti parole: «, nonché al potenziamento temporaneo dei presidi medici al fine di assicurare l’erogazione delle necessarie prestazioni sanitarie».
4. Il commissario delegato è autorizzato a rimborsare le spese di viaggio sostenute dai membri della Commissione all’uopo nominata con proprio decreto n. 3 del 28 agosto 2018, entro un limite di spesa appositamente indicato nel piano di cui all’art. 1, comma 3, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 539 del 20 agosto 2018. Per la partecipazione alla Commissione, non è dovuta la corresponsione di gettoni di presenza, compensi o altri emolumenti comunque denominati.
5. Ai fini della determinazione degli oneri di cui al comma 4, i componenti della Commissione sono equiparati ai dipendenti pubblici con qualifica di dirigente.
Art. 2
Integrazione elenco deroghe
1. Per la realizzazione dell’attività di cui alla presente ordinanza, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario, il commissario delegato e gli eventuali soggetti attuatori dal medesimo individuati possono provvedere, sulla base di apposita motivazione, in deroga alle seguenti disposizioni normative:
– regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, art. 7;
– decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 2001 n. 380, articoli 2-bis, 5, 6-bis, 7, 14, 20, 22, 23, 24, 77, 78, 79, 81 e 82;
– decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni ed integrazioni art. 146.
2. All’art. 3, comma 1, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 539 del 20 agosto 2018, dopo le parole, «previste dalla presente ordinanza», sono aggiunte le seguenti parole: «oltre che le norme di attuazione del Piano urbanistico comunale (PUC) e del Regolamento Edilizio del Comune di Genova e dei piani territoriali».
Art. 3
Disposizioni per assicurare il presidio anti-sciacallaggio nella Città di Genova
1. Al fine di assicurare il presidio anti-sciacallaggio nella zona rossa e nelle aree di varco nella città di Genova, il contingente di personale militare di cui all’articolo 7-bis del decreto-legge 23 maggio 2008 n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, ai sensi dell’articolo 1, comma 377, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è integrato di 115 unità, per la durata di tre mesi, a decorrere dal 1° ottobre 2018. All’impiego del predetto contingente straordinario si provvede secondo le disposizioni all’uopo vigenti.
2. Per la copertura degli oneri di cui al comma 1 è riconosciuto un contributo massimo di euro 600.000 da ricomprendere negli interventi del piano di cui all’art. 1, comma 3, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 539 del 20 agosto 2018, restando la residua parte degli oneri a carico delle Forze Armate, in deroga all’art. 549-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
Art. 4
Benefici normativi previsti dagli articoli 39 e 40 del decreto legislativo n. 1/2018
1. All’art. 14, comma 1, dell’ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 539 del 20 agosto 2018, dopo le parole: «sulle risorse finanziarie di cui all’art. 2», sono aggiunte le seguenti parole: «, entro il limite di spesa appositamente indicato nel piano di cui all’art. 1, nell’ambito delle finalità di cui alla lettera a) del comma 3».
Art. 5
Oneri per prestazioni di lavoro straordinario
1. Il commissario delegato opera una ricognizione degli oneri riferiti alle prestazioni di lavoro straordinario prestate dal personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, direttamente impegnato nelle attività di assistenza e soccorso alla popolazione o nelle attività connesse all’emergenza. Detta ricognizione è effettuata sulla base delle prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre i limiti previsti dai rispettivi ordinamenti, dal personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel periodo dal 14 al 24 agosto 2018. Il medesimo commissario provvede al relativo ristoro, entro il limite massimo di 50 ore pro-capite.
2. Ai titolari di incarichi dirigenziali e di posizione organizzativa delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 direttamente impegnati nelle attività connesse all’emergenza, anche in deroga agli articoli 24 e 45 del decreto legislativo n. 165/2001, è riconosciuta una indennità mensile pari al 30% della retribuzione mensile di posizione e/o di rischio prevista dai rispettivi ordinamenti, commisurata ai giorni di effettivo impiego, per il periodo 14 al 24 agosto 2018, in deroga alla contrattazione collettiva nazionale di comparto.
3. Nell’ambito delle risorse finanziarie stanziate dall’art. 2 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 539 del 20 agosto 2018, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a provvedere direttamente alla relativa istruttoria e liquidazione delle somme corrispondenti all’applicazione al personale del medesimo Dipartimento delle disposizioni di cui al presente articolo, nel limite massimo di euro 50.000,00. Eventuali economie residue saranno versate nella contabilità speciale istituita ai sensi dell’art. 2 della citata ordinanza n. 539/2018.
4. Gli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo sono posti a carico delle risorse di cui all’art. 2 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 539 del 20 agosto 2018 ed, a tal fine, nel piano degli interventi di cui all’art. 1, comma 3, della medesima ordinanza, sono quantificate le somme necessarie e le modalità per l’individuazione preventiva dei soggetti beneficiari.